Sentenza n. 5029 del 20 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione - già minore non accompagnato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 5560 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Elena Fiorini, domiciliato presso la  Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capodiferro n. 13;

contro


Ministero  dell'Interno e Questura di Savona, rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei  Portoghesi n. 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00129/2012,  resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Savona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Cons. Angelica  Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Galluzzo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.-  Forma oggetto dell’appello in esame la sentenza indicata in epigrafe,  con la quale è stato ritenuto legittimo il provvedimento in data 12  luglio 2011 del Questore di Savona di reiezione, per carenza dei  requisiti prescritti dall’art. 32, co. 1-ter, del d.lgs. n. 286 del  1998, dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa  occupazione, avanzata dal cittadino straniero ***** *****, già minore  non accompagnato, dapprima affidato ad una Comunità, poi posto sotto la  tutela del dr. Romano ed inserito presso la Comunità alloggio per Minori  “L’Ancora” di Varazze, già titolare di permesso di soggiorno per minore  età. Ciò in quanto l’interessato non ha seguito un progetto di  integrazione sociale e civile non inferiore a due anni, avendo  frequentato due tirocini formativi per complessivi sei mesi, ed è  entrato nel territorio nazionale il 2 febbraio 2009, pertanto era in  Italia da meno di tre anni alla data del 1° novembre 2009, di compimento  della maggiore età; inoltre, non integrerebbe neppure il requisito  previsto dalla normativa previgente concernente il progetto di  integrazione almeno biennale.

2.- Il cit. art. 32 del d.lgs. 25  luglio 1998 n. 286, che al co. 1 consente la conversione del permesso di  soggiorno rilasciato ai minori stranieri facenti parte di un gruppo  familiare o affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n.  184, è stato modificato una prima volta dall’art. 25, co. 1, della legge  30 luglio 2002 n. 189, il quale vi ha aggiunto i commi 1-bis ed 1-ter,  prevedenti in particolare che il permesso per minore età sia convertito,  sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori  stranieri di cui all’art. 33, ai “minori stranieri non accompagnati che  siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un  progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o  privato” avente determinati requisiti; l’ente “deve garantire e  provare”, tra l’altro, che “l’interessato si trova sul territorio  nazionale da non meno di tre anni”.

In materia, è intervenuta la sentenza 5 giugno 2003 n. 198 della Corte costituzionale, secondo la quale la disposizione del primo  comma dell’art. 32 va riferita, in base ad una interpretazione  “costituzionalmente orientata” anche ai minori sottoposti a tutela ai  sensi del titolo X del libro primo del codice civile; ossia  indipendentemente dal soggetto a cui sia conferito l’incarico di tutore  (parente, affine, ente pubblico o privato di assistenza)

3.- La  Sezione ha già avuto modo di osservare al riguardo che “nel quadro  normativo scaturito dalla modifica del 2002, anche alla luce  dell’indirizzo interpretativo espresso dalla Corte costituzionale, il  minore straniero sottoposto a tutela rientrasse sempre nel raggio di  applicazione dell’articolo 32, comma 1. In tal senso si è posta (…) la  giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui (…) l’art. 32, comma 1,  del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di  soggiorno al compimento della maggiore età può essere rilasciato non  soltanto quando l’interessato è stato sottoposto ad affidamento  amministrativo o giudiziario ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della  legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela ai sensi degli artt. 343 e  seguenti c.c. (Cons. St., sez. VI, 18 agosto 2010 n. 5883)” (cfr. Cons. St., sez. III, 4 luglio 2011 n. 3987).

4.-  Una seconda modifica dell’art. 32 è stata apportata dall’art. 1 della  legge 15 luglio 2009 n. 94, entrata in vigore il 1° agosto 2009, con  cui, incidendo sui commi 1, 1-bis e 1-ter, in sostanza i minori soggetti  a tutela o ad affidamento sono stati assimilati ai minori non  accompagnati e, quindi, per conseguire il permesso di soggiorno devono  essere presenti nel territorio dello Stato da almeno tre anni ed aver  svolto un programma di integrazione di almeno un biennio.

Tuttavia,  la Sezione ha ripetutamente affermato che tale normativa non è  applicabile al minore che ha fatto ingresso in Italia prima della sua  entrata in vigore, non potendo farsene un’applicazione retroattiva e  quindi pretendere che, al momento del raggiungimento della maggiore età,  egli abbia già concluso il percorso biennale di integrazione (bensì  essendo sufficiente l’ammissione al programma), né che fosse presente da  almeno un triennio (cfr. la cit. n. 3987 del 2011 e, in sede cautelare,  tra le altre, l’ord. 30 settembre 2011 n. 4317).

5.- Alla  stregua del riferito orientamento, dal quale il Collegio non ha motivo  di discostarsi, l’appello in esame è manifestamente fondato, poiché non  era applicabile all’attuale appellante la disciplina del 2009, quindi la  prescrizione della ricorrenza delle condizioni della permanenza  triennale nel territorio nazionale e dell’avvenuta frequenza di progetto  di integrazione biennale; né quest’ultima condizione era richiesta  dalla normativa previgente che, come si è visto, accomunava al minore  sottoposto a tutela a quello inserito in famiglia o affidato.

E  ciò a prescindere dall’ulteriore e più recente modifica dello stesso  art. 32 ad opera ad opera del d.l. 23 giugno 2011 n. 89 (conv. con mod.  dalla l. 2 agosto 2011 n. 129), che sembra porre una più favorevole  disciplina ai minori affidati o sottoposti a tutela nei riguardi dei  quali sia stato espresso parere positivo del Comitato per i minori  stranieri.

6.- Il consolidarsi del medesimo orientamento in epoca  coeva all’adozione del provvedimento impugnato consiglia la  compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)