Sentenza n. 5695 del 8 novembre 2012 Consiglio di Stato

Respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 7048 del 2012, proposto da: *****,  rappresentata e difesa dagli avv. ti Umberto Segarelli e David Ermini,  con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via G.B.Morgagni,  2/A;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e  difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici  domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. TOSCANA, sezione II n. 266/2012, resa tra le  parti, concernente il diniego del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, anche per la Questura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Hadrian  Simonetti e uditi per le parti l’avvocato Segarelli e l’avvocato dello  Stato Soldano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod.  proc. amm., sussistendo i presupposti per una decisione immediata in  forma semplificata.

Considerato che:

-la Questura di  Firenze ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno  presentata da *****, motivando il diniego in ragione della condanna  penale per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e  n. 7 c.p.;

-proposto ricorso avverso tale atto, il Tar lo ha  giudicato infondato sul rilievo che, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del  d.lgs. 286/1998, tale condanna costituisce un motivo che automaticamente  impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno;

-con il presente  appello si contesta detto automatismo, assumendo che l’amministrazione  avrebbe dovuto esaminare la situazione complessiva dello straniero;

Rilevato che:

-secondo  l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, anche di questa Sezione, la  condanna per uno dei reati di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs.  286/1998, nella versione attualmente in vigore, comporta in via generale  il rifiuto automatico del permesso di soggiorno come anche del suo  rinnovo;

-nel caso di specie, tuttavia, reputa il Collegio che  non sia corretto affermare che il fatto di reato commesso dall’odierna  appellante rientrasse davvero nel campo di applicazione dell’art. 380  c.p.p. nel senso di comportare l’arresto obbligatorio in flagranza;

-infatti,  sebbene il fatto sia stato qualificato come un furto aggravato ai sensi  dell’art. 625 co. 1, n. 2) prima ipotesi – “se il colpevole usa  violenza sulle cose” – si deve tuttavia tenere conto, quanto meno in  questa sede, della speciale tenuità del fatto, trattandosi della  sottrazione di un paio di calze e di uno shampoo, per un valore stimato  nel capo di imputazione di soli 21 euro; danno tanto più modesto in  quanto riferito ad un grande esercizio commerciale;

- ricorre  quindi la circostanza attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4 del  c.p. la quale, per espressa previsione del citato art. 380 c.p.p.,  sottrae la fattispecie al regime dell’arresto obbligatorio in flagranza,  con ciò che ne consegue in ordine all’applicazione dell’art. 4 co. 3  del d.lgs. 286/1998;

- non rileva in contrario il fatto che in  sede penale non sia stata espressamente menzionata l’attenuante di cui  all’art. 62, n. 4, c.p., perché si è trattato di una sentenza  “patteggiata” con la concessione delle attenuanti generiche (prevalenti  sulle aggravanti) verosimilmente ritenute, in quel contesto, comprensive  ed assorbenti anche delle attenuanti specifiche, come si ricava anche  dalla minima entità della pena irrogata;

-da ciò consegue il  venir meno dell’automatismo inerente al combinato disposto degli artt.  4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998;

Ritenuto che:

-per  tale ragione, l’appello, con il quale sono dedotti oltre alla  violazione dell’art. 4, co. 3, del d.lgs. 286/1998 anche vizi  dell’istruttoria e della motivazione, è fondato e va accolto,  conseguendone la riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del  ricorso di primo grado l’annullamento del rifiuto di rinnovo del  permesso di soggiorno;

-vi sono sufficienti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il  ricorso di primo grado ed annulla il rifiuto del rinnovo del permesso di  soggiorno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)