Sentenza n. 5099 del 25 settembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 4288 del 2012, proposto da:  Ministero dell'Interno, Questura di Latina, rappresentati e difesi per  legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

contro


*****;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n.  00347/2012, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno  per motivi di lavoro

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista  la propria ordinanza interlocutoria del 22 giugno 2012, n. 2422/2012,  nella quale, fra l’altro, si menzionava la possibilità che alla nuova  camera di consiglio (quella odierna del 14 settembre 2012) si procedesse  alla definizione immediata ai sensi dell’art. 60, c.p.a.;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Biagini;

FATTO E DIRITTO


1.  L’appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino indiano,  nell’anno 2008 ha chiesto il permesso di soggiorno per lavoro  stagionale, dopo avere fatto regolare ingresso nel territorio nazionale.

Peraltro  nel procedimento per il rilascio del titolo di soggiorno,  dall’ordinario controllo fotodattiloscopico l’amministrazione ha appreso  che costui il 13 febbraio 2004 aveva ricevuto un provvedimento di  espulsione da parte del Prefetto di Latina; tale precedente era rimasto  fino allora ignorato, a motivo di una leggera differenza nella scrittura  del nominativo dell’interessato.

Conosciuta l’esistenza del  precedente provvedimento espulsivo, il Questore di Latina ha decretato  il rigetto della domanda di permesso di soggiorno, motivando con  riferimento al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5,  del t.u. n. 286/1998, a norma del quale chi è stato espulso non può  ottenere il permesso di soggiorno, quanto meno sino a che dura  l’efficacia del divieto di rientro che inerisce al provvedimento di  espulsione e ne fa parte integrante.

2. L’interessato ha proposto  ricorso al T.A.R. del Lazio. il T.A.R. ha accolto il ricorso con  sentenza n. 347/2012. L’Amministrazione ha proposto appello.

3.  In occasione della trattazione della domanda cautelare, il Collegio,  dato avviso alle parti, ritiene di poter definire la controversia  mediante sentenza immediata.

4. Nel merito, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto.

Ricorrendo  in primo grado, l’interessato non ha negato di identificarsi con il  soggetto cui nel 2004 era stato diretto il provvedimento di espulsione,  ancorché le sue generalità vi risultino scritte in modo leggermente  diverso.

Il Tribunale amministrativo ha ravvisato un vizio nel  fatto che la Questura abbia omesso di accertare se quella diversità di  scritturazione fosse addebitabile a dolo dell’interessato, ovvero si  trattasse di un errore di cui egli fosse incolpevole. Ma ad avviso di  questo Collegio tale problema è inconsistente. Nella presente vicenda la  diversità di scritturazione è venuta in rilievo non già come elemento  di un illecito addebitato all’interessato, bensì semplicemente come  circostanza di fatto che aveva obiettivamente impedito  all’amministrazione di conoscere l’esistenza di quella espulsione, se  non mediante i rilievi fotodattiloscopici a procedimento avviato.

4.  Chiarito ciò, risulta evidente la pertinenza dell’art. 13 del t.u. n.  286/1998, a norma del quale ogni provvedimento di espulsione comporta il  divieto di rientro per un certo numero di anni, salvo che dietro  speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno (che nella specie è  pacifico che non sia mai stata richiesta e tanto meno ottenuta).

Nel  testo originario del t.u. n. 286/1998, il divieto di rientro aveva  efficacia per cinque anni; il termine è stato elevato a dieci dalla  legge n. 189/2002, poi nuovamente ridotto (come limite massimo) a cinque  anni dal decreto legge n. 89/2011 (sopravvenuto nel corso del giudizio  di primo grado).

Nel caso in esame, lo straniero ha fatto rientro  in Italia nella prima metà del 2008, mentre il decreto di espulsione  era stato notificato il 13 febbraio 2004. Pertanto, anche computando il  termine più favorevole, il divieto di rientro aveva ancora piena  efficacia e il diniego del permesso di soggiorno era un atto dovuto.

5.  Secondo il T.A.R., la Questura avrebbe dovuto fare un’indagine sulle  circostanze che avevano determinato, nel 2004, l’emanazione del decreto  di espulsione. Ad avviso di questo Collegio, anche questo aspetto è però  irrilevante, in quanto i motivi dell’espulsione potevano essere presi  in considerazione, al più, nell’ambito di un procedimento di revoca, ma  non incidevano sulla doverosità del diniego del permesso di soggiorno.

6.  In conclusione, l’appello va accolto e in riforma della sentenza  appellata il ricorso proposto in primo grado va respinto. Si ravvisano  tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

accoglie

l’appello e in riforma della sentenza rigetta il ricorso proposto in primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)