Sentenza n. 5526 del 15 giugno 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 6007 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano,  con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma,  via Principe Eugenio, 15;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,  domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


RIGETTO RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il  Sig. *****, presente regolarmente in Italia da decenni, titolare di  permesso di soggiorno per attesa occupazione, in data 14.7.2010 chiedeva  il rinnovo del predetto titolo per motivi di famiglia in quanto a  favore della moglie, Sig.ra *****, era stata presentata istanza di  emersione ai sensi della legge 3.8.2009, n. 102.  Successivamente, avendo rinvenuto nuova occupazione lavorativa, il  ricorrende modificava l’istanza in parola, chiedendo il rilascio del  permesso a titolo diverso (lavoro subordinato).

Con il presente  ricorso impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento della  Questura di Rieti del 14.3.2011 con cui detta istanza è stata respinta  in considerazione della breve durata del rapporto di lavoro (due mesi) e  della mancata produzione della documentazione attestante l’inizio  dell’attività lavorativa.

Il ricorso è affidato alle seguenti  censure: 1) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti legittimanti  il provvedimento; 2) Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Con  ordinanza n. 3230 del 02/09/11 l’istanza di sospensiva è stata accolta  “Considerata la particolare situazione complessiva del ricorrente” .

Il ricorso merita accoglimento.

Il  ricorrente, regolarmente soggiornante da lungo tempo in Italia, avendo  terminato il precedente lavoro e fruito del periodo massimo di “attesa  occupazione”, chiedeva il rinnovo per motivi di lavoro per un periodo  limitato (due mesi) nelle more, della conclusione della procedura di  emersione del coniuge cui avrebbe potuto ricongiungersi.

Il  provvedimento di diniego si fonda sulla brevità del periodo di lavoro e  sulla mancata documentazione dell’effettivo inizio dell’attività  lavorativa dichiarata.

Tali circostanze tuttavia, non sono di per  sé sufficienti a giustificare l’opposto diniego visto l’ormai  consolidato orientamento giurisprudenziale che, per condivisibili  ragioni equitative, ha portato ad un progressivo ampliamento dell’ambito  applicativo dell’art. 5, co. 5, del t.u. n. 286/1998 (da ultimo, Sezione Terza, 5993/09 n. 6287 del 28.11.2011; n. 5420 del 3.10.2011 con particolare riferimento ai precedenti penali),  facendo salva la sopravvenienza di nuovi elementi che ne consentano il  rilascio (Cons. St., VI, ord. n. 2952 del 30.5.2008 Consiglio di stato,  sez. VI, 2.3.2011 , n. 1308; sez. VI, 18 settembre 2009 , n. 5624).  E’ stato così chiarito, con riferimento ai soggiornanti di lungo  periodo, che l’art.5, co. 5, del t.u. n. 286/1998 - nella versione  novellata dal d.lvo n. 5/2007 – nel prevedere che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del  rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno  ….si tiene anche conto …per lo straniero già presente sul territorio  nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio  nazionale" - ha dato rilievo ad una "qualità" evidentemente  riconducibile a fatti pregressi consistenti nella continuativa presenza  antecedente sul territorio dello Stato (Consiglio Stato , sez. VI, 18  settembre 2009 , n. 5624). In tale ottica è stato altresì precisato che  lo stato di disoccupazione non esclude di per sé il requisito della  dimostrazione del possesso di un reddito prescritto per il rinnovo del  permesso di soggiorno (Consiglio Stato , sez. VI, 05 aprile 2006 , n.  1755).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame,  l’autorità procedente avrebbe dovuto tener conto della complessiva  posizione dell’intero nucleo familiare e della posizione “qualificata”  dall’aspettativa ad ottenere il rinnovo del titolo autorizzatorio alla  permanenza nel Paese collegata alla possibilità di beneficiare della  sanatoria di lavoro irregolare della moglie ai sensi dell’art. 1 ter del  decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009,  n. 102, considerando che l’occupazione lavorativa reperita, anche se di  durata limitata – la cui mancata “attestazione” dal datore di lavoro a  causa del mancato possesso di permesso di soggiorno da parte del  ricorrente – merita di essere rivalutata alla stregua dei principi sopra  richiamati, che inducono a valorizzare anche gli elementi favorevoli  ivi indicati, ed in particolare la circostanza che il ricorrente è  presente in Italia da decenni, del reperimento di nuova occupazione  lavorativa - la cui breve durata e mancanza di formale attestazione  possono essere riconducili al mancato possesso di stabile titolo in capo  al ricorrente- che potevano giustificare, nelle specifiche circostanze  del caso di specie, il rilascio di un permesso di durata corrispondente,  finalizzato a non precludere all’interessato la possibilità di  conseguire il permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento  familiare del coniuge, in caso di esito positivo della procedura di  emersione avviata a suo favore, o, in alternativa, di favorirne il  consolidamento del recupero dell’inserimento socio-lavorativo.

Il  ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento dell’atto  impugnato, fatti salvi gli ulteriori atti di competenza  dell’Amministrazione, la quale, in esecuzione della presente sentenza  l’Amministrazione dovrà procedere al riesame dell’istanza del  ricorrente, effettuando una valutazione complessiva della sua posizione  tenendo conto sia degli elementi di valutazione indicati sia di  eventuali ulteriori elementi rilevanti anche al fine del rilascio del  permesso di soggiorno a diverso titolo.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio..

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

accoglie

il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)