Sentenza n. 5516 del 29 ottobre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a seguito della sentenza di  condanna o patteggiamento - rigetto del ricorso gerarchico - coniugato  con cittadina ucraina residente in Italia e con la quale ha avuto un  figlio tredicenne, sia pure ancora residente in Ucraina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 6289 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Rizzardi, Roberta Marino e  Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso Alessandro Testa in Roma,  via S. Angela Merici n.16/A;

contro


Ministero  dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e  difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in  Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma


della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00031/2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Roberto  Capuzzi e uditi per le parti l’avvocato Savorelli su delega di Rizzardi  e l’avvocato dello Stato Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.Il  ricorrente impugnava davanti al Tar Calabria, sede di Catanzaro, con il  ricorso principale e con motivi aggiunti, il diniego di rinnovo del  permesso di soggiorno, nonché il successivo rigetto del ricorso  gerarchico avverso lo stesso diniego sostenendo, con un'unica doglianza,  l’erronea applicazione della normativa di settore, nonché  l’insufficienza dell’istruttoria e delle motivazioni addotte dagli  organi amministrativi che male avrebbero ritenuto di essere vincolati,  nell’adozione del diniego impugnato, da un precedente penale riportato  dal ricorrente.

Sosteneva l’istante che sarebbero residuati  margini di discrezionalità nella valutazione della pericolosità del  soggetto, che si sarebbe dovuto tenere conto della natura episodica del  precedente penale ostativo, nonché dell’effettivo e stabile inserimento  sociale e familiare del richiedente.

Il Tar respingeva il ricorso  rilevando che il ricorrente risultava condannato con sentenza del  23.3.2009 del Tribunale di Palmi, divenuta esecutiva. di applicazione  della pena ex art. 444 c.p.p. per furto aggravato, reato per cui è  previsto l’arresto in flagranza.

Il precedente in esame è  tassativamente previsto quale causa ostativa al rinnovo del permesso di  soggiorno, in base al combinato disposto degli artt. 4, co. 3 e 5, co.  5, del d.lgs. n. 286/98 che, rispettivamente, prescrivono la natura  ostativa al rilascio del permesso di soggiorno a seguito della sentenza  di condanna o patteggiamento per un reato per cui sia previsto l’arresto  in flagranza e la impossibilità di rilasciare il rinnovo se vengano a  mancare i requisiti per l’ingresso.

La natura ostativa del  precedente penale all’ingresso nel territorio nazionale si riverberebbe,  secondo il Tar, anche sul richiesto rinnovo in quanto la normativa non  esprimerebbe alcun grado di discrezionalità per gli organi  amministrativi.

La tesi del ricorrente che sosteneva che  sarebbero residuati in capo all’amministrazione margini di apprezzamento  discrezionale, secondo il Tar non sarebbe condivisibile in quanto  riferita alla ipotesi di straniero che, pur privo dei requisiti per il  rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, abbia chiesto il  ricongiungimento familiare (ipotesi contemplata dall’art. 5, co 5, secondo periodo, T.U.).

Nell’atto  di appello il ricorrente critica le conclusioni cui è pervenuto il Tar  ribadendo la carenza di motivazione del provvedimento in quanto la  amministrazione avrebbe dovuto soppesare tutti gli elementi a sua  disposizione emersi dalla istruttoria ai fine della valutazione della  pericolosità sociale del richiedente.

Il Ministero dell’Interno di costituiva per resistere al ricorso.

Alla  camera di consiglio del 14 settembre fissata per discussione della  istanza cautelare le parti sono state avvisate per una possibile  sentenza in forma semplificata.

2. Il ricorrente lamenta che  l'Amministrazione si sia limitata ad applicare il rigido automatismo  ostativo dettato dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286  del 1998, secondo il quale una condanna come quella dallo stesso subita  comporta il rigetto dell'istanza di rilascio/rinnovo del permesso di  soggiorno e/o la sua revoca, senza tenere, tuttavia, in conto né del  fatto che la condanna rappresentava un fatto isolato, né del fatto che  il ricorrente lavora in Italia da svariati anni, né che egli aveva  reperito altra regolare occupazione lavorativa in epoca antecedente al  suo arresto, né della sua particolare situazione familiare essendo  coniugato con cittadina ucraina residente in Italia con la quale  regolarmente conviveva al momento dell’arresto e con la quale ha avuto  un figlio tredicenne, sia pure ancora residente in Ucraina.

Secondo  il ricorrente avrebbe dovuto anche darsi rilevo alla ordinanza del  Tribunale di Sorveglianza del 20 gennaio 2011 che ha accordato la misura  alternativa alla detenzione, dell’affidamento in prova ai servizi  sociali escludendo quindi la pericolosità sociale del ricorrente.

3.  La Sezione ritiene condivisibili le argomentazioni difensive svolte dal  ricorrente nell’atto di appello, riferite all'omessa considerazione  della sua situazione personale e familiare.

In particolare l'art.  5, comma 5 del d.lgs. n. 286/98 in base al quale "il permesso di  soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare  i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio  dello Stato" è stato integrato dall'art. 2 del d.lgs. n. 5/2007,  introduttivo di un'ulteriore fase valutativa per gli stranieri che  abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il  familiare ricongiunto, in funzione della "natura e della effettività dei  vincoli familiari, dell'esistenza di legami e familiari e sociali nel  Paese d'origine", nonché, per lo straniero già presente sul territorio  nazionale, "anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio  nazionale".

Pertanto la situazione familiare è uno degli  elementi che debbono essere presi in considerazione. Se la disposizione  di cui sopra si riferisce, testualmente, al caso dello straniero che  abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, la  giurisprudenza della Sezione ha affermato che detta disposizione va  interpretata nel senso che oggetto della tutela è il nucleo familiare e  che pertanto detta tutela va riconosciuta ogni volta che esista un  nucleo familiare residente in Italia e convivente in quanto non sarebbe  ragionevole escludere la tutela solo perché il nucleo familiare si trova  già riunito in Italia senza che sia stato necessario un procedimento di  ricongiungimento (da ultimo, Cons. Stato, III, 02 agosto 2012; n. 4421; cfr. anche Cons. Stato, VI, 16 febbraio 2011 , n. 995; id., 29 settembre 2010, n. 7200).

Conseguentemente,  deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di  soggiorno che faccia riferimento solo alla sussistenza di una condanna  cd. ostativa, senza valutare la situazione familiare del ricorrente nel  senso indicato dal d.lgs. n. 5/2007.

4. Queste considerazioni  sono pertinenti nel caso in esame, giacché l’interessato deduce di avere  una moglie convivente; il fatto non è stato smentito. Vi è duqnue in  atto un nucleo familiare la cui composizione (coniugi conviventi)  corrisponde a quella che si sarebbe realizzata a seguito di una  procedura di ricongiungimento, ove questa fosse stata necessaria. Non  rileva invece a questi fini l’esistenza di un figlio minore, giacché a  detta dello stesso ricorrente il figlio non è convivente e si trova  all’estero,

5. L'annullamento dell'atto impugnato fa salva, in  ogni caso, la rinnovazione del procedimento, nel corso del quale andrà  accertata concretamente la pericolosità sociale dell'interessato  dovendosi tenere conto non solo della condanna penale intervenuta, ma  anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e  dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso.

6.  In conclusione l’appello merita accoglimento e per l’effetto la  sentenza di primo grado deve essere riformata, il ricorso di primo grado  e relativi motivi aggiunti accolti, i provvedimenti impugnati  annullati.

7. Sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo

accoglie

e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il  ricorso di primo grado e relativi motivi aggiunti, annulla gli atti  impugnati.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)