Sentenza n. 5284 del 17 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo - mancata  dimostrazione dei redditi prodotti in Italia e non sono stati assolti  gli oneri fiscali in Egitto in esecuzione di convenzione stipulata con  l'Italia del 1979

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 6690 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Egidi, con domicilio eletto presso  Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di  Ferro, 13;

contro


Questura di  Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.  00748/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di  soggiorno per lavoro autonomo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO


1.1.  Il Questore di Brescia, con decreto n. A12 del 23 ottobre 2008, ha  respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro  autonomo presentata dal signor Faltas ***** , cittadino egiziano,  titolare dell'omonima impresa individuale TNA in Egitto ed esercente in  Italia di “ufficio rappresentanza armi e munizioni import-export”, posto  che l'interessato non ha dimostrato di produrre redditi in Italia e che  la sede dell'impresa era ubicata in stabile disabitato e in  ristrutturazione.

1.2. La VI Sezione del Consiglio di Stato, con  ordinanza n.5229 del 20 ottobre 2009, in riforma dell'ordinanza del  T.A.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione I n.255/2009,  ha accolto l'istanza cautelare in primo grado “considerato che il  ricorso è sorretto dal fumus boni iuris perché dalla documentazione  prodotta (in particolare dalle fatture e dalle dichiarazioni di  trasferimento di contanti), risulta che il ricorrente svolge un'attività  che gli consente di reperire un reddito sufficiente al sostentamento”.

2.  Quel T.A.R., con sentenza n.748 del 18 aprile 2012 depositata il 4  maggio 2012, con condanna alle spese, ha respinto il ricorso proposto  dal signor ***** avverso il citato provvedimento questorile nonché il  ricorso per motivi aggiunti presentato avverso il permesso di soggiorno  rilasciato il 12 gennaio 2010 per motivi di giustizia e per 6 mesi.

I  giudici di primo grado hanno ritenuto che in effetti l'interessato non  aveva provato la produzione di un reddito in Italia, ex art.26, c.3, del  D.Lvo n.286/1998,  non rilevando a tal fine altri parametri economici (patrimonio  personale, fatturato, bollette doganali, acquisto di vecchie  autovetture, possesso di denaro) né che lo stesso abbia assolto gli  oneri fiscali in Egitto in esecuzione di convenzione stipulata con  l'Italia del 1979.

Al contempo è stato dichiarato inammissibile  il ricorso per motivi aggiunti, posto che il ricorrente avrebbe dovuto  correttamente richiedere, ai sensi dell'art. 59 c.p.a., l'ottemperanza  dell'ordinanza cautelare della VI Sezione.

3. Il signor *****,  con atto notificato il 13 settembre 2012 e depositato il 18 settembre  2012, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, riproponendo  sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado, e in particolare il  pagamento delle tasse in Egitto; la costituzione in Italia di ramo  d'azienda-ufficio di rappresentanza della omonima T.N.A. con sede  principale in Cairo; fatture per acquisti di beni e dichiarazioni di  trasferimento, contante di denaro, lo svolgimento di attività lavorativa  e il possesso della disponibilità economica necessaria al sostentamento  in Italia.

Tant'è che la stessa Questura aveva già rilasciato  dal 1986 il permesso di soggiorno per lavoro autonomo sulla base della  stessa situazione, per cui l'attuale diniego risulterebbe altresì  immotivato.

L'appellante infine si dilunga sugli elementi  identificativi della “stabile organizzazione” ai fini delle imposte sui  redditi, e di “centro di attività stabile” ai fini dell' I.V.A.,  riferendosi anche a sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di  Giustizia CE, a direttive comunitarie e convenzioni OCSE.

4. Il  Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia si sono costituiti con  mero atto formale dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 21  settembre 2012, unitamente a documentazione già prodotta in primo grado.

5.  Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2012, presente l'Avvocatura  generale dello Stato, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi  dell'art. 60 c.p.a..

6.1. Ciò premesso, l'appello è fondato e va  quindi riformata la sentenza impugnata, atteso che questa Sezione non  condivide le argomentazioni svolte dai giudici di primo grado ritenendo  invece di ribadire la sintetica motivazione posta a sostegno della  citata ordinanza della VI Sezione.

6.2. In effetti la  documentazione prodotta dall'interessato dimostra chiaramente lo  svolgimento, quale rappresentante commerciale in Italia, di una  complessa attività, di connesse operazioni di vario genere e di  contenuto economico-finanziario anche rilevante, che evidenziano  oggettivamente le “fonti lecite” previste dalla normativa e quindi il  possesso di disponibilità economiche idonee alla stabile permanenza in  Italia.

Si aggiunge che lo stesso risulta aver reperito  sistemazione alloggiativa in altro stabile in Brescia, diverso, come  riferisce la stessa Questura in atti, dalla precedente sede in disuso e  in ristrutturazione.

Tali circostanze non sono contestate  dall'Amministrazione che si è limitata a una mera affermazione sul punto  omettendo qualsivoglia argomentazione o approfondimento proprio in  merito alla documentazione prodotta, per di più non indicando i motivi  che avevano indotto al diniego del rinnovo del permesso avuto riguardo  al precedente rilascio del permesso in presenza di asserita analoga  situazione dell'interessato.

6.3. Se, poi, ciò che gli atti  impugnati sottintendono è che ai fini in questione si possa tenere conto  solo del reddito risultante dalla documentazione fiscale italiana -  vale a dire che il solo reddito utile al conseguimento del permesso di  soggiorno sia quello assoggettato al regime fiscale italiano e per il  quale siano stati assolti i relativi oneri – trattasi di tesi non  interamente destituita di fondamento, ma comunque errata nella parte in  cui nega rilevanza anche ai redditi (non importa se prodotti in Italia o  all’estero) che in virtù degli accordi internazionali contro la doppia  imposizione scontano gli oneri fiscali in un Paese diverso dall’Italia.

7.  Ne consegue che gli atti impugnati risultano viziati da difetto del  presupposto e da carente motivazione e, pertanto, salvi gli eventuali  provvedimenti di competenza dell'Amministrazione, vanno annullati, con  conseguente effetto caducatorio del decreto di espulsione emesso il 21  marzo 2009, come riferisce la Questura, dalla Prefettura di Brescia, in  esecuzione per l'appunto del diniego del rinnovo del permesso di  soggiorno.

8. Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e va riformata la sentenza impugnata.

Data la particolarità della fattispecie si ritiene di disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

accoglie

l’appello, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate per l’intero giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)