Sentenza n. 5696 del 8 novembre 2012 Consiglio di Stato

Accertamento dell'illegittimita' del silenzio serbato in merito alla concessione della cittadinanza italiana

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 3490 del 2012, proposto da:  Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro


*****;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.  00546/2012, resa tra le parti, concernente accertamento  dell'illegittimita' del silenzio serbato in merito alla concessione  della cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Hadrian  Simonetti (estensore della sentenza il Pres. Pier Giorgio Lignani) e  udito l’avvocato dello Stato Soldano;

RITENUTO:

- che  l’attuale appellato ha proposto in primo grado un ricorso ai sensi  dell’art. 117 c.p.a. per far dichiarare l’illegittimità del silenzio  della p.a. e l’obbligo di provvedere sulla sua istanza di concessione  della cittadinanza italiana;

- che il T.A.R. Brescia ha accolto il ricorso, preliminarmente affermando la propria competenza per territorio;

-  che l’Amministrazione dell’Interno propone appello contro detta  sentenza, unicamente per il profilo della competenza, affermando che il  ricorso doveva essere proposto davanti al T.A.R. del Lazio, sede di  Roma, in quanto la concessione della cittadinanza italiana è atto  dell’amministrazione centrale dello Stato e produce effetti non  territorialmente limitati (cfr. art 13, commi 1 e 3, c.p.a.);

-  che l’argomento era stato già dedotto in primo grado, ma il T.A.R., con  la sentenza impugnata, lo ha disatteso affermando che l’argomento  medesimo è pertinente qualora venga impugnato un provvedimento espresso  di diniego, ma non quando venga proposta un’azione contro il silenzio  della p.a.;

- che questo Collegio non condivide la tesi del  T.A.R., perché se è vero che il provvedimento espresso (non importa se  di accoglimento o di diniego) è di competenza dell’amministrazione  centrale e produce effetti non territorialmente limitati, identiche (per  quanto qui interessa) sono le caratteristiche del comportamento  omissivo (c.d. silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento);

- che  anche dal punto di vista logico sembra inevitabile ritenere che il  giudice territorialmente competente a sindacare la legittimità del  silenzio e a dichiarare, se del caso, l’obbligo di provvedere, sia lo  stesso che è territorialmente competente a sindacare il provvedimento  una volta che esso sia stato emanato;

- che le suesposte considerazioni riproducono quelle di un precedente di questa stessa Sezione (sentenza n. 3727 del 26 giugno 2012) al quale il Collegio intende ora conformarsi;

-  che a quanto già detto si può ora aggiungere che non rileva in senso  contrario la circostanza che la prima fase istruttoria del procedimento  di concessione della cittadinanza italiana si svolga in sede locale  (Prefettura), giacché non sempre e non necessariamente il ritardo che dà  motivo al ricorso si manifesta in quella fase (ed invero anche in sede  centrale si svolgono attività istruttorie di notevole importanza e che  possono richiedere un certo tempo, come ad es. le verifiche circa  l’inesistenza di gravi ragioni ostative, attinenti agli interessi  politici ed alla sicurezza dello Stato) e comunque l’inadempimento è  sempre imputabile all’autorità cui spetta emanare l’atto conclusivo,  l’unico di rilevanza esterna;

- che, in conclusione, l’appello va  accolto, annullandosi la sentenza impugnata e indicandosi come giudice  competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, davanti al quale il  giudizio dovrà essere riassunto nei modi e nel termine di cui all’art.  16, comma 2, c.p.a.;

- che la presente decisione assume la forma e  la natura della sentenza, in quanto l’indicazione della forma  dell’ordinanza, di cui all’art. 15, comma 3, c.p.a., si riferisce  all’ipotesi che il Consiglio di Stato decida in sede di regolamento  (preventivo) di competenza, ossia mentre il giudizio di primo grado è  ancora pendente, mentre in questo caso si è in sede di appello contro  una sentenza, che ha definito la controversia nel merito, previo rigetto  dell’eccezione di incompetenza per territorio;

- che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate per entrambi i gradi;

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla la  sentenza appellata e dichiara competente per territorio il T.A.R. del  Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto  nei modi e nel termine di cui all’art. 16, comma 2, c.p.a.. Compensa le  spese dell’intero giudizio, sino alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)