Sentenza n. 5245 del 8 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rilascio permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 4968 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Vito De Falco, con domicilio eletto  presso lo Studio Legale Picciani-Troiano in Roma, via Principe Eugenio,  15;

contro


Ministero  dell'Interno – Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 01069/2012, resa  tra le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il consigliere  Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero convenuto l’avvocato dello  Stato Biagini;

Rese edotte le parti, ai sensi dell'art. 60 cod.  proc. amm., circa la possibile definizione del giudizio con sentenza  semplificata:

Ritenuto:

- che il Questore ha negato  il rinnovo del permesso di soggiorno con carattere di automatismo in  relazione a pregressa condanna del ricorrente per reato contemplato  dall’art. 380 c.p.p., cui fa rinvio l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n.  286/1998 e successive modificazioni;

- che - a fronte della  puntuale e tassativa selezione in via normativa dei presupposti e dei  requisiti soggettivi per l’ingresso e permanenza in Italia dello  straniero, in una quadro di regole di sostenibilità e di compatibilità  dei flussi migratori con riguardo sia all’inserimento, su un piano di  effettività, nel contesto sociale e lavorativo, sia agli effetti della  prevenzione di ogni turbamento alle condizioni di sicurezza e di ordine  pubblico – non residua all’ Amministrazione alcuna sfera di  discrezionalità quanto alla valutazione per il singolo caso della  sussistenza degli estremi di pericolosità sociale;

- che, quanto  all’invocata valutazione della situazione complessiva in cui versa lo  straniero, la disciplina nella materia - non derogabile da direttive  impartite in via amministrativa - dà rilievo alla durata del soggiorno  dello straniero in Italia ai soli casi in cui questi abbia esercitato il  diritto di ricongiungimento familiare, disposizione tutto al più  applicabile in via estensiva ai soli casi di presenza di un nucleo  familiare di cui faccia parte lo straniero, ipotesi che non ricorre nel  caso di specie;

- che, in assenza di specifica attività difensiva  dell’amministrazione convenuta, spese ed onorari del giudizio possono  essere compensati fra le parti;

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)