Sentenza n. 5736 del 14 novembre 2012 Consiglio di Stato

Rigetto istanza di emersione dal lavoro domestico irregolare - mancata  presentazione alla convocazione per la stipula del contratto di  soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 2403 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Mario Angelelli, con domicilio eletto  presso l’avv. Mario Angelelli in Roma, viale Carso n. 23;

contro


U.T.G.  - Prefettura di Roma - Sportello unico per l'immigrazione, Questura di  Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 07519/2011, resa  tra le parti, concernente rigetto istanza di emersione dal lavoro  domestico irregolare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 il Cons. Angelica  Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Damizia su delega di  Angelelli e dello Stato Barbieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con  atto notificato il 20 marzo 2012 e depositato il 3 aprile seguente il  signor ***** *****, cittadino extracomunitario per il quale la signora  *** aveva prodotto istanza di emersione del lavoro irregolare, ma non si  era presentata alle convocazioni per la stipula del contratto di  soggiorno, ha appellato la sentenza 22 settembre 2011 n. 7519 del TAR Lazio, sezione seconda quater, non risultante notificata, con  cui è stato in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto il  suo ricorso avverso il provvedimento (notificato alla richiedente il 25  settembre 2010) della Prefettura di Roma, Sportello unico per  l’immigrazione, di reiezione dell’anzidetta istanza, ed il  silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di  soggiorno.

Più precisamente, la declaratoria di improcedibilità  ha riguardato la domanda di annullamento del detto provvedimento e si  basa sul rilievo dell’intervenuto annullamento in autotutela dello  stesso provvedimento con riapertura del procedimento di emersione, sulla  scorta di un atto di transazione intervenuto sulla vertenza di lavoro  instaurata dall’interessato avverso la datrice di lavoro; la reiezione,  invece, ha riguardato la domanda relativa al silenzio-rifiuto e deriva  dalla considerazione dell’inesistenza di un obbligo dell’Amministrazione  di pronunciarsi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno,  stante la mancata, positiva conclusione del presupposto procedimento  suindicato.

A sostegno dell’appello ed in relazione all’azione  avverso il silenzio il signor ***** ha dedotto la sussistenza  dell’obbligo della p.a. di concludere, entro il termine generale di  legge, il procedimento iniziato con la richiesta di permesso di  soggiorno, erroneamente ritenuta dal TAR inesistente poiché, se pur  avanzata dalla datrice di lavoro, era stata ripetutamente e  tempestivamente ribadita, chiarita e specificata dall’interessato.  Semmai, avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso in attesa di  occupazione, stante l’assenza di altri motivi ostativi, senza che abbia  rilievo l’inerzia della signora *** pena, altrimenti, l’illegittimità  costituzionale per violazione degli artt. 3, 16 e 35 Cost. dell’intero  impianto normativo. Ciò in quanto, come esposto in primo grado,  altrimenti la norma attribuirebbe in via esclusiva al datore di lavoro  la facoltà di decidere in merito alla domanda di sanatoria, conculcando i  diritti fondamentali dello straniero e con disparità di trattamento  manifesta e ingiustificata in virtù di un elemento estrinseco alla  posizione del lavoratore; disparità rispetto al lavoratore cittadino  italiano non “sanato”, ma che può regolarizzare il rapporto per le  ordinarie vie giurisdizionali, aggravata dalla possibilità di  incriminazione del lavoratore straniero per essersi trattenuto  irregolarmente nel territorio nazionale, ancorché a seguito di mera  condotta omissiva di un soggetto terzo. Nella specie, siffatta condotta è  stata mantenuta anche successivamente, come dimostra il successivo  epilogo negativo della vicenda, stante la mancata presentazione della  signora *** alla nuova convocazione, in cui è invece intervenuto il suo  legale per dichiarare il disinteresse della medesima alla  regolarizzazione in ragione del deterioramento del rapporto.

L’Avvocatura  dello Stato si è costituita in giudizio nell’interesse del Ministero  dell’interno, della Questura e della Prefettura di Roma, ma non ha  prodotto scritti difensivi.

All’odierna udienza camerale parte appellante ha insistito nelle proprie tesi e richieste.

Ciò posto, la Sezione ritiene che, nella parte appellata, la sentenza del TAR debba essere confermata.

