Sentenza n. 5806 del 19 novembre 2012 Consiglio di Stato

Archiviazione dell’istanza di emersione al lavoro - mancata  presentazione delle parti senza giustificato presso lo Sportello Unico  per l'immigrazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5466 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Antonietta Forte e Antonella Capretti,  con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Andrea Maisani in Roma,  via di Porta Pinciana n. 4;

contro


U.T.G.  - Prefettura di Pescara, in persona del Prefetto pro-tempore e  Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore,  rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,  domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE  I, n. 01268/2010, resa tra le parti, concernente l’istanza di emersione  al lavoro.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Pescara e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2012 il Cons. Paola Alba  Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO


1.  Il Sig. ***** ha impugnato il decreto n. 101252 del 14.6.2010, reso dal  Dirigente dello Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di  Pescara, avente ad oggetto l’archiviazione dell’istanza di emersione al  lavoro presentata dallo stesso in favore del cittadino extracomunitario  *****.

2. Con la sentenza appellata il ricorso veniva respinto in  quanto l’archiviazione della domanda di emersione è dipesa dalla  mancata presentazione del ricorrente sia alla prima che alla seconda  convocazione per il giorno 16 aprile 2010 e 26 maggio 2010.

3.  L’appello è affidato alla contestazione delle circostanze poste a base  della pronuncia con riguardo alla mancata regolarità della notifica  della seconda convocazione e alla violazione dell’art. 10 bis della l.  241/1990.

4. All’udienza del 19 ottobre la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO


1. L’appello non merita accoglimento.

2. L’art. 1 ter, comma 7, della l. 3.8.2009 n. 102 prevede che lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata  l'ammissibilità della dichiarazione di emersione dei lavoratori  irregolarmente occupati in attività di assistenza alle famiglie,  acquisito il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi  al rilascio del permesso di soggiorno, convochi le parti per la  stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della  richiesta del permesso per lavoro subordinato.
La norma  espressamente dispone che “la mancata presentazione delle parti senza  giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento”.

Nel  ricorso introduttivo di primo grado lo stesso Sig. ***** asserisce di  avere ricevuto il 13.3.2010 la convocazione per il giorno 16.4.2010,  effettuata a mezzo raccomandata a/r, e di aver concordato col personale  di Prefettura un nuovo appuntamento, non essendo completa la  documentazione da esibire.

Questa affermazione contrasta però con  quanto risulta dalle premesse del decreto di archiviazione, ovvero che  l’appellante non si presentò alla convocazione per il giorno 16.4.2010,  senza far pervenire alcuna giustificazione.

In ogni caso, il Sig.  ***** non si presentò neppure alla seconda convocazione per il giorno  26.5.2010 (disposta ex art. 10 bis l. 24/1990, con raccomandata del  28.4.2010, contenente espressa avvertenza della conseguente  archiviazione dell’istanza, restituita per mancata consegna al  destinatario il 28.5.2010).

L’avviso della seconda convocazione,  secondo l’appellante, avrebbe dovuto essere notificato “con tutte le  garanzie previste dalla legge”, avendo conseguenze così gravose.

Ritiene  il Collegio che il mezzo di comunicazione scelto dall’Amministrazione  sia idoneo a consentire la conoscenza da parte dell’interessato, nulla  prevedendo al riguardo la norma, e che le gravi conseguenze derivanti  dalla tardiva conoscenza della comunicazione siano addebitabili  esclusivamente a fatto dell’interessato. Peraltro, nell’istanza del 28  giugno 2010, tendente ad ottenere una terza convocazione, l’istante non  documenta l’asserito impedimento
(assenza per motivi di lavoro) che  avrebbe determinato il mancato ricevimento dell’avviso; e così neppure  nel corso del giudizio.

Pertanto, la decisione impugnata appare esente dalle doglianze lamentate con l’atto di appello.

3. Le spese di giudizio si compensano tra le parti.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)