Sentenza n. 50972 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - esecitato il diritto al ricongiungimento familiare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 5040 del 2012, proposto dal:  Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Questura  di Catanzaro, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi n. 12;

contro


*****, n.c.;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I, n.  1662 del 29 dicembre 2011, resa tra le parti, concernente il diniego di  rinnovo di permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Cons. Dante  D'Alessio e udita l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.  L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza  in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella  Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.-  Il Ministero dell'Interno e la Questura di Catanzaro hanno appellato la  sentenza, n. 1662 del 29 dicembre 2011, con la quale il T.A.R. per la  Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione I, ha annullato, per la violazione  dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, il provvedimento, in data  22 settembre 2009, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di  soggiorno avanzata dal cittadino cinese *****.

Il T.A.R. ha  infatti rilevato che l’amministrazione aveva notificato il preavviso di  rigetto ma non aveva anche osservato il termine, indicato dalla citata  norma per fare pervenire le osservazioni e che l’interessato «se fossero  state rispettate le regole che presiedono allo svolgimento del  contraddittorio procedimentale avrebbe potuto fare presente che, nelle  more del procedimento, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo  indeterminato alle dipendenze di una ditta cinese con mansioni di  operaio».

Il T.A.R. ha pertanto ritenuto che sussistevano i  presupposti per l’annullamento del provvedimento impugnato per motivi  formali, «con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesercitare  il potere nel rispetto delle disposizioni di garanzia delle pretese  partecipative».

3.- L’amministrazione, invece di procedere al  nuovo esercizio del potere, ha ritenuto di dover appellare l’indicata  sentenza sottolineando che, in relazione al permesso richiesto (per  lavoro autonomo) le condanne riportate dall’interessato per i reati di  cui agli artt. 474 c.p. (introduzione nello Stato di prodotti con segni  falsi), 648 c.p. (ricettazione) e 322, comma 2, c.p. (istigazione alla  corruzione), dovevano ritenersi ostative al rinnovo del permesso di  soggiorno e dovevano quindi determinate l’automaticità del provvedimento  di diniego.

4.- L’appello deve essere tuttavia respinto.

Come  emerge dagli atti, infatti, prima dell’impugnato provvedimento di  diniego, datato 22 settembre 2009, l’interessato aveva stipulato un  contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una ditta  cinese con mansioni di operaio ed aveva chiesto, in relazione a tale  nuova circostanza che il permesso di soggiorno gli fosse rilasciato per  lavoro subordinato.

L’amministrazione, come affermato dal T.A.R.,  non ha tenuto conto di tale circostanza non avendo consentito  all’interessato di formulare nei termini le proprie osservazioni al  preannunciato diniego.

5.- A ciò si deve aggiungere che, come  emerge dagli atti, l’interessato risulta in Italia dal 1997 e vive in  Italia con la moglie e due figli (la prima che frequenta la scuola  pubblica e il secondo nato in Italia il 19 ottobre 2011).

In  relazione a tale circostanza questa Sezione ha già affermato che,  nell’esame di una istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di  soggiorno presentata dallo straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento familiare (o nei cui confronti si volesse procedere  alla revoca di un titolo precedentemente rilasciato), occorre anche dare  rilievo, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d.  lgs. n. 286 del 1998 (nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 5  del 2007), alla natura ed alla effettività dei vincoli familiari  dell’interessato e, per lo straniero già soggiornante in Italia, alla  durata del suo soggiorno. La ratio di tale disposizione è quella di dare  rilievo a tali situazioni soggettive (anche) quando, dopo un precedente  procedimento di ricongiungimento, possa determinarsi (per effetto del  diniego di soggiorno) la divisione di nuclei familiari formatisi sul  territorio nazionale.

La giurisprudenza di questa Sezione (fra le  tante la sentenza n. 6241 del 24 novembre 2011) ha peraltro ritenuto di  dover dare una interpretazione estensiva del disposto dell’art. 5,  comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, nella parte introdotta dal d. lgs.  n. 5/2007, equiparando allo straniero che abbia esercitato il diritto  al ricongiungimento familiare lo straniero che già si trova sul  territorio nazionale e il cui stato di famiglia sia identico a quello  che avrebbe consentito una procedura di ricongiungimento.

Sarebbe  infatti irragionevole ed iniquo se un nucleo familiare con tali  caratteristiche ricevesse una tutela minore di quella che la legge  accorda ad un nucleo di uguale composizione che però per (ri)costituirsi  sia dovuto passare attraverso una procedura di ricongiungimento.

6.- Per effetto di tali considerazioni, l’appello deve essere quindi respinto.

Sono  fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che  dovranno tenere conto, nel procedere al nuovo esame della posizione del  sig. *****, di quanto affermato dalla Sezione, con la conseguenza che  dovranno essere messe in ragionata comparazione le esigenze di pubblica  sicurezza e di prevenzione dei reati (tendo conto anche della maggiore o  minore gravità dei precedenti penali e delle altre misure di polizia  eventualmente adottate nei confronti dell’interessato) con la doverosa  tutela della famiglia formatasi sul territorio nazionale.

7.- Nulla per le spese tenuto conto della mancata costituzione in appello del sig. *****.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)