Sentenza n. 5241 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego permesso di soggiorno per lavoro subordinato - pregressa condanna per reato di furto aggravato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex  artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale  6099 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.  Mauro Mengucci, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Matronola in  Roma, via Golametto, 2;

contro


Ministero  dell'Interno - Questura di Perugia, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma,  via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00019/2012, resa tra  le parti, concernente diniego permesso di soggiorno per lavoro  subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il consigliere  Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero convenuto l’avvocato dello  Stato Biagini;

Rese edotte, parti ai sensi dell'art. 60 cod.  proc. amm., circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in  forma semplificata;

Ritenuto:

- che il Questore di  Perugia ha negato il rilascio del permesso di soggiorno con carattere di  automatismo in relazione a pregressa condanna del ricorrente per reato  di furto aggravato, preso in considerazione dall’art. 380 c.p.p., cui fa  rinvio l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e successive  modificazioni, quale reato ostativo all’ingresso ed alla permanenza in  Italia dello straniero;

- che, peraltro, non tutte le  fattispeciee di furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.) sono contemplate  dall’art. 380 c.p.p., in quanto ne sono escluse, fra l’altro, quelle  caratterizzate dall’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.  (particolare tenuità del danno arrecato alla parte offesa e/o  particolare tenuità dell’utile conseguito dal reo);

- che nel  caso in esame, dalla sentenza penale esibita in giudizio si rileva che  il Giudice penale non ha richiamato l’attenuante di cui all’art. 62, n.  4, c.p., ma ha concesso le attenuanti generiche (art. 62-bis)  esplicitamente motivando con riferimento alla minima entità dell’oggetto  del furto congiuntamente alla considerazione delle qualità soggettive  dell’imputato ed al contesto in cui è stato consumato l’illecito;

-  che in questa situazione si può ritenere che il Giudice penale, al di  là del diverso nomen iuris da lui usato, abbia in effetti riconosciuto  l’attenuante della speciale tenuità, con la conseguenza che la  fattispecie rimane sottratta alla previsione dell’art. 380 c.p.p., e, di  conseguenza, a quella dell’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998;

-  che, per quanto precede, l’appello va accolto, restando assorbito ogni  altro motivo; per l’effetto, va accolto il ricorso di primo grado e va  annullato il provvedimento con esso impugnato, ferma restando la sfera  di discrezionalità dell’ Autorità di pubblica sicurezza di valutare, nel  caso concreto, se la presenza dello straniero nel territorio nazionale  possa costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello  Stato;

- in relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

; per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado ed

annulla

il provvedimento con esso impugnato, fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)