Sentenza n. 5954 del 24 novembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato -  condanna per reati in materia di stupefacenti - posizione assicurativa  INPS

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7822 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Gioia, Alessandra Calabresi,  con domicilio eletto presso Alessandra Calabresi in Roma, piazza  Camerino, 15;

contro


Ministero  dell'Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del  T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00510/2012,  resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo permesso di  soggiorno nei confronti dell’appellante;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Lumetti;

Dato avviso alle parti presenti che la causa può essere definita con sentenza immediata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino tunisino  presente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato,  alla scadenza del permesso stesso ne ha chiesto il rinnovo alla Questura  di Brescia.

La Questura, con atto del 21 settembre 2011, notificato il 19 gennaio 2012, ha rifiutato il rinnovo.

L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Brescia, ma questo ha respinto il ricorso con sentenza n. 510/2012.

Il ricorrente ha quindi proposto appello davanti a questo Consiglio; resiste l’amministrazione.

In  occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di  Consiglio, il Collegio, sentite le parti, ritiene di poter definire  immediatamente la controversia nel merito.

2. L’impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno appare basato su due distinte linee motivazionali.

La  prima consiste nel richiamo a due sentenze penali riportate  dall’interessato, una nel 2002, l’altra nel 2007, entrambe per reati in  materia di stupefacenti; e nella considerazione che il combinato  disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998 qualifica le condanne per questo tipo di reati come tassativamente  ostative del rilascio del permesso di soggiorno, e se del caso del suo  rinnovo. La seconda consiste nel riepilogo della posizione assicurativa  INPS dell’interessato, ossia nella indicazione delle giornate lavorative  per le quali risultano versati i contributi: e precisamente 155 giorni  nel 2007, 38 nel 2008, nessuno nel 2009, 51 nel 2010, 49 nel 2011. Nel  decreto questi dati sono esposti senza alcun commento, ma è trasparente  l’intenzione dell’autorità emanante di richiamare il principio per cui  il primo e principale presupposto del permesso di soggiorno è che lo  straniero abbia regolari e sufficienti mezzi di sussistenza.

3.  L’appellante sostiene, innanzi tutto, che la sua posizione dovrebbe  essere regolata non in base agli artt. 4 e 5 del t.u., bensì in base  all’art. 9 che tratta dei “soggiornanti di lungo periodo”, la cui  aspettativa a permanere nel paese ospitante è rafforzata e tutelata  dalla direttiva UE 109/2003.

Il  Collegio osserva che questa tesi è infondata, in quanto il testo della  direttiva 109/2003 è esplicito nel senso che i benefici da essa previsti  competono al soggiornante di lungo periodo che abbia conseguito  l’apposito titolo (la cosiddetta “carta di soggiorno”) che ha natura  costitutiva. L’appellante non possiede questo titolo e verosimilmente  non potrebbe ottenerlo, perché oltre alla lunga permanenza di fatto  dovrebbe soddisfare altre condizioni (fra le quali il possesso di un  reddito stabile, etc.).

4. In secondo luogo l’appellante sostiene  che le due condanne penali citate nel decreto del Questore risalgono a  diversi anni or sono (una del 2002, l’altra del 2007) e che quindi si  rende applicabile l’orientamento giurisprudenziale, affermatosi presso  il Consiglio di Stato circa il combinato disposto degli artt. 4, comma  3, e 5, comma 5, del t.u.. Si tratta del principio per cui l’automatismo  della causa ostativa viene meno (e subentra il potere-dovere di una  valutazione discrezionale) quando i precedenti penali siano  relativamente remoti e nel frattempo siano intervenuti uno o più rinnovi  del permesso di soggiorno.

Il Collegio osserva che il principio  giurisprudenziale richiamato sarebbe pertinente alla fattispecie in  esame (il che non condurrebbe comunque a far ritenere irrilevanti i  precedenti penali, ma solo ad eliminare l’automatismo della preclusione  al rinnovo, rendendo necessaria una motivazione più articolata); ma sta  di fatto che in questo caso il diniego del permesso di soggiorno si basa  anche su un diverso ordine di motivazioni: e cioè la discontinuità  dell’attività lavorativa dell’interessato, tale da far ritenere mancante  il requisito dei sufficienti mezzi di sussistenza.

5. Ora,  riguardo a quest’ultimo aspetto, le contestazioni dell’interessato sono  generiche e non pertinenti. Va notato che all’analitica ricostruzione  della sua posizione previdenziale l’appellante non contrappone dati  diversi, che peraltro avrebbe potuto procurarsi senza alcuna difficoltà  (ogni lavoratore può avere dall’INPS l’estratto della sua posizione  contributiva). Si può dunque ritenere tacitamente confermata  l’indicazione esposta nel provvedimento impugnato.

Ma se questo è  vero, risulta non conferente e non rilevante la documentazione prodotta  dall’interessato, che dimostra come nel gennaio 2010 egli abbia  stipulato un contratto di lavoro subordinato. Non vi è ragione per  sospettare che quel contratto fosse fittizio o simulato; ma sta di fatto  che, dopo la sua stipula, l’interessato ha totalizzato in due anni  solari solo 100 giornate lavorative. E ciò impedisce di ritenere che  egli abbia una occupazione stabile e regolare.

6. In conclusione, il diniego del permesso di soggiorno appare legittimo, e l’appello va respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

rigetta

. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)