Invero,  mancando la conclusione del procedimento di emersione, non può essere  rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o in attesa di  occupazione, nel caso di motivata cessazione del rapporto). E ciò  quand’anche debba ritenersi provata l’esistenza del rapporto di lavoro  nel periodo di legge, dal momento che è ineludibile condizione della  regolarizzazione la stipula del contratto di soggiorno, sia pure per il  periodo pregresso in cui il rapporto ha avuto luogo.

Solo  successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione potrà  essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oppure –  nel caso suaccennato di già avvenuta cessazione del rapporto, con  conseguente contratto di soggiorno limitato al periodo pregresso – per  attesa di occupazione.

Il contratto di soggiorno necessariamente presuppone la volontà di addivenirvi anche della parte datoriale.

Del resto la norma (art. 1 ter del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102,  significativamente rubricato “dichiarazione di attività di assistenza e  di sostegno delle famiglie”) prevede, per quanto qui rileva, la  regolarizzazione della posizione lavorativa dei lavoratori anche  extracomunitari che, da tre mesi anteriori alla data del 30 giugno 2009 e  quanto meno sino alla data di presentazione della dichiarazione,  svolgevano attività di assistenza al datore di lavoro o a componenti  della sua famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitassero  l’autosufficienza, ovvero di lavoro domestico di sostegno al bisogno  familiare.

Appare pertanto evidente che tale norma è indirizzata  ad agevolare in primo luogo non il lavoratore, bensì il datore di lavoro  in ragione delle necessità assistenziali proprie o di familiari o di  collaborazione domestica del medesimo, come soddisfatte di fatto ed in  violazione di una serie di norme anche di rilievo penale in materia di  lavoro irregolare mediante impiego, quanto al profilo in esame, di  lavoratori extracomunitari del pari irregolari. In sostanza, ha di mira  la realizzazione dell’interesse all’assistenza o al sostegno domestico  di persone che ne abbisognino effettivamente. Della sanatoria gode,  ovviamente, anche il lavoratore, il quale altrimenti non potrebbe  continuare a svolgere quelle attività e che, di conseguenza, beneficia  di riflesso della regolarizzazione della propria posizione sia  lavorativa che di ingresso e permanenza nel territorio nazionale,  ancorché abbia anch’esso violato norme pure in tal caso di rilevanza  penale, oltreché amministrativa, ivi comprese, in particolare, quelle  sulla programmazione dei flussi di ingresso.

In estrema sintesi,  il permesso di soggiorno che consegue all’emersione altro non è che  l’effetto dell’emersione stessa, sicché non v’è possibilità del suo  rilascio laddove l’emersione non si perfezioni.

Di qui  l’insussistenza, nella specie, dell’obbligo della Questura di Roma di  concludere autonomamente il procedimento di rilascio del permesso di  soggiorno all’attuale appellante.

Né per questo aspetto può dubitarsi della legittimità costituzionale del predetto art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009.

Com’è  noto, la disciplina dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel  territorio nazionale è collegata al bilanciamento di molteplici  interessi pubblici che spetta in via primaria al legislatore ordinario  contemperare, il quale è dotato, al riguardo, di ampia discrezionalità,  soprattutto in tema di fissazione dei requisiti necessari per le  autorizzazioni che consentono ai cittadini extracomunitari di  trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica; l’esercizio di  tale discrezionalità incontra i limiti segnati dai precetti  costituzionali e, per essere in armonia con l’art. 3 Cost., occorre che  sia conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. Corte cost., 2  luglio 2012 n. 172 e pronunce ivi richiamate).

Con  riferimento al caso in esame, la Sezione non ravvisa gli estremi per  dubitare della ricorrenza di siffatti criteri, tenuto conto, per un  verso, che il disinteresse del datore di lavoro, nonostante le  conseguenze penali ed amministrative in cui possa incorrere, dimostra  l’insussistenza nelle stringenti necessità che la norma mira a  consentire di soddisfare in modo regolare; per altro verso, e  soprattutto, non v’è disparità di trattamento rispetto al lavoratore  italiano, il quale evidentemente non ha violato le norme sull’ingresso e  l’assunzione al lavoro dettate specificamente per il cittadino  extracomunitario e, quindi, versa in una situazione del tutto diversa da  quella di quest’ultimo.

Ne consegue la reiezione dell’appello.

Tuttavia,  la particolarità della vicenda e le connesse ragioni di equità  consigliano la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)