Sentenza n. 5244 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex  artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale  5771 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.  Salvatore Basso, con domicilio eletto presso il sig. Marco Gardin in  Roma, via Laura Mantegazza, 24;

contro


Ministero  dell'Interno - Questura di Bari – Questura e Prefettura di Lecco,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con  domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01056/2012,  resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il consigliere  Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’avv. Basso e l’avvocato  dello Stato Biagini;

Rese edotte le parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sulla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata;

Ritenuto:

-  che, alla stregua del principio tempus regit actum, il Questore della  Provincia di Bari con il decreto di espulsione dell’odierno appellante,  emesso il 4 settembre 2008, ha dato corretta applicazione alla  disciplina allora vigente, che attribuisce la durata di dieci anni al  divieto di rientro nel territorio nazionale, salvo specifica  autorizzazione del Ministero dell’ Interno, che non risulta rilasciata  nel caso di specie;

- che lo jus superveniens di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), n. 9, del d.l. n. 89 del 2011 opera de futuro e non si estende alle fattispecie pregresse, anche in  relazione alla sfera di discrezionalità che la più recente disciplina  assegna all’amministrazione di stabilire la durata del divieto di  rientro in Italia dello straniero destinatario di provvedimento di  espulsione “per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a  cinque anni”, da determinarsi in base a “tutte le circostanze pertinenti  il singolo caso”;

- che, anche ad accedere alla tesi che la  nuova normativa abbia l’effetto di limitare a cinque anni il divieto di  reingresso derivante dalle espulsioni decretate in precedenza, nondimeno  nel caso in esame , essendo stata l’espulsione disposta il 4 settembre  2008, al momento del rientro del ricorrente nel territorio nazionale (17  luglio 2011) il quinquennio non era ancora decorso (anzi non era  decorso neppure un triennio); e ciò si dice a prescindere dalla  considerazione che in realtà il termine si computa non dalla data del  provvedimento, bensì da quella dell’effettiva uscita dal territorio  nazionale;

- che la disciplina dettata dall’art. 13, commi 13 e 14, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha carattere impeditivo in radice delle presenza dello straniero in  Italia e ciò preclude la valutazione di ogni altra circostanza addotta,  sotto il profilo degli elementi sopravvenuti, ai fini del rilascio del  permesso di soggiorno;

- che l’infondatezza dei motivi di merito  dequota a vizio meramente formale la mancata comunicazione delle ragioni  ostative all’accoglimento della domanda di rilascio del permesso di  soggiorno; dunque la violazione della regola procedimentale, in base al  principio di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, quale  introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005, non può portare  all’annullamento dell’atto impugnato;

- che, pertanto, l’appello  va respinto, ma in relazione ai profili della controversia, spese ed  onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)