Sentenza n. 5665 del 19 giugno 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiutata l'istanza volta all'ottenimento della cittadinanza per residenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 6921 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Sanchez De Las Heras, Angela  Migliano, con domicilio eletto presso Emilio Sanchez De Las Heras in  Roma, via Machiavelli, 25;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e  difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via  dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


del  provvedimento del ministero dell'interno emesso in data 24 marzo 2011 e  notificato in data 05.05.2011, con il quale veniva rifiutata l'istanza  volta all'ottenimento della cittadinanza per residenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Maria Laura  Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino pakistano, impugna il  provvedimento con cui il Ministero dell’interno gli ha negato la  cittadinanza italiana. Il diniego è motivato sulla base di un precedente  per lesioni in concorso.

Il ricorso è articolato in varie censure di eccesso di potere e violazione di legge.

L’amministrazione si è costituita e ha depositato una nota illustrativa nonché gli atti dell’istruttoria esperita.

All’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Con  il primo motivo, il ricorrente deduce la mancata motivazione del  provvedimento impugnato, in quanto in esso non si fa riferimento alla  tipologia del reato, né alla pena irrogata, né tantomeno alla  circostanza che il ricorrente fosse contumace. A quest’ultimo proposito  il ricorrente ha affermato di aver avuto conoscenza effettiva della sua  condanna solo al momento della notifica del provvedimento impugnato,  giacché era stato condannato in contumacia e difeso da un avvocato  d’ufficio.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Come è  noto, nel procedimento di rilascio della cittadinanza italiana,  l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità, dovendo valutare  l’inserimento sociale e l’integrazione del richiedente.

Il  Consiglio di Stato ha sul punto affermato che: la discrezionalità in  questione non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa  lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale,  condotta sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare  l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il  profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di  irreprensibilità della condotta. I limiti della valutazione in questione  non possono essere che quelli generalmente riconosciuti, in tema di  esercizio dei poteri discrezionali, necessariamente orientati  all'effettuazione delle migliori scelte possibili, per l'attuazione  dell'interesse pubblico nel caso concreto. Ne deriva che, essendo  affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo  demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può  spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un danno e  sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a  fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione  motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di  Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).

Nel caso di specie,  facendo applicazione di questi criteri, non vi è ragione per censurare  la motivazione del diniego di cittadinanza, in quanto il pregresso  comportamento del ricorrente può ragionevolmente essere considerato come  indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme  penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il  diniego del rilascio della cittadinanza italiana.

Quanto alla  questione della condanna contumaciale e della difesa di ufficio, si  tratta di elementi che potrebbero essere presi in considerazione per una  eventuale richiesta di remissione in termini per l’impugnazione della  sentenza di condanna, istanza che però nel caso di specie non risulta  essere stata presentata.

Con il secondo motivo, il ricorrente  deduce l’errata applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. F) del DPR 5  febbraio 1992, n.91, e richiama una cospicua giurisprudenza concernente  l’ipotesi di cittadinanza per matrimonio e di reati per i quali è  intervenuta riabilitazione o estinzione. Il motivo non è pertinente  giacché nel caso di specie il reato in questione non risulta essere  estinto né risulta che vi sia stata riabilitazione. Esso pertanto deve  essere respinto.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

respinge

. Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)