Sentenza n. 5089 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in considerazione di un rilevante precedente penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 6229 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pepe, con domicilio eletto presso  Marco Pepe in Roma, via Tuscolana 4;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n.  00085/2012, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo del  permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Pepe e l’avvocato dello  Stato Galluzzo;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata ai sensi dell’art. 60, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino albanese  presente in Italia con regolare permesso di soggiorno per lavoro  subordinato, alla scadenza del permesso ne ha chiesto il rinnovo.

Il  Questore di Forlì-Cesena, con atto del 14 aprile 2011, ha negato il  rinnovo, in considerazione di un rilevante precedente penale  dell’interessato.

L’interessato ha presentato un ricorso  gerarchico al Prefetto di Forlì-Cesena. Detto ricorso è stato respinto  con ampia motivazione.

E’ quindi intervenuto il ricorso dello straniero al T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna. Il ricorso è stato respinto.

L’interessato propone ora appello a questo Consiglio. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In  occasione della trattazione della domanda cautelare, il Collegio  ritiene di poter procedere alla definizione immediata della  controversia.

2. Conviene premettere che, essendo intervenuta la  decisione del ricorso gerarchico (decisione impugnata, in effetti,  mediante il successivo ricorso al T.A.R.) la disamina della legittimità  va condotta integrando la motivazione dell’atto del Questore con quella  (più approfondita) dell’atto del Prefetto. Com’è noto, infatti,  l’autorità investita di un ricorso gerarchico ha il potere-dovere di  riesaminare la fattispecie nella sua interezza, senza limitarsi ai  profili di legittimità ma entrando anche nel merito, sicché il suo  provvedimento, anche se confermativo, assorbe e sostituisce quello  dell’organo sottordinato..

3. Nel provvedimento del Questore, il  precedente penale che ha interessato il ricorrente è così descritto:  «...è stato condannato dal Tribunale di Bari in data 4 giugno 2009 alla  pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 40.000 di multa per i  reati di detenzione e trasporto di 7 chili di eroina, 1,5 chili di  morfina, e 500 grammi di cocaina, introdotta in Italia su un’autovettura  sbarcata da una motonave proveniente dal Montenegro in data 30 agosto  2008... In data 12 gennaio 2012 la Corte di Appello di Bari... riduceva  la pena ad anni quattro, mesi sei di reclusione, ed euro 28.000 di  multa... Il Tribunale di Bari, in data 6 febbraio 2009, ha sostituito la  misura cautelare della detenzione in carcere con quella degli arresti  domiciliari... autorizzando successivamente l’espletamento di attività  lavorativa...».

Premesso ciò in punto di fatto, questo Collegio  osserva che per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma  5, del t.u. n. 286/1998, la condanna (anche non definitiva) per un  qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, non importa se più o meno  grave, comporta automaticamente il divieto ope legis del rilascio.  Sotto questo profilo, pertanto, il diniego del rinnovo era un atto  vincolato.

4. E’ vero però che l’art. 5, comma 5, del t.u. è stato parzialmente modificato dal decreto legislativo n. 5/2007.  Quest’ultimo intervento, in attuazione di una direttiva comunitaria, ha  aggiunto al comma 5 le seguenti frasi: «Nell'adottare il provvedimento  di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso  di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi  dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività  dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami  familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero  già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo  soggiorno nel medesimo territorio nazionale». In sostanza, la nuova  disposizione declassa, per così dire, i reati tassativamente ostativi  trasformandoli in elementi che possono giustificare il diniego del  permesso di soggiorno, ma solo all’esito di una valutazione  discrezionale che deve metterli in comparazione con l’interesse  all’unità del nucleo familiare e con gli altri elementi indicati dalla  norma.

Si deve precisare che, secondo un orientamento  interpretativo ormai consolidato presso questa Sezione, i nuovi princìpi  introdotti dal d.lgs. n. 5/2007 trovano applicazione non solo in  presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura  di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga  composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o  comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento.

5.  Nel caso in esame, l’appellante convive in Italia con la moglie e una  figlia minorenne (nata nel 2006). Pertanto il diniego del permesso di  soggiorno, benché astrattamente consentito (anzi imposto) dall’esistenza  di una rilevante condanna penale per un reato in materia di  stupefacenti, non poteva essere pronunciato senza che l’interesse  pubblico all’allontanamento di un soggetto pericoloso venisse posto in  comparazione con l’interesse all’unità familiare. S’intende che tale  necessità non preclude, in assoluto, l’adozione di un provvedimento di  diniego; occorre però che un simile esito sia sorretto da una  motivazione adeguata.

Peraltro, dall’ampia motivazione del  provvedimento del Prefetto (rigetto del ricorso gerarchico) emerge che  in effetti la problematica derivante dalla presenza del nucleo familiare  è stata presa in esame (anche il ricorso gerarchico vi faceva  riferimento). Ma il Prefetto ha espresso apertamente il convincimento  che la gravità del reato – da cui deriva l’esigenza di proteggere la  collettività nazionale dalla presenza di soggetti socialmente pericolosi  - sia tale da far passare in secondo piano il principio della tutela  del nucleo familiare.

6. Resta da vedere se, nella fattispecie,  la preferenza accordata dall’autorità di p.s. alle esigenze  pubblicistiche (allontanamento dei soggetti autori di gravi reati)  rispetto alla tutela dell’unità familiare sia legittima o meno, con  riferimento ai criteri della “proporzionalità” e delle “adeguatezza”.

Questo  Collegio ritiene che il provvedimento sia legittimo. Come si è detto,  di norma una condanna per reati in materia di stupefacenti comporta il  divieto del rinnovo del permesso di soggiorno, a prescindere dalla  gravità del fatto: così, ad esempio, anche nel caso che vengano  riconosciute le attenuanti di cui ai commi 5 e 5-bis dell’art. 73 del  t.u. n. 309/1990. Ma in questo caso la gravità del fatto si colloca ben  al di sopra di quei livelli minimali, anzi appare del tutto inusuale.  L’interessato è stato condannato per avere introdotto in Italia, in  unica soluzione, un ingente carico di droga “pesante”: 7 chilogrammi di  eroina più 1,5 di morfina e 500 grammi di cocaina. E’ difficile  immaginare che quantitativi del genere possano trovarsi in mano ad un  piccolo spacciatore occasionale, tanto meno al consumatore costretto suo  malgrado a farsi a sua volta spacciatore; e lasciano invece intravedere  un inserimento attivo nell’organizzazione criminale, con un ruolo non  secondario. Se non fosse stato scoperto tempestivamente, quel singolo  carico avrebbe alimentato il mercato della droga per lungo tempo e su  vasto raggio. Questo è ciò che emerge dalla vicenda penale. Le  motivazioni con le quali il giudice di sorveglianza ha poi reso la pena  poco più che simbolica attengono a profili diversi che in questa sede  non hanno rilevanza.

7. In conclusione, la sentenza del T.A.R. va confermata. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

rigetta

l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)