Sentenza n. 5092 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego emersione da lavoro irregolare - inammissibilità in territorio Schengen

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 6020 del 2012, proposto da: ***** e  *****, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Cipriani e Marco  Ruzzini, con domicilio eletto presso avv. Aldo Pinto in Roma, via G.  Ferrari, n. 11;

contro


U.T.G. -  Prefettura di Firenze - Sportello Unico per l 'Immigrazione, Questura di  Firenze e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE- SEZIONE II n. 00072/2012, resa  tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare - mcp

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti  gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di  Firenze - Sportello Unico per l'Immigrazione e di Questura di Firenze e  di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del 31 agosto 2012 il Cons. Vittorio Stelo e  uditi per le parti gli avvocati Galella su delega di Cipriani e dello  Stato Lumetti;

Visto l’articolo 60 c.p.a.;

Considerato che  sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi  della citata disposizione, della cui applicabilità è stato dato avviso  alle parti presenti alla camera di consiglio, fissata per l’esame  dell’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata,  formulata dagli appellanti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  Con provvedimento n. 106728 del 1° ottobre 2010, l’Ufficio Territoriale  di Governo di Firenze – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato  l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art.1 ter della legge n.102/2009, presentata dal signor ***** a favore del cittadino extracomunitario *****.

Infatti,  su segnalazione della locale Questura, la Grecia, con nota del 18  giugno 2008 valevole fino al 18 maggio 2011, ha inserito quel lavoratore  nel sistema d’informazione relativo all’area Schengen (c.d. S.I.S.), a  causa di espulsione conseguente ad arresto per ingresso illegale e a  condanna alla pena di mesi 4 di reclusione, rendendo lo stesso  inammissibile nel territorio dell’area (art. 96 Trattato).

Gli  interessati hanno, quindi, proposto ricorso dinanzi al Tribunale  amministrativo regionale per la Toscana, deducendo varie violazioni di  legge e più profili di eccesso di potere.

Nelle more del ricorso,  trascorsa la data del 18 maggio 2011 e a seguito di richiesta di  riesame della pratica, la Prefettura- Sportello Unico per l’Immigrazione  e la Questura di Firenze hanno rispettivamente autorizzato alla  sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro domestico, fino  alla definitiva sentenza sulla controversia di cui trattasi, e  rilasciato il permesso di soggiorno fino al 6 dicembre 2011. Di  conseguenza la Prefettura-Sportello per l’Immigrazione, con nota  n.106728 del 31 agosto 2011, ha avanzato al T.A.R. richiesta di  cessazione della materia del contendere.

2. Il T.A.R. per la  Toscana – Sezione I, con sentenza n.72 del 6 dicembre 2011, depositata  il 16 gennaio 2012, dapprima non ha ritenuto di dichiarare  l’improcedibilità del ricorso, attese sia la scadenza del 6 dicembre  2011, giorno dell’udienza di merito, apposta al permesso di soggiorno  sia l’insistenza dei ricorrenti per la pronuncia di merito.

Quindi  ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso in quanto  infondato, richiamando la specifica normativa che esclude dalla  procedura di emersione i lavoratori comunitari che risultano segnalati,  anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per  l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Il  Tribunale, nel ricostruire l’excursus normativo e giuridico concernente  le sanatorie intervenute, ha sottolineato che in ogni caso la  segnalazione nel S.I.S. ha sempre comportato l’esclusione  dell’interessato dalla procedura di emersione a seguito di una  valutazione di pericolosità sociale, insita nella segnalazione,  effettuata dal legislatore, che vincola l’Amministrazione al rigetto  della domanda di regolarizzazione.

Nella fattispecie invero la  legge ha già posto disposizioni speciali e derogatorie in tema di  ingresso e soggiorno in Italia degli stranieri che intendessero  conseguire il beneficio della sanatoria, per cui vanno disattesi anche i  dedotti profili di incostituzionalità, e non poteva non disporsi  l’esclusione di quei soggetti che, già destinatari di un ordine di  espulsione da un Paese della c.d. “area Schengen”, sono entrati in un  altro Paese dell’area ancora illegalmente. L’interessato può solo  attivarsi provando eventuali errori a presupposto della segnalazione,  ovvero far ricorso alla procedura di cui all’art.25 della Convenzione,  che consente il rilascio del permesso di soggiorno previa consultazione  fra Stati per motivi “seri” quali quelli umanitari o provenienti da  obblighi internazionali.

Il giudice di prime cure ha, infine,  rigettato le dedotte violazioni dell’art.10 bis della legge n.241/1990,  posto il carattere vincolato del provvedimento impugnato e sovvenendo,  in ogni caso, il disposto di cui all’art.21 octies, c.2, stessa legge.

