Sentenza n. 5094 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5736 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Chiodi, Simonetta Geroldi,  con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato  in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro


Questura  di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale  dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE  I n. 01260/2012, resa tra le parti, concernente concernente diniego  rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Pier  Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Biagini;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia ai sensi dell’art. 60, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, extracomunitario con  permesso di soggiorno, alla scadenza del permesso ne ha chiesto il  rinnovo alla Questura di Brescia.

Il rinnovo è stato negato con  atto del 9 febbraio 2012, con la motivazione che negli ultimi tre anni  (2009, 2010, 2011) l’attività lavorativa dello straniero risultava  documentata solo per periodi brevissimi e discontinui, assolutamente  insufficienti ad integrare il requisito del possesso di mezzi adeguati  di sussistenza, previsto dall’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998.

2.  L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Brescia, ma il ricorso è  stato respinto con sentenza n. 1260/2012 «perché la limitatissima  attività lavorativa che ha svolto il ricorrente è comunque insufficiente  a consentirgli di ottenere un rinnovo per motivi di lavoro (e dall’art.  37 d.p.r. 394/99 si ricava l’impossibilità di ottenere un nuovo rinnovo  per attesa occupazione)». Il T.A.R. ha detto questo dopo avere  minutamente elencato i brevissimi periodi di attività lavorativa  dimostrati dalla documentazione.

3. L’interessato propone ora appello al Consiglio di Stato. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In  occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di  consiglio, il Collegio ritiene di poter procedere ala definizione  immediata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come era stato preannunciato nel  decreto cautelare presidenziale del 27 luglio 2012.

4. Questo  Collegio, come già fatto dal T.A.R., ritiene appropriato basare la  decisione sulla documentazione prodotta dallo stesso interessato a  dimostrazione della sua attività lavorativa e della sua situazione  reddituale.

Dalla documentazione si ricava quanto segue:

(a)  estratto conto dell’INPS relativo ai contributi versati: anno 2009,  cinque settimane per lavoro dipendente; anno 2010: nulla; anno 2011: due  settimane nel mese di agosto, 29 giornate nel resto dell’anno;

(b)  documentazione fiscale CUD: anno 2010, percepiti da OPUS euro 301 per  un periodo e poi euro 539 per un altro periodo (in entrambi i casi gli  importi sono al lordo delle ritenute fiscali); anno 2011: percepiti da  Società agricola Boschi euro 1.246 (idem).

5. Ciò premesso, è  inevitabile concludere confermando la sentenza del T.A.R., nel senso  della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, in quanto  rimane appurato che il ricorrente non dispone da tempo di un reddito  sufficiente, a parte l’eventuale lavoro nero che a questi fini non può  essere preso in considerazione.

6. L’appello va dunque respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

rigetta

l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)