Sentenza n. 5159 del 1 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Richiesta di protezione internazionale - trasferimento in Ungheria,  Paese al quale egli aveva richiesto antecedentemente protezione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7763 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Tenuta, con domicilio  eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Precenzano in Roma, via  Valadier, n. 39;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e  difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in  Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER n. 06534/2011, resa  tra le parti, concernente RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Paola Alba  Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato Precenzano su delega di  Tenuta e l’Avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


1.  Con la sentenza appellata il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso  proposto dal Sig. *****, richiedente protezione internazionale, avverso  la decisione del Ministero – Dipartimento per le libertà civili e  l’immigrazione - di cui al provvedimento prot. 117249 dell’8.9.2010 di  trasferirlo in Ungheria, Paese al quale egli aveva richiesto  antecedentemente protezione nel novembre 2009 (l’istanza analoga  prodotta in Italia risale, invece, al 18 gennaio 2010) e che con nota  del 18.8.2010 si è ritenuto “competente”.

La sentenza motiva con  riguardo alla non applicabilità dell’art. 17, comma 1, cui fa espresso  riferimento l’art. 16, comma 1, lett. a) del Regolamento CE 343/2003,  invocato dal ricorrente, secondo cui se lo Stato non rispetta il termine  di tre mesi per richiedere all’altro Stato ( ritenuto competente) la  “presa in carico” del richiedente asilo, rimane definitivamente  competente a deliberare sull’istanza.

2. L’appellante denuncia la  violazione della norma comunitaria richiamata, nonché l’erronea  valutazione dei fatti e dei presupposti.

3. Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.

4. All’udienza del 13 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO


1. L’appello non merita accoglimento.

2.  Sostiene l’appellante che sia stato violato il disposto dell’art. 17  del Regolamento CE 343/2003, cui fa espresso riferimento l’art. 16,  comma 1, lett. a), il quale a suo avviso troverebbe applicazione nella  fattispecie.

3. Viceversa, ritiene il Collegio, condividendo  l’interpretazione seguita dal TAR Lazio, che correttamente  l’Amministrazione ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 16,  comma 1, lett. c) e l’art. 20 del Regolamento CE 343/2003, disponendo il  trasferimento del ricorrente in Ungheria, Paese “competente” in quanto  vi era stata presentata la prima domanda di protezione internazionale e  lo stesso Paese, interpellato dallo Stato italiano, aveva accettato di  riprendere in carico il ricorrente ( con nota del 18.8.2010).

L’art.  16, comma 1, lett. c) così recita: “Lo Stato membro competente per  l'esame di una domanda d'asilo in forza del presente regolamento è  tenuto a: riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20,  il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova  nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato  autorizzato”.

L’art. 20 dispone che: “la richiesta in tal senso  deve contenere indicazioni che permettano allo Stato membro richiesto di  verificare se è competente;

b) lo Stato membro richiesto è  tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale  richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di un mese  dalla data in cui è investito della questione. Quando la richiesta è  basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a  due settimane;

c) se lo Stato membro richiesto non comunica la  propria decisione entro il termine di un mese o di due settimane di cui  alla lettera b), si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico  il richiedente asilo”.

Nessun termine è sancito per il compimento  degli adempimenti a carico dello Stato che richiede la “ripresa in  carico” dello straniero.

Pertanto, la circostanza che lo Stato  italiano abbia dato corso alla richiesta di “ripresa in carico” solo in  data 11.8.2010, oltre tre mesi dopo la presentazione dell’istanza di  protezione internazionale, presentata dal Sig. ***** il 18.1.2010, non  ha rilevanza alcuna, non trovando applicazione l’art. 17 del Regolamento  (richiamato solo nella diversa ipotesi disciplinata dall’art. 16 comma  1, lett. a), in forza del quale lo Stato membro che ha ricevuto una  domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per  l'esame della stessa potrebbe interpellare tale Stato membro affinché  “prenda in carico” il richiedente asilo al più tardi entro tre mesi dopo  la presentazione della domanda, disponendo altresì che “se la richiesta  di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre  mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato  membro al quale la domanda è stata presentata.”).

Più in  generale, la ratio delle norme comunitarie in esame è quella di  individuare i criteri di determinazione dello Stato membro competente  per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri  da un cittadino di un paese terzo e di introdurre un meccanismo affinché  sia velocemente individuato lo Stato competente, a tutela dei diritti  civili della persona interessata.

Così, lo Stato al quale sia  presentata per la prima volta la domanda di asilo può, ex art. 17 RE  343/2002, qualora ritenga in base alle norme dello stesso Regolamento di  non essere competente al suo esame, interpellare al massimo entro tre  mesi lo Stato membro di cui ritiene la competenza, affinché “prenda in  carico” il richiedente asilo.

Invece, nella diversa ipotesi, che  ricorre nel caso di specie, in cui lo straniero abbia già  precedentemente presentato la propria istanza in uno Stato membro, e si  trovi nel territorio di altro Stato membro (nella specie, in Italia)  senza esservi autorizzato, non trova applicazione il termine  trimestrale.

E’ evidente che in tal caso non è fissato alcun  termine per l’adempimento in quanto, essendo in corso presso l’altro  Paese la trattazione dell’analoga istanza dello straniero, non sussiste  quell’urgenza di provvedere che rappresenta invece la ratio della  fissazione del termine trimestrale di cui all’art. 17.

Le norme  esaminate, concernenti la “presa in carico” e la “ripresa in carico”,  rispondono, in definitiva, ad una diversa logica: la “ripresa in carico”  presuppone che sia già in corso presso altro Stato membro l’istruttoria  della domanda di asilo, sicché il rispetto dei criteri di competenza  non si coniuga con l’ulteriore esigenza di celerità a garanzia dei  diritti della persona del richiedente.

Viceversa, nell’ipotesi  della “presa in carico”, di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) del  regolamento, lo Stato al quale sia presentata l’unica domanda di asilo e  che non si ritenga competente, è chiamato a decidere sulla propria  competenza al massimo nel termine di tre mesi, per le richiamate  esigenze di assicurare tempestivamente tutela alla persona, e superato  tale termine, la competenza a trattare l’istanza, si radica comunque in  capo allo Stato medesimo.

Pertanto, lo Stato Italiano, in cui è  stata presentata la “seconda” domanda di asilo da parte del Sig. *****,  nel gennaio 2010, non soggiaceva al termine trimestrale per richiedere  all’Ungheria la sua “ripresa in carico”

Ne discende che, non  applicandosi alla fattispecie il termine trimestrale di cui all’art. 17  cit, vista la sequenza temporale delle istanze presentate dallo  straniero in Ungheria e in Italia, il Ministero dell’Interno ha  correttamente proceduto nel richiedere all’Ungheria, in data 11.8.2010,  la “ripresa in carico” dell’appellante, che lì aveva presentato la sua  prima domanda di asilo, e, successivamente, nel disporne il  trasferimento, avendo l’Ungheria prestato il proprio assenso.

4. In conclusione, l’appello va rigettato.

5.  Le spese del presente grado di giudizio possono compensarsi tra le  parti, considerata la novità della questione interpretativa.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

rigetta

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)