Sentenza n. 5091 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rilascio permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione -  pregresso rigetto dell’istanza di emersione per lavoro subordinato  domestico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 6208 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Paola Turarolo e Giuseppe Viola, con  domicilio eletto presso avv. Giuseppe Viola in Roma, piazza della  Liberta' n. 13;

contro


Ministero  dell'Interno e Questura di Genova, rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LIGURIA – GENOVA- SEZIONE II n. 00309/2012,  resa tra le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del 31 agosto 2012 il Cons. Vittorio Stelo e  uditi per le parti gli avvocati Viola, Giuffrè su delega di Turarolo e  l’avvocato dello Stato Galluzzo;

visto l’articolo 60 c.p.a.;

Considerato  che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai  sensi della citata disposizione della cui applicabilità è stato dato  avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame  dell’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata  formulata dalla parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  Con decreto in data 3 ottobre 2011 il Questore di Genova ha rigettato  il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione a  favore del signor *****, irregolarmente presente in Italia posto che lo  Sportello Unico presso la Prefettura di Genova aveva archiviato  l’istanza di emersione per lavoro subordinato domestico in quanto  presentata da cittadino italiano appartenente a nucleo familiare che  aveva prodotto altra analoga domanda, violando così i limiti numerici e  facendo venir meno gli effetti di cui all’art. 1 ter della legge n. 102/2009.

2.  Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria- Sezione II, con  sentenza semplificata n. 309 del 16 febbraio 2012 depositata lo stesso  giorno, ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto dal  signor *****, ritenendo corretto l’operato della Questura e  sottolineando che il ricorso era rivolto in effetti avverso il pregresso  diniego di emersione, che non è stato però impugnato per cui la sua  eventuale illegittimità non avrebbe rilevanza in questa sede e quindi  sul provvedimento specificatamente gravato, che, ad avviso del T.A.R.,  si reggerebbe comunque sul piano logico.

3. Il signor *****, con  atto notificato il 26 luglio 2012 e depositato il 9 agosto 2012, ha  interposto appello, con domanda di sospensiva, riproponendo  sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado e quindi e ancora  avverso il suddetto rigetto dell’istanza di emersione.

Si lamenta  in particolare che, a seguito del trasferimento della residenza del  datore di lavoro presso la madre, la domanda di regolarizzazione da lui  presentata era stata rigettata avendo pure la madre presentato analoga  istanza poi perfezionatasi; così penalizzando ingiustamente  l’appellante.

4. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Genova si sono costituiti con mero atto formale depositato il 23 agosto 2012.

5.  Alla camera di consiglio del 31 agosto 2012 la causa, presenti i legali  delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60  c.p.a.

6. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato dovendosi  condividere le puntuali e esaurienti argomentazioni già svolte dal  T.A.R. che non richiedono particolari integrazioni.

In effetti  l’appello si limita a ribadire i motivi volti direttamente  all’annullamento del provvedimento prefettizio di rigetto della domanda  di emersione, che non risulta essere stato tempestivamente impugnato ed è  quindi divenuto definitivo, per cui il decreto questorile si appalesa  legittimo contenendo gli elementi, di fatto e di diritto, indispensabili  per configurare la fattispecie, per di più avendo dato atto del  preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, rimasto privo di  riscontro.

Si soggiunge che in ogni caso le circostanze addotte  dall’appellante e le giustificazioni a sostegno della sua domanda di  emersione non hanno rilievo stante il puntuale disposto normativo,  richiamato dalla Prefettura e dalla Questura di Genova nonché dal T.A.R.

7. Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto così confermando la sentenza impugnata.

Si  ritiene altresì di disporre la compensazione delle spese del grado  essendosi l’Avvocatura generale costituitasi con mero atto formale.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge

, e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)