Sentenza n. 5223 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Rigetto domanda di emersione lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 6337 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Kati Scala, Marco Costantini, con  domicilio eletto presso Marco Costantini in Roma, via delle Celidonie  25;

contro


Ministero dell'Interno, Questura di Lodi, U.T.G. - Prefettura di Lodi;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01556/2012,  resa tra le parti, concernente emersione lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Pier  Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Costantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino italiano  presente in Italia senza permesso di soggiorno, è stato interessato da  una pratica di “emersione” ai sensi dell’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009, avviata ad istanza del cittadino italiano sig. *****, presentatosi come suo datore di lavoro.

La  pratica ha avuto un certo corso, giungendo fino alla sottoscrizione del  “contratto di soggiorno”, stipulato il 24 marzo 2010 davanti ad un  funzionario dell’Ufficio immigrazione della Prefettura di Lodi. In  quella occasione, il datore di lavoro sig. *** era rappresentato  dall’avvocato ***.

2. Successivamente, e prima del rilascio  conclusivo del permesso di soggiorno, la Prefettura e la Questura, per  quanto di rispettiva competenza, hanno deciso il rigetto della domanda  di emersione e l’archiviazione della relativa pratica, con la  motivazione che «il datore di lavoro è indagato in stato di libertà per  rispondere dei reati di cui agli artt.482, 494 e 367 c.p. [falsità  materiale, sostituzione di persona, simulazione di reato]».

3. Lo  straniero interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia.  Quest’ultimo ha rigettato il ricorso osservando che nel corso delle  verifiche inerenti alla pratica di emersione, dopo la firma del  contratto di soggiorno, il cittadino italiano sig. *** aveva reso una  «dichiarazione confessoria» nel senso che fra lui e il cittadino  egiziano non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro, e che la  domanda di emersione era fraudolenta. In questa situazione, secondo il  T.A.R., veniva meno il presupposto dell’emersione e pertanto i  provvedimenti impugnati erano legittimi.

4. Lo straniero già ricorrente in primo grado ha proposto appello a questo Consiglio.

In  occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di  consiglio, il Collegio ritiene di poter procedere alla definizione  immediata della controversia.

5. Il Collegio osserva che il  documento essenziale della vicenda è rappresentato dalla nota 21 aprile  2010 della Stazione Carabinieri di Lodi, che contiene una minuziosa  esposizione dei fatti.

Il Comandante della Stazione dà atto che  il 6 aprile 2010 il sig. *** aveva presentato denuncia-querela dicendosi  truffato, in quanto il suo nome era stato usato abusivamente per  regolarizzare uno straniero con il quale di fatto non aveva mai avuto  rapporti di lavoro. Inoltre il Comandante riferisce di avere sentito a  sommarie informazioni testimoniali l’avvocato ***, il quale ha dato  circostanziatamente una versione dei fatti alquanto diversa da quella  del sig. ***.

La seconda parte della stessa nota consiste  nell’invito rivolto ad altri uffici (la Stazione CC. di  Casalpusterlengo, la Stazione CC. di Pavia, la Questura di Lodi) di  approfondire le indagini sulla vicenda, con l’indicazione dettagliata  dei punti rimessi rispettivamente alla loro attenzione.

La terza e  conclusiva parte consiste nel deferimento del sig. *** per i reati di  falso e simulazione di reato, per aver disconosciuto di aver presentato  la domanda di regolarizzazione ed essersi dichiarato vittima di truffa,  laddove (secondo l’opinione palesata dal Comandante della Stazione CC.  di Lodi) egli aveva preso attivamente parte al procedimento di  emersione.

6. Conviene sottolineare che benché i Carabinieri di  Lodi ne abbiano fatta richiesta, come detto sopra, non risulta che gli  altri uffici e in particolare la Questura di Lodi abbiano fatto altre  indagini o acquisito altre notizie. I due atti impugnati in primo grado  (i provvedimenti della Prefettura e della Questura di Lodi) si basano  esclusivamente sulla nota del 21 aprile 2010 dalla quale peraltro, a  quanto pare, si limitano ad estrapolare la notizia che il sig. *** è  stato deferito all’autorità giudiziaria.

7. Ad avviso di questo  Collegio, i due provvedimenti impugnati in primo grado (quello della  Prefettura e quello della Questura di Lodi) sono frutto di una lettura  parziale e conseguentemente di una errata interpretazione della suddetta  nota del 21 aprile 2010.

Essi infatti si basano sull’accusa di  falso rivolta al sig. *** nel presupposto che la falsità a lui  addebitata consista nell’aver presentato una domanda di emersione  fraudolenta.

Nello stesso equivoco appare caduto il T.A.R.: nella  sentenza infatti si legge: «i reati per i quali il sig. ***. è indagato  in stato di libertà ineriscono all’accertamento (derivante da  dichiarazione confessoria) che tra il *** e il lavoratore straniero non è  mai intercorso alcun rapporto di lavoro e che il primo si sarebbe  prestato dietro compenso a sottoscrivere un falso contratto di  soggiorno».

Al contrario, il convincimento dei CC. di Lodi era  che il sig. *** avesse mentito non quando ha presentato la domanda di  emersione, ma quando l’ha disconosciuta. La denuncia per falso a questo  si riferisce. Se i CC. avessero ritenuto credibile la ritrattazione,  avrebbero forse denunciato ugualmente il sig. *** ma a maggior ragione  avrebbero denunciato l’avvocato *** nonché l’attuale appellante, quali  complici della frode; cosa che non hanno fatto.

8. Da tutto ciò  consegue che i provvedimenti impugnati sono viziati in quanto basati su  una lettura parziale ed una errata interpretazione dell’unico documento  (il rapporto dei Carabinieri di Lodi) che, a quanto risulta, hanno preso  in considerazione.

Tanto basta per accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza appellata, accogliere il ricorso di primo grado.

E’  tuttavia il caso di precisare che per effetto della presente decisione  l’autorità di p.s. non è tenuta a rilasciare senz’altro il permesso di  soggiorno all’appellante. Essa è tenuta, invece, a riesaminare la  pratica integrando le indagini secondo i suggerimenti dei Carabinieri di  Lodi, in particolare al fine di verificare se, a parte quelle  affermazioni del sig. *** che gli stessi Carabinieri hanno ritenuto  mendaci, la originaria domanda di emersione fosse veritiera oppure  fraudolenta; la pratica di emersione sarà quindi definita in conformità  alle risultanze delle nuove indagini, salve le eventuali impugnazioni  dei nuovi provvedimenti.

Le spese del presente giudizio debbono essere compensate.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

accoglie

l’appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)