Sentenza n. 5312 del 5 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

rifiuto del visto per cure mediche emesso dall'ambasciata d'italia a kinshasa (repubblica democratica del congo)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 7302 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano,  con domicilio eletto presso Marco Michele Picciani in Roma, via Principe  Eugenio, 15;

contro


Ministero  degli Affari Esteri, Ambasciata D'Italia Nella Repubblica Democratica  del Congo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


del  provvedimento di rifiuto del visto per cure mediche emesso  dall'ambasciata d'italia a kinshasa (repubblica democratica del congo)  il giorno 26.6.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti  gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e  di Ambasciata D'Italia Nella Repubblica Democratica del Congo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Marco  Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il  ricorrente impugna il diniego di visto di ingresso in Italia per  sottoporsi a cure mediche ex art. 36 d.lgl. n. 286 del 1998, opposto al  minore *****, cittadino congolese, dall’Ambasciata di Kinshasa.

All’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata.

Il  ricorrente, nella veste di zio materno del minore, rileva che il visto è  stato richiesto in ragione della necessità di sottoporre il minore ad  un trattamento specialistico, e non farmacologico, contro l’epilessia, e  lamenta che l’atto impugnato sarebbe privo di motivazione.

In  effetti, tale provvedimento si limita a rilevare che “oggetto” e  “condizioni di soggiorno” non sono state adeguatamente motivate, mentre  la relazione depositata sui fatti di causa dall’amministrazione  evidenzia altri profili di rigetto (mancata identificazione dei genitori  del minore; mancata autorizzazione di costoro all’espatrio; mancata  indicazione dell’eventuale tutore; mancata prova del rapporto tra il  minore ed il ricorrente; mancata produzione dei documenti che  giustificassero l’accompagnamento del minore da parte di altro cittadino  congolese).

L’evidente discrasia tra motivazione dell’atto e  ragioni reali del diniego costituirebbe causa di illegittimità del  primo; né sarebbe sufficiente a sorreggerlo l’ulteriore rilievo circa il  fatto per cui, senza un “provvidenziale” versamento eseguito il  13/2/2012 dal ricorrente sul proprio conto corrente, i mezzi economici  richiesti per ospitare il minore “si sarebbero ridotti a poche centinaia  di euro”: all’amministrazione non spetta sindacare i modi ed i tempi  con cui tali mezzi sono stati formati, ma la sola adeguatezza di essi,  sulla base dei parametri normativi.

Tuttavia, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

Quest’ultimo,  infatti, non è titolare della posizione giuridica per la quale ha  instaurato il giudizio, che compete al solo minore, e può venire  azionata da chi ne eserciti la tutela.

Ciò non toglie che la  domanda di visto possa venire presentata nuovamente all’Ambasciata,  atteso che persistono le condizioni di salute che sorreggono la  richiesta del visto, e che può essere superato il solo impedimento  legittimamente rilevato, tra tutti i motivi ostativi indicati dalla  relazione.

In particolare, è necessario, ai fini  dell’accoglimento dell’istanza, che venga comprovata, nei modi  consentiti dall’ordinamento del Congo, quand’anche diversi da quelli  previsti nel nostro ordinamento, la provenienza della domanda dal  soggetto che allo stato esercita la tutela nei confronti del minore, e  che, come tale, è l’unico legittimato in tal senso.

Non avranno  invece rilievo ulteriori profili, con riguardo in particolare al  rapporto di parentela tra il minore e l’odierno ricorrente, ovvero  all’autorizzazione all’espatrio a favore dell’accompagnatore (cui spetta  il visto alle condizioni indicate dal punto 3 dell’Allegato al d.m. 11  maggio 2011 del Ministro degli affari esteri), giacchè essi esulano  dall’oggetto della valutazione affidata all’amministrazione dall’art. 36  del d.lgl. n. 286 del 1998 e dall’art. 43 del d.P.R. n. 394 del 1999.

Parimenti,  l’Ambasciata verificherà la sola sussistenza attuale dei mezzi  economici, senza soffermarsi sui tempi ed i modi con cui essi sono stati  conseguiti.

Le spese, tenuto conto dei profili di illegittimità dell’atto, vanno compensate.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara

inammissibile

il ricorso.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)