Sentenza n. 5243 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego emersione dal lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex  artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale  5978 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.  Gianni Dionigi, con domicilio eletto presso l’avv. Giovan Vincenzo  Placco in Roma, via Basento n. 37;

contro


Ministero dell'Interno, Prefettura di Perugia, U.T.G., non costituitosi in giudizio;

nei confronti di


***, non costituitosi in giudizio;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00150/2012,  resa tra le parti, concernente diniego emersione dal lavoro irregolare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il consigliere  Bruno Rosario Polito e udito per il ricorrente l’ avvocati Dionigi;

Rese  edotte le parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., circa la  possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata

Ritenuto:

-  che le condizioni per l’emersione delle posizioni di lavoratori  occupati irregolarmente per i compiti di cui all’art. 1 ter, comma, del  d.l. n. 78 del 2009, sono accertate all’interno di un procedimento ad  iniziativa del datore di lavoro, sul quale grava ogni onere contributivo  e di dichiarazione dei presupposti per la sanatoria;

- che  l’impulso procedimentale del datore di lavoro, nel cui interesse ha  luogo la regolarizzazione, deve accompagnare sia la fase di verifica  dell’ammissibilità della dichiarazione di emersione, sia quella di  stipula del contratto di soggiorno, con ogni effetto, quanto ai  cittadini extracomunitari, sulla richiesta e rilascio del permesso di  soggiorno;

- che, come documentato in corso di giudizio, il  soggetto - su impulso del quale era stato attivato il procedimento di  regolarizzazione - ha, in prosieguo, presentato contraria dichiarazione  di insussistenza di un valido rapporto di lavoro, che possa giovarsi  della speciale disciplina di sanatoria dettata dall’art. 1 ter del d.l.  n. 78 del 2009;

- che la conseguente preclusione della stipula  del contratto di soggiorno con il presunto datore di lavoro impedisce il  perfezionamento del procedimento di sanatoria e rende dovuta la  determinazione dell’ Amministrazione di arresto del procedimento con  rigetto della dichiarazione di emersione inizialmente presentata;

-  che nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio  stante la mancata costituzione dell’ Amministrazione intimata;

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)