3.  Con atto notificato il 17 luglio 2012 e depositato il 3 agosto 2012, i  signori ***** e ***** hanno interposto appello, con domanda di  sospensiva, deducendo l’omessa pronuncia, da parte del T.A.R., della  sopravvenuta cessazione della materia del contendere, contrastata in  primo grado ma ora proposta atteso che la scadenza del termine della  segnalazione e il rilascio dei documenti da parte della Prefettura e  della Questura, sia pure limitati nel tempo, avrebbero poi definito per  facta concludentia la situazione, facendo venir meno ogni motivo  ostativo alla regolarizzazione che pertanto era da intendersi  autorizzata.

Si lamenta, altresì, carenza di istruttoria e di  motivazione, considerato che gli stessi uffici, ritenendo erroneamente  la segnalazione nel S.I.S. di per sé ostativa e vincolante, non hanno  svolto la necessaria istruttoria presso le autorità greche sui contenuti  della segnalazione, non hanno valutato la attuale pericolosità sociale,  in concreto asseritamente insussistente, e non hanno ritenuto come  motivo “serio” la procedura di emersione e l’attività lavorativa in  corso di regolarizzazione in Italia, e ciò in violazione della normativa  europea e dello stesso Trattato Schengen.

Si ripropone ancora la  violazione degli artt.10 e 10 bis della legge n.241/1990 non essendo  stata formulata alcuna considerazione in ordine alle osservazioni  prodotte dagli appellanti.

4. Il Ministero dell’Interno, l’U.T.G.  e la Questura di Firenze si sono costituiti, con atto depositato il 21  agosto 2012, dell’Avvocatura generale dello Stato, che, con memoria  depositata il 28 agosto 2012, ha replicato ai motivi dell’appello a  sostegno della sentenza impugnata e comunicando che le autorità greche  hanno prorogato la suddetta inammissibilità in territorio Schengen fino  al 25 aprile 2014.

5. Alla camera di consiglio del 31 agosto  2012, presenti i legali delle parti, la causa è stata trattenuta in  decisione ai sensi dell’art.60 c.p.a.

6. Ciò premesso, l’appello è  infondato, condividendo le puntuali e argomentate argomentazioni già  svolte dai giudici di prime cure, che non abbisognano di particolari  integrazioni.

In effetti la disciplina normativa nel tempo  succedutasi in materia, richiamata anche dai giudici di primo grado, ha  escluso la regolarizzazione di un rapporto di lavoro contratto da un  lavoratore extracomunitario per coloro che risultano segnalati, anche in  base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai  fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Costituisce  quindi un legittimo motivo ostativo a tale fine la segnalazione di quel  lavoratore nel S.I.S. e il dato testuale normativo esclude chiaramente  che l’Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le  ragioni della segnalazione a mezzo dell’acquisizione, da parte dello  Stato estero da cui origina la segnalazione nel S.I.S., della  documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del  soggetto in area Schenghen (cfr. Cons. Stato – V n. 7377/2005, n.1129/2008 e n.3559/2009).

Può  invero sostenersi che il legislatore abbia inteso, in presenza di  segnalazione nel S.I.S., il diniego di regolarizzazione come atto  dovuto, grazie a una scelta, qui insindacabile, connessa a preminenti  esigenze di buon andamento e speditezza dell’azione della P.A. nonché di  sicurezza pubblica per i riflessi financo sul contingentamento dei  flussi migratori in Italia (cfr. Cons. Stato – VI n.3559/2009 citata).

E’  indubbio altresì che l’Italia sia tenuta in ogni caso all’osservanza  dei Trattati e degli Accordi internazionali, ratificati con legge, senza  che si possano sindacare e quindi disattendere gli obblighi così  contratti e i conseguenti provvedimenti adottati in quel contesto da  altri Paesi, salvo casi e motivi negli stessi Trattati contemplati  sempre comunque in via eccezionale.

Orbene il caso di specie  rientra a pieno titolo in tale normativa e l’Amministrazione, che pur ha  svolto una certa attività istruttoria come testimoniato dagli stessi  appellanti, non poteva che rigettare la domanda di emersione considerato  altresì che le argomentazioni connesse alla scadenza della segnalazione  al 18 maggio 2011 non hanno più ragion d’essere in considerazione della  sua proroga al 25 aprile 2014, né sono state evidenziate situazioni  oggettivamente eccezionali e tali da ritenere applicabili le deroghe  contemplate nel Trattato.

Non ha pregio, poi, la dedotta  cessazione della materia del contendere, posto che il giudice di primo  grado si è pronunciato al riguardo rigettando la richiesta  dell’Amministrazione e che l’efficacia dei successivi provvedimenti  adottati dagli uffici suindicati, come anche accennato dal T.A.R., era  stata limitata nel tempo evidentemente collegandola all’esito del  contenzioso; né sussistono le asserite violazioni degli art.10 e 10 bis  legge 241/1990 rigettate motivatamente sempre dal T.A.R. versandosi  comunque nella fattispecie di atto vincolato.

7. Per le  considerazioni che precedono l’appello va respinto e va confermata la  sentenza impugnata. Si ritiene altresì di disporre, come in primo grado,  la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge

e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)