Sentenza n. 5090 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Annullamento del permesso di soggiorno - emersione dal lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 6195 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Michele Cipriani e Marco Ruzzini, con  domicilio eletto presso Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, n. 11;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE  I, n. 00081/2012, resa tra le parti, concernente annullamento del  permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Cons.  Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato Galella su delega  di Cipriani e l’avvocato dello Stato Galluzzo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1. L’appellante, cittadino cinese, aveva beneficiato della procedura di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della legge 102/2009,  di conversione con modifiche del d.l. 78/2009, ottenendo in data 4  novembre 2010 dalla Questura di Brescia un permesso di soggiorno per  motivi di lavoro subordinato.

2. Essendo emerso, a seguito di  verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate, che le  dichiarazioni dei redditi presentate dal dichiarante non erano veridiche  e che quindi risultava carente il requisito reddituale minimo richiesto  dall’articolo 1-ter, comma 4, della legge 102/2009, l’U.T.G.- Sportello  Unico per l’Immigrazione di Brescia, con decreto prot. 111422 in data  21 settembre 2011, ha revocato il beneficio dell’emersione.

3.  Richiamando detto provvedimento, la Questura di Brescia, con decreto  prot. Cat.A-11/2011/Immig/2^sez/db in data 27 settembre 2011, ha  annullato il suddetto permesso di soggiorno (peraltro, nel frattempo  scaduto).

4. Il ricorso proposto avverso detto ultimo  provvedimento è stato respinto dal TAR della Lombardia, sezione staccata  di Brescia, con sentenza (emessa ex art. 60 cod. proc. amm.) 20 gennaio  2012, n. 81, oggetto dell’attuale appello.

La sentenza è  motivata con la natura vincolata, dal venir meno dell’emersione, del  provvedimento impugnato; nonché (per l’ipotesi – che il TAR ha  tuzioristicamente preso in considerazione, pur escludendone la  sussistenza - nella quale il provvedimento presupposto si dovesse  ritenere compreso nell’impugnazione) con l’impossibilità di applicare  l’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, per superare la mancanza di  requisiti che, trattandosi di una procedura di sanatoria/condono, in  ogni caso avrebbero dovuto essere posseduti entro il termine di  presentazione della domanda di emersione (30 settembre 2009) previsto  dalla legge 102/2009.

5. Nell’appello, il ricorrente ripropone le  censure di violazione e falsa applicazione degli articoli 5, comma 5, e  6, comma 5, del d.lgs. 286/1998, 21-octies e 21-nonies, della legge  241/1990, nonché di eccesso di potere per carenza di motivazione,  difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

Lamenta l’omessa  applicazione in suo favore dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs.  286/1998 (con riferimento alla circostanza di avere in corso dal 14  giugno 2011 un nuovo rapporto lavorativo, apprezzabile alla stregua di  “nuovo sopravvenuto elemento” idoneo a consentire il rilascio del titolo  di soggiorno), sottolineando che la disposizione ha carattere generale e  che è richiamata dall’articolo 1-ter, comma 12, della legge 102/2009.

Lamenta  altresì che l’annullamento, in violazione dell’articolo 21-nonies,  della legge 241/1990, non sia stato preceduto dalla valutazione  comparativa dell’interesse pubblico all’autotutela e di quello del  ricorrente (alla luce del tempo trascorso, della mancanza di  pericolosità e dell’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente).

6. Il Collegio ritiene di definire l’appello nel merito all’esito della Camera di Consiglio cautelare.

I  due profili di censura prospettati dal ricorrente si risolvono  nell’invocare l’applicazione dell’orientamento di questa Sezione  (espresso, in particolare, con la decisione 5 ottobre 2011, n. 5472 – peraltro, non concernente una vicenda di emersione dal lavoro  irregolare) propenso a riconoscere, in caso di autotutela sul titolo di  soggiorno, la necessità che l’interesse al ripristino della legalità  venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e famigliare  dello straniero.

Tuttavia, il (condivisibile) rilievo della  natura vincolata del provvedimento impugnato, su cui si basa la sentenza  di primo grado, evidenzia (prima ancora che l’infondatezza delle  doglianze di eccesso di potere, in assenza di discrezionalità – rilevata  dal TAR) come l’interesse del ricorrente possa essere soddisfatto  soltanto rimuovendo il presupposto provvedimento negativo adottato  dall’U.T.G. di Brescia in data 21 settembre 2011. Infatti, mancando un  diverso legittimo titolo di ingresso in Italia, il permesso di soggiorno  può essere mantenuto o rinnovato al ricorrente, se ed in quanto  mantenga effetti la procedura di emersione che ne ha consentito il  rilascio.

E’ dunque quello adottato dall’U.T.G. in data 21  settembre 2011, di “revoca” della procedura di emersione, il  provvedimento che il ricorrente avrebbe anzitutto dovuto impugnare,  invocando le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi  che disciplinano l’autotutela.

Ma detto provvedimento, come esposto, non è stato impugnato nel presente giudizio, né risulta impugnato autonomamente.

Al  riguardo, nella memoria presentata in data 15 giugno 2012 dal  ricorrente alla Questura di Firenze (alla quale aveva richiesto il  rinnovo del permesso di soggiorno oggetto dell’annullamento in  questione, ricevendo un preavviso di rigetto), acquisita al fascicolo  processuale, si legge che il ricorrente si riservava di impugnare il  decreto dell’U.T.G. di Brescia in data 21 settembre 2011 entro il  termine di decadenza, a suo dire decorrente dal 24 maggio 2012, data in  cui, in mancanza di notificazione, assumeva di averne avuto conoscenza a  seguito di istanza di accesso. Occorre, viceversa, rilevare che il  decreto 21 settembre 2011 risulta puntualmente richiamato nelle premesse  del decreto della Questura oggetto del presente giudizio, che di detto  provvedimento presupposto riporta gli estremi, l’effetto giuridico e la  motivazione – così da determinarne la piena conoscenza da parte del  ricorrente e da far decorrere nei suoi confronti il termine di  impugnazione, almeno a far data dal momento in cui ha conosciuto il  provvedimento conseguente, momento comunque antecedente alla  proposizione del ricorso al TAR Lombardia.

Ciò dimostra che il  decreto presupposto, se anche dovesse risultare impugnato nelle more  della presente decisione, non può essere stato impugnato tempestivamente  dal ricorrente, posto che il ricorso al TAR Lombardia risulta  depositato in data 12 dicembre 2011.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7.  Può condividersi la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza  di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti  delle spese di giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)