Sentenza n. 5955 del 24 novembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato -  destinatario di due distinti provvedimenti espulsivi emessi sotto  diverse generalità - llegale rientro nel territorio dello Stato senza  che fossero trascorsi i previsti 10 anni dalla data di emissione dei  provvedimenti espulsivi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5483 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Ammendola, Luigi Migliaccio,  con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;

contro


Ministero  dell'Interno, Questura di Napoli, rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 05828/2011,  resa tra le parti, concernente diniego del permesso di soggiorno per  motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza collegiale n. 3550/2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto,  come già preannunciato nell’ordinanza interlocutoria, di poter  procedere alla definizione immediata della controversia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, nell’anno 2009 ha fatto  richiesta alla Questura di Napoli per ottenere il permesso di soggiorno  per lavoro subordinato.

Il provvedimento impugnato in primo grado  ha negato il titolo richiesto nel rilievo che sussistevano condizioni  ostative al suo rilascio in quanto a seguito di rilievi foto  dattiloscopici era emerso che il ***** era risultato destinatario di due  distinti provvedimenti espulsivi emessi sotto diverse generalità il 29  maggio ed il 9 luglio 2003 rispettivamente dal Prefetto di Crotone e dal  Prefetto di Napoli.

Inoltre, sempre secondo il provvedimento  impugnato, l’interessato «faceva arbitrariamente rientro in Italia in  data 28 febbraio 2009, munito di passaporto ordinario riportante le sue  effettive generalità e munito di visto di ingresso rilasciato in data 28  gennaio 2009 dalle competenti autorità consolari, cui non rappresentava  di essere soggetto ai suddetti provvedimenti di espulsione»; in tale  guisa lo straniero aveva fatto «illegalmente rientro nel territorio  dello Stato senza che fossero trascorsi i previsti 10 anni dalla data di  emissione dei provvedimenti espulsivi a suo carico e senza richiedere  la speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Interno».

2. L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Napoli, ma questo lo ha rigettato.

E’ seguito l’appello dello straniero a questo Consiglio.

3. Questo Collegio, con ordinanza n. 3550 pubblicata il 1° settembre 2012, ha pronunciato quanto segue:

RITENUTO:


-  che al centro della controversia sta il problema della preclusione al  rientro in Italia dell’interessato, derivante – secondo l’assunto  dell’amministrazione – da due pregressi provvedimenti di espulsione;

-  che a questo riguardo la sentenza appellata afferma che il ricorrente  non ha contestato l’esistenza dei suddetti atti di espulsione, né il  fatto che essi siano rimasti inoppugnati, né, infine, che l’interessato  abbia trascurato di chiedere la speciale autorizzazione ministeriale per  il rientro in Italia, mentre l’appellante sostiene che, al contrario,  il ricorso di primo grado conteneva una richiesta istruttoria rivolta al  fine di accertare l’esistenza dei due atti di espulsione e la loro  riferibilità al ricorrente;

- che in questa situazione si ritiene  opportuno, impregiudicato il merito, ordinare all’amministrazione  resistente di depositare in giudizio copia dei due atti di espulsione  asseritamente emessi a carico dell’interessato nel 2003, con ogni altro  documento utile a risolvere eventuali incertezze di fatto sulla identità  del soggetto espulso e sulla data dell’effettivo allontanamento dal  territorio nazionale;

- che per l’adempimento si assegna il  termine del 15 ottobre 2012 rinviando alla nuova camera di consiglio  cautelare del 23 novembre 2012, data nella quale il Collegio potrà anche  procedere alla definizione immediata ai sensi dell’art. 60, c.p.a.  (omissis).

4. L’ordinanza ha avuto adempimento con il deposito  (effettuato il 23 ottobre 2012) della documentazione da cui risulta, fra  l’altro, come si è giunti a stabilire che l’attuale ricorrente si  identifica con i nominativi a carico dei quali erano stati emessi i due  pregressi atti di espulsione. L’identificazione è stata resa possibile  dai rilievi fotodattiloscopici, e la documentazione al riguardo appare  probante.

Poiché questo era l’unico punto oggetto di possibile  discussione, appare eliminata ogni perplessità sulla legittimità del  provvedimento impugnato in primo grado, e di conseguenza sulla  correttezza della sentenza appellata.

5. Per vero, dalla  documentazione prodotta non risulta se ed in quale data l’interessato si  fosse effettivamente allontanato dal territorio nazionale, ma era  interesse del ricorrente, piuttosto che dell’amministrazione, darne la  prova: infatti il termine di efficacia del divieto di rientro dello  straniero espulso non decorre se non dal momento in cui questi abbia  effettivamente lasciato il territorio nazionale, e non matura se non in  quanto l’assenza si protragga per tutto il tempo stabilito dal  provvedimento di espulsione.

Nulla essendo stato dedotto in  contrario dal ricorrente, si deve dunque presumere che quando egli ha  fatto rientro in Italia (supposto che ne fosse uscito) non era ancora  cessata l’efficacia della preclusione.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Tuttavia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

rigetta

l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)