Sentenza n. 5808 del 19 novembre 2012 Consiglio di Stato

Emersione dal lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 6254 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Piemonti, con domicilio eletto  presso Alessandra Calabresi in Roma, piazza Camerino n.15;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale  dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Questura di Brescia;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE  I n. 00162/2012, resa tra le parti, concernente emersione dal lavoro  irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons.  Alessandro Palanza e udita per la amministrazione appellata l’avvocato  dello Stato Biagini;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm;

1.  - Il signor ***** ha impugnato la sentenza n. 162/2012 del Tar di  Brescia che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto  prot. n. 114359 del 6/10/2011 di revoca del provvedimento di emersione  già rilasciato perché in sede di riesame della pratica gli uffici hanno  acquisito la dichiarazione dello stesso richiedente che ammette che il  rapporto di lavoro è iniziato soltanto a dicembre 2010 (i rapporti di  lavoro regolarizzabili dovevano essersi svolti tra aprile e giugno del  2009).

2. - La sentenza del Tar respinge il ricorso rilevando che  nell’istruttoria amministrativa non valgono le regole formali proprie  del processo penale, e dunque le dichiarazioni del ricorrente sono state  correttamente acquisite dall’autorità competente. La mancanza della  comunicazione di avvio del procedimento, dovuta in quanto si tratta di  procedimento in autotutela avviato d’ufficio, non inficia la legittimità  del provvedimento, dal momento che il provvedimento non avrebbe potuto  essere diverso a norma dell’art. 21 octies, co. 2, secondo periodo,  della legge n. 241/1990.

3. - L’appellante contesta la sentenza  osservando che, quale che sia la sede in cui è stato interrogato avrebbe  dovuto essere assistito dal difensore o quanto meno da un interprete,  la cui mancanza inficia la legittimità e la sostanziale validità di  qualsiasi dichiarazione sia stata verbalizzata. Il provvedimento è  illegittimo anche per la mancata comunicazione di avvio del procedimento  ai sensi della legge n. 241/1990.

4. - La causa è andata in  decisione all’udienza del 14 settembre 2012. Il Collegio, dato  prescritto preavviso alle parti, verificata la sussistenza delle  condizioni richieste dall’art. 60 del c.p.a., ha deciso direttamente nel  merito la causa.

5. – L’appello è infondato.

5.1. –  L’appellante non nega di avere rilasciato le dichiarazioni, che hanno  dato luogo alla revoca del provvedimento di emersione. Si limita a  sollevare tre eccezioni di ordine procedurale, nessuna delle quali  inficia la legittimità del provvedimento che ha revocato il  provvedimento di emersione sulla base delle dichiarazioni rese.

5.2. - E’ evidente che non era richiesta la presenza di un difensore in una sede di tipo amministrativo.

La  seconda censura circa la mancanza di un interprete avrebbe avuto  rilevanza se accompagnata dall’asserzione di aver inteso rendere  dichiarazioni del tutto diverse e dalla dimostrazione della loro  veridicità. In sostanza manca la dimostrazione o almeno l’affermazione  di una diversa versione dei fatti da verificare rispetto a quella  verbalizzata, la quale non può che produrre le conseguenze da quelle  contemplate dal provvedimento impugnato.

5.3. - Per quest’ultima  ragione non è neppure sufficiente a rendere illegittimo il provvedimento  la mancanza del – pur dovuto - avviso di procedimento, dal momento che  il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso a norma dell’art. 21  octies, co. 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990.

6. – L’appello va di conseguenza respinto e la sentenza del Tar interamente confermata.

7. – Nella natura della controversia si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)