Sentenza n. 5515 del 29 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Rigetto richiesta di aggiornamento della carta di soggiorno e revoca a  seguito della condanna per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R.  309/1990 per illecita detenzione di sostanze stupefacenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5793 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Emanuele Boni, con domicilio  eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma,  piazza Capo di Ferro, 13;

contro


Ministero  dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e  difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in  Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE I n. 00853/2011,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e udito l’avvocato dello Stato Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


Con  ricorso al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, il ricorrente aveva  impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Modena aveva  rigettato la richiesta di aggiornamento della carta di soggiorno e  disposto la revoca a seguito della sua condanna per il reato di cui  all’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 per illecita detenzione di sostanze  stupefacenti.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Il  Tar riteneva il ricorso infondato in relazione alla condanna del  ricorrente da parte del Tribunale di Modena alla pena di anni 3 e mesi 6  e giorni venti di reclusione ed ad euro 11.500 di multa per il reato di  cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 per illecita detenzione di  sostanze stupefacenti del tipo eroina per un quantitativo pari a gr.  649,947 per un numero di dosi medie giornalieri pari a 4415.

Osservava il Tar che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni non "è ammesso in Italia lo straniero... che  risulti condannato ... per reati previsti dall'art. 380 del codice di  procedura penale”, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti " e che  ai sensi dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto legislativo, "il  permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso  di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o  vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno  nel territorio dello Stato... sempre che non siano sopraggiunti nuovi  elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di  irregolarità amministrative sanabili". Da tali norme, secondo il primo  giudice, si evinceva la sussistenza di un automatico impedimento al  rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ove lo straniero sia  stato condannato per uno dei reati ivi considerati, senza necessità di  un'autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del  soggetto, né dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. Questo  perché la preclusione in esame non rappresenta un effetto penale ovvero  una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura  amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente  nell'aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice  presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (e  di non meritevolezza ai fini della permanenza in Italia) del  comportamento tenuto dallo straniero nel nostro Paese, secondo una  scelta giudicata esente da profili di incostituzionalità dalla Corte  Costituzionale, avendo il legislatore fatto, in tal caso, un corretto  uso del suo ampio potere discrezionale in materia (Corte Cost. 16/05/08 n. 148).

Nell’atto  di appello il ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 co.5 del  d.lgs. 286/1998 come modificato dal decreto legislativo n.5  dell’8.1.2007 e dell’art. 9 co.4 del d.lgs. 286/1998 come modificato dal  decreto legislativo n.3 dell’8.1.2007 nonché difetto di motivazione.

Si è costituito in appello il Ministero dell’Interno.

Alla  camera di consiglio del 14 settembre 2012 fissata per l’esame della  istanza cautelare le parti sono state avvisate della possibilità di una  decisione in forma semplificata.

DIRITTO


L’appello merita accoglimento.

Va premesso che il provvedimento della Questura modenese è stato adottato in data 5.6.2007 dopo la entrata in vigore del d.lgs. n.3 e del d.lvo n.5, entrambi pubblicati nella G.U. dell’8.1.2007.

Al  riguardo osserva la Sezione che l'art. 9 del D.Lgs 286/1998, prima  della sostituzione con l'art.1 d.lgs 3/2007, intitolato "attuazione  della direttiva 2003/109/CE”  relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo  periodo, comportava che l'intervenuta condanna anche non definitiva, per  reati di cui all'art. 380 c.p.p., nonchè, limitatamente ai delitti non  colposi, di cui all'art. 381 c.p.p., determinasse "automaticamente" la  revoca della carta di soggiorno, tale da escludere la necessità o  possibilità di una valutazione concreta della pericolosità sociale  dell'istante (Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2592; sez. VI, 01 ottobre 2008, n. 4730).

Difatti,  la norma, nella sua formulazione letterale, ed in accordo con la ratio  ispiratrice delle altre norme concernenti il permesso di soggiorno per  lavoro dipendente o per lavoro autonomo di cui al medesimo testo unico  dell'immigrazione (artt. 13/14), faceva discendere la revoca del  permesso di soggiorno dal fatto storico costituito dall'avere riportato  un certo tipo di condanna, indice sintomatico della pericolosità sociale  dello straniero, ai fini della permanenza in Italia per un lungo  periodo.

Tuttavia, l'odierna previsione dell'art. 9 d.lgs.  286/1998, come sostituito dall'art.1 d.lgs 3/2007, in attuazione della  normativa comunitaria, richiede che l'eventuale diniego di rilascio del  "permesso per lungo soggiornanti " sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero,  con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza  dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con  riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e  all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato,  escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne  penali riportate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 1133; 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 23 dicembre 2010, n. 9336; 13 settembre 2010, n. 6566; 13 dicembre 2009, n. 7571; 18 settembre 2009, n. 5624).

La  novella legislativa rappresentata dall'art. 1 d.lgs n.3/2007 trova  applicazione nel caso di specie, sicchè, conclusivamente, il  provvedimento impugnato, va ritenuto illegittimo alla luce della nuova  formulazione, di cui all'art. 1 del d.lgs 3/2007, che ha collegato il  rigetto del permesso di lungo periodo ad una puntuale e specifica  verifica della pericolosità dello straniero, con esclusione di forme di  automatismo preclusivo. L'annullamento dell'atto impugnato fa salva, in  ogni caso, la rinnovazione del procedimento, nel corso del quale, ai  fini della eventuale revoca, andrà accertata concretamente la  pericolosità sociale dell'interessato dovendosi tenere conto non solo  della condanna penale intervenuta, ma anche della durata del soggiorno  nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e  lavorativo dello stesso.

La sentenza appellata va quindi  annullata, il ricorso di primo grado accolto, il provvedimento impugnato  annullato ai fini della rinnovazione del procedimento.

Le spese dei due gradi di giudizio si compensano tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza di primo grado,

accoglie

l’appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)