Sentenza n. 5214 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Rifiuto del rilascio della carta di soggiorno, nonché il rinnovo del  permesso di soggiorno - causa ostativa consistente nella sussistenza di  sentenza di condanna per i reati inerenti stupefacenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 5921 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Defilippi, con domicilio eletto  presso Michela Falotico in Roma, viale Giulio Cesare n. 78;

contro


Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. e Questura de La Spezia;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00523/2012, resa  tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons.  Angelica Dell'Utri e udito l’avvocato Falotico su delega di Defilippi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:

-  che il signor *****, in possesso di permesso di soggiorno rilasciato il  20 ottobre 2006, avanzava alla Questura di La Spezia domanda volta ad  ottenere la carta di soggiorno;

- che col decreto impugnato in  primo grado detta Questura rifiutava il rilascio della carta di  soggiorno, nonché il rinnovo del permesso di soggiorno, avendo  riscontrato a carico del richiedente la causa ostativa consistente nella  sussistenza di sentenza di condanna per i reati inerenti stupefacenti  di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990;

- che con  la sentenza appellata il primo giudice ha dichiarato inammissibile il  ricorso per nullità della notifica effettuata presso le sedi della  Prefettura e della Questura di La Spezia e non nel domicilio legale,  ossia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova; nullità  che non sarebbe stata sanata dalla costituzione in giudizio della stessa  Avvocatura, avvenuta dopo la scadenza del termine di legge per la  proposizione dell’azione di annullamento, in quanto la sanatoria non  opererebbe retroattivamente;

- che con l’appello in esame il  signor ***** si limita a contestare tale assunto (sostenendosi al  riguardo che ai sensi dell’art. 44, co. 3, cod. proc. amm. il  raggiungimento dello scopo processuale sanerebbe ogni vizio di notifica,  mentre l’inciso “salvi i diritti acquisiti” riguarderebbe il solo  ambito del diritto sostanziale), senza neppure accennare ai motivi di  censura dedotti avverso il provvedimento impugnato col ricorso di primo  grado;

Considerato:

- che l’art. 101, co. 2, cod.  proc. amm. dispone “Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni  dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che  non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello …”;

-  che, ai sensi della citata norma, nella specie il merito della  controversia non potrebbe essere esaminato in questa sede, sicché nessun  vantaggio l’appellante otterrebbe dalla riforma della statuizione di  inammissibilità del ricorso di primo grado nel senso della sua  ammissibilità, tenuto conto che non ricorrono le tassative ipotesi di  rimessione della causa al primo giudice di cui all’art. 105, co. 1, cod.  proc. amm.;

- che, pertanto, l’appello non può che essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse alla decisione;

- che non v’è luogo a pronuncia sulle spese del grado, stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  dichiara

inammissibile

.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)