Sentenza n. 5511 del 29 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego istanza di emersione dal lavoro nero

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 6341 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Geroldi e Francesco Chiodi,  con domicilio eletto presso Segreteria del Consiglio di Stato in Roma,  p.za Capo di Ferro n.13;

contro


U.T.G.  - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore,  rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,  domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma


della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01169/2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e udito l’avvocato dello Stato Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  Il ricorrente impugnava davanti al Tar Lombardia, sede di Brescia, il  diniego pronunziato dalla Prefettura di Brescia sulla istanza di  emersione ex art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito con  modificazioni nella l. 3 agosto 2009 n°102, presentata dal signor ***** nell’interesse del medesimo ricorrente.

L’istanza  era stata respinta perché lo straniero aveva riportato una condanna,  come da sentenza Tribunale di Bergamo n.893 del 7 aprile 2008, per i  reati previsti e puniti dagli artt. 474 e 648 c.p. dei quali il secondo  consente l’arresto in flagranza facoltativo ai sensi dell’art. 381  c.p.p..

Il Tar premetteva che il sopracitato art. 1 ter del d.l. 1  luglio 2009 n°78, prevedeva l’istituto della cd. “emersione” degli  stranieri non appartenenti all’Unione Europea i quali fossero  irregolarmente presenti sul territorio nazionale alla data del 30 giugno  2009 e fossero impiegati da almeno tre mesi in attività di lavoro  domestico e stabiliva che fra le condizioni della sanatoria vi era tra  l’altro l’assenza di pregiudizi penali di particolare gravità  individuati dalla legge come ostativi, e che in specie il comma 13  lettera c) dell’articolo citato prevedeva che non potessero essere  ammessi alla procedura di emersione gli stranieri i quali “risultino  condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella  pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai  sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei  reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice”.

Avendo  il ricorrente riportato la condanna per reati previsti e puniti dagli  artt. 474 e 648 c.p. il secondo dei quali consente l’arresto in  flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.c., secondo il Tar, legittimamente  l’amministrazione non aveva consentito la regolarizzazione.

Il  signor ***** ha proposto appello avverso la sentenza del Tar deducendo  la erroneità della medesima in relazione alla recente sentenza della  Corte Costituzionale n.172 del 6 luglio 2012.

Si è costituita l’amministrazione intimata senza depositare memorie.

Alla  camera di consiglio del 14 settembre 2012, fissata per l’esame della  istanza cautelare, le parti sono state avvisate che il Collegio si  riservava di pronunciare una sentenza di merito.

2. L’appello merita accoglimento.

Con  il provvedimento di diniego di emersione dal lavoro irregolare,  impugnato in primo grado, la condanna riportata dal lavoratore è stata  ritenuta automaticamente ostativa a norma dell'art. 1 ter, co. 13, lett.  c) del d.l. 1° luglio 2009 n. 78 in quanto pronunziata per uno dei  reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen..

La condanna  di cui sopra concerne in particolare anche il reato di ricettazione di  cui all'art. 648 cod. pen., per il quale l'art. 381 cod. proc. pen.  prevede l'arresto facoltativo in flagranza

Alla fattispecie in  esame risulta applicabile la sentenza 6 luglio 2012 n. 172 della Corte  costituzionale, con la quale, in riferimento all'art. 3 Cost., è stata  dichiarata "l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 ter, comma  13, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il  rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario  dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno  dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. permette l'arresto  facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica  amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una  minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato" .

Pertanto,  in accoglimento dell'appello, la sentenza appellata deve essere  riformata, il ricorso di primo grado accolto con conseguente  annullamento del diniego impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti  dell'amministrazione.

In ragione della recentissima  sopravvenienza della pronunzia Corte Costituzionale, le spese di  entrambi i gradi possano essere compensate.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo

accoglie

e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie  il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)