Sentenza n. 5325 del 5 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la richiesta di visto per ricongiungimento familiare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 7241 del 2012, proposto da ***** e  ***** domiciliati ex lege in Roma, presso la Segreteria del TAR e  rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’avv. Antonio Ammendola  del foro di Napoli

contro


-  MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del ministro p.t., domiciliato in  Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale  dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
-  MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in  Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale  dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento


del  provvedimento prot. n. 283 del 16/05/2012 con cui l’Ambasciata d’Italia  a Dakar ha respinto la richiesta di visto per ricongiungimento  familiare presentata da *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato,  in fatto, che i ricorrenti impugnano il provvedimento prot. n. 283 del  16/05/2012 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dakar ha respinto la  richiesta di visto per ricongiungimento familiare presentata da *****;

Considerato,  in diritto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per  difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato, in particolare, che secondo l’art. 30 comma 6 d. lgs. n. 286/98,  “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del  permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri  provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto  all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione  all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata  dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”;

Considerato,  pertanto, che, in virtù della disposizione citata, la presente  controversia, avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di visto per  ricongiungimento familiare richiesto dal ricorrente, è devoluta alla  giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuta, per altro, inapplicabile alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 22 d. lgs. n. 30/07,  invocata nel ricorso, in quanto la giurisdizione del giudice  amministrativo, ivi menzionata, riguarda i soli casi di “allontamanento”  dello straniero, come ivi testualmente previsto, e non anche il diniego  di visto d’ingresso;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato,  poi, che, ai sensi dell’art. 11 commi 1° e 2° d. lgs. n. 104/10, deve  essere dichiarato che, in ordine alla presente controversia, sussiste la  giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale la causa dovrà  essere riproposta nel termine previsto dalla disposizione in esame;

Considerato,  infine, che, la peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica  la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara

l’inammissibilità

del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2)  dichiara che la giurisdizione in ordine alla presente controversia  spetta al giudice ordinario davanti al quale la causa dovrà essere  riproposta secondo le modalità previste dall’art. 11 d. lgs. n.  104/2010;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)