Sentenza n. 5211 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato - rapporto di lavoro domestico che non si era poi  concretizzato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 4490 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Alvazzi Del Frate, con  domicilio eletto in Roma, viale Pasteur 5;

contro


- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
- U.T.G. - Prefettura di Rimini, in persona del Prefetto p.t.,
- Questura di Rimini, in persona del Questore p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II  n. 212 del 22 marzo 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di  rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Dante  D'Alessio e uditi per le parti l’avv. Alberto Alvazzi Del Frate e  l’avvocato dello Stato Massimo Santoro;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.  L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza  in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella  Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.-  L’appellante sig. ***** aveva impugnato, davanti al T.A.R. per  l’Emilia-Romagna, il provvedimento con il quale, il 19 settembre 2011,  la Prefettura di Rimini aveva respinto il ricorso da lui proposto  avverso il decreto con il quale il Questore di Rimini, in data 12 maggio  2011, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del  permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il  diniego era stato determinato dalla circostanza che il precedente  permesso doveva ritenersi strumentale alla costituzione di un rapporto  di lavoro domestico che non si era poi concretizzato.

3.- Il  T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, con sentenza della Sezione  II n. 212 del 22 marzo 2012, ha respinto il ricorso considerato che «il  datore di lavoro ha comunicato l’impossibilità di attivare il rapporto  di lavoro, sicché è venuta meno la ragione per la quale erano stati  rilasciati sia l’autorizzazione dello Sportello Unico di Macerata sia il  permesso di soggiorno» e tenuto conto che non poteva rilevare in  contrario «il richiamo all’art. 22, comma 11 del DPR n. 286/1998 perché  nel caso di specie non si versa in ipotesi di interruzione del rapporto  di lavoro, ma di mancata costituzione dello stesso, indispensabile per  giustificare l’ingresso in Italia».

4.- Il sig. ***** ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.

In  particolare l’appellante ha evidenziato che la mancata formalizzazione  del rapporto di lavoro era imputabile esclusivamente al promittente  datore di lavoro sig. *** e che lo Sportello Unico di Macerata, una  volta accertata la non disponibilità del sig. *** a perfezionare il  rapporto di lavoro in relazione al quale era entrato in Italia (con il  decreto flussi), aveva espresso alla Questura di Macerata, in data 23  giugno 2009, l’autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno  per attesa occupazione. Ha quindi sostenuto che nella fattispecie doveva  trovare applicazione l’art. 22 del d.lgs. 286 del 1998, secondo cui la  perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il  lavoratore extracomunitario del permesso di soggiorno, nonché la  violazione della Circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 che consente il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa  occupazione in favore dello straniero che non ha potuto formalizzare il  rapporto di lavoro a causa della indisponibilità sopravvenuta del datore  di lavoro.

5.- L’appello deve essere accolto.

Si deve al riguardo ricordare:

-  che l’appellante sig. ***** è entrato regolarmente in Italia il 9  febbraio 2009 (con il decreto flussi), a seguito di richiesta nominativa  di assunzione effettuata dal sig.  *** e conseguente nulla osta dello  Sportello Unico del 4 luglio 2008;

- che il 12 febbraio 2009  l’interessato ha sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro  subordinato domestico ed ha richiesto, in pari data, il rilascio del  titolo di soggiorno;

- che il sig. ***, il 21 maggio 2009, ha  dichiarato che, per sopravvenute nuove esigenze familiari (il ricovero  del padre disabile in struttura sanitaria), non aveva più la necessità  di servirsi delle prestazioni lavorative domestiche dell’appellante;

-  che lo Sportello Unico di Macerata, il 23 giugno 2009, in relazione a  tale circostanza, ha dato l’autorizzazione al rilascio di un permesso  per attesa occupazione;

- che la Questura di Rimini ha rilasciato  peraltro all’interessato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato, con scadenza di validità 9 febbraio 2011;

- che il  23 giugno 2010 l’appellante è stato assunto come apprendista, per 36  mesi, nella ditta “***” (e in precedenza ha sostenuto di aver prestato  attività di lavoro occasionale per un totale di 29 giorni presso la  ditta “***”);

- che l’interessato ha conservato sino alla  scadenza il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non  essendo intervenuti atti di revoca dello stesso da parte dell’autorità  amministrativa;

- che prima della scadenza l’interessato,  domiciliato a Rimini con il padre e la madre regolarmente soggiornanti,  ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno;

- che, solo a  seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, la  Questura di Rimini ha ritenuto che il venir meno della causa del  precedente permesso non consentiva il rilascio del rinnovo del permesso.

6.-  Ciò precisato, si deve osservare che il provvedimento con il quale  l'Amministrazione rifiuta il rinnovo di un permesso di soggiorno per  motivi riguardanti la legittimità del precedente permesso di soggiorno  (scaduto dopo aver prodotto i suoi effetti) risulta un provvedimento dal  contenuto duplice, in quanto il diniego del rinnovo del permesso di  soggiorno trova il suo presupposto in un implicito annullamento del  precedente permesso che si ritiene rilasciato in assenza dei relativi  presupposti di legge (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7302 del 5 ottobre 2010).

7.-  Sulla base di tale considerazione e facendo applicazione dei principi  riguardanti gli atti di autotutela, si deve ritenere che  l’amministrazione, nella fattispecie, non era tenuta ad adottare un  provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno (sulla  base della mancanza dei requisiti richiesti per ottenere il rilascio del  precedente permesso) ma doveva fare applicazione dell'art. 5, comma 5,  del d. lgs. n. 286 del 1998, secondo cui "il permesso di soggiorno o il  suo rinnovo sono rifiutati... quando mancano o vengono a mancare i  requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello  Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e «sempre che  non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e  che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».

In  particolare, nella fattispecie, l’amministrazione non poteva non  considerare le ragioni (non imputabili all’appellante) che avevano  determinato l’illegittimità del precedente permesso e non poteva poi  negare il rinnovo del permesso di soggiorno in assenza di una  valutazione delle altre circostanze e dei nuovi elementi riguardanti la  permanenza dell’interessato sul territorio nazionale.

Mentre non  poteva considerare rilevante, ai fini del rinnovo del permesso, la  circostanza (evidenziata nel diniego impugnato) che l’interessato non  aveva di sua iniziativa chiesto di modificare il titolo del permesso di  soggiorno che gli era stato rilasciato.

8.- L’appello deve essere  quindi accolto e, in totale riforma della sentenza appellata, devono  essere annullati gli atti impugnati nel giudizio di primo grado  concernenti il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del sig.  *****.

E’ fatta salva ovviamente l’attività dell’amministrazione  volta alla verifica del possesso da parte dell’interessato di tutti i  requisiti necessari per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

9.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e per l’effetto, in totale riforma della sentenza del T.A.R. per  l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione II n. 212 del 22 marzo 2012,  annulla gli atti impugnati nel giudizio di primo grado concernenti il  diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del sig. *****.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)