Sentenza n. 5093 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Annullata la procedura di emersione dal lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno di famiglia italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 5503 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Dionigi, con domicilio eletto  presso avv. Giovan Vincenzo Placco in Roma, via Basento n. 37;

contro


Ministero  dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Perugia, rappresentati e difesi  dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

nei confronti di

*****;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA- SEZIONE I n. 00210/2012,  resa tra le parti, concernente procedura di emersione dal lavoro  irregolare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 60 c.p.a.;

Considerato  che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai  sensi della citata disposizione, della cui applicabilità è stato dato  avviso alle parti presenti alla camera di consiglio, fissata per l’esame  dell’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata,  formulata dall’appellante;

Relatore nella camera di consiglio del  31 agosto 2012 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti l’avvocato  Dionigi e l’avvocato dello Stato Galluzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia - Sportello unico per  l’Immigrazione, con provvedimento n. 101568 del 20 febbraio 2012, ha  annullato la procedura di emersione dal lavoro irregolare per attività  di assistenza e di sostegno di famiglia italiana, presentata a favore  del signor *****.

Secondo il rapporto della locale Questura in  data 1° ottobre 2011, è emerso infatti che l’interessato era stato  condannato in data 17 marzo 2009 dal Tribunale di Perugia alla pena di  mesi 5 e giorni 10 di reclusione, per il delitto di cui all’articolo 13,  c.13, del D.Lgs. n.286/1998 (rientro illecito in Italia pur essendo  stato già espulso), che, per pena edittale, rientra fra le ipotesi di  cui all’art. 381 c.p.p. e che quindi fa venir meno l’agevolazione ex  art.1, c.13, della legge n.109/2009.

2. Il Tribunale  amministrativo regionale per l’Umbria, con sentenza semplificata n.210  del 2 maggio 2012, depositata l’11 giugno 2012, ha respinto, con  condanna alle spese, il ricorso proposto dal signor *****, ritenendo che  la nota decisione della Corte di Giustizia UE del 28 aprile 2011 e la  sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consesso n.7/2011 non fossero  suscettibili di applicazione analogica nel caso di specie, avendo le  disposizioni normative dianzi richiamate natura rispettivamente  tassativa o eccezionale.

Si aggiunge che il provvedimento  impugnato, che ha carattere essenzialmente vincolato, è comunque volto a  sanzionare un comportamento tenuto sostanzialmente in spregio alle  leggi.

3. Il signor *****, con atto notificato il 13 luglio 2012 e  depositato il 19 luglio 2012, ha interposto appello, con domanda di  sospensiva, contestando, con richiamo ad altre pronunce,  l’interpretazione sostenuta dal T.A.R. circa la citata decisione della  Corte di Giustizia e che, in quanto incompatibile con il diritto europeo  e con la direttiva europea n.115/2008, avrebbe dovuto indurre, semmai,  alla disapplicazione della normativa applicata nell’occasione.

In  via subordinata si chiede la rimessione della questione alla Corte di  Giustizia UE e si sostiene che il provvedimento impugnato, in quanto  discrezionale, andava motivato anche in relazione all’inserimento  dell’interessato nel tessuto sociale e lavorativo.

4. Il  Ministero dell’Interno e l’U.T.G. di Perugia si sono costituiti con mero  atto formale dell’Avvocatura generale dello Stato, depositato il 10  agosto 2012.

5. Alla camera di consiglio del 31 agosto 2012, la  causa, presenti i legali delle parti, è stata trattenuta in decisione ai  sensi dell’art. 60 c.p.a.

6. Ciò premesso, l’appello è infondato  e va confermata la sentenza impugnata, dovendosi condividere le  puntuali ed esaurienti argomentazioni già svolte dai giudici di primo  grado, che non abbisognano di particolari integrazioni.

La  Sezione invero è ben a conoscenza delle note sentenze della Corte di  Giustizia e dell’Adunanza Plenaria, alle quali si è uniformata la  giurisprudenza amministrativa, che però si riferiscono ad altra  specifica fattispecie (art.14, c. 5 ter., del D.Lgs. n.286/1998) e  quindi non possono automaticamente estendersi al caso qui all’esame e  neanche per analogia, come correttamente ha sostenuto il T.A.R. .

Il  legislatore, infatti, nella sua valutazione discrezionale, nel momento  in cui ha posto le condizioni soggettive per fruire del beneficio  accordato in via eccezionale con conseguente riduzione delle “quote”  ammesse nel territorio, ha inteso specificatamente sanzionare, sul piano  amministrativo, un particolare comportamento non conforme a quelle  norme e soprattutto non concedere agevolazioni di natura eccezionale per  chi, secondo quanto sottolineato dai giudici di primo grado, “rientri  nello Stato in spregio ai provvedimenti di espulsione, così dimostrando  il pervicace intento di sottrarsi alle leggi”.

Emerge infatti  evidente che l’ agevolazione di cui trattasi non possa applicarsi quando  l’espulso abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi quindi  nelle condizioni di cui al citato art. 13, c. 13, D.Lgs. n. 286/1998, e  cioè sia rientrato in Italia senza autorizzazione.

Non  sussistono, pertanto, le asserite violazioni del diritto europeo né  incompatibilità delle disposizioni nazionali con la normativa europea,  per cui va disattesa la richiesta rimessione della questione alla Corte  di Giustizia, proposta in secondo grado, e l’U.T.G., nella circostanza,  non poteva che adottare il provvedimento impugnato, non residuando alcun  margine di discrezionalità al riguardo.

7. Per le considerazioni che seguono, l’appello va respinto, così confermando la sentenza impugnata.

Si  ritiene di disporre la compensazione delle spese del grado anche nella  considerazione che l’Amministrazione si è costituita mero atto formale.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge

e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)