Sentenza n. 5957 del 24 novembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rilascio del permesso di soggiorno - regolarizzazione/emersione - condanne penali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7947 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Pier Francesco Angelini, Anna Lisi,  con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza  Capo di Ferro, 13;

contro


Questura  di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01178/2012,  resa tra le parti, concernente diniego rilascio del permesso di  soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il Cons. Pier  Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Spina;

Dato avviso alle parti presenti che la causa può essere definita con sentenza immediata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino  irregolarmente presente in Italia, è stato interessato da un  procedimento di regolarizzazione (o emersione) promosso dal suo datore  di lavoro in virtù dei benefici di cui all’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009.

Il  procedimento ha avuto inizio regolare, ma si è arrestato in quanto si  era appurato che lo straniero aveva riportato condanne penali per il  reato di cui all’art. 337 c.p.; peraltro, il citato art. 1-ter esclude  dalla regolarizzazione gli stranieri che abbiano a proprio carico  condanne per reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p..

2.  L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Toscana, ma questo ha respinto  il ricorso osservando che il reato di cui all’art. 337 c.p. rientra  nella previsione dell’art. 381 c.p.p. (arresto obbligatorio in  flagranza) e pertanto il rigetto della domanda di emersione era dovuto e  vincolato.

L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio.

3.  In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di  consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per la definizione  immediata della controversia.

4. La sentenza appellata sembrerebbe esente da vizi, ma sta di fatto che ad essa è sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012.

Con  detta sentenza la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità  dell’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n.  102/2009, limitatamente alla parte in cui configura come tassativamente  ostativi i precedenti penali per reati compresi nell’art. 381 c.p.p..  Per effetto della sentenza della Corte, le pregresse condanne per quel  genere di reati possono essere prese, bensì, a motivo del diniego di  sanatoria, ma solo nel contesto di una valutazione discrezionale  riferita alla gravità del fatto, alla pericolosità del soggetto, etc.

5.  In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, dunque,  l’appello va accolto e in riforma della sentenza di primo grado va  annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti  dell’amministrazione, nella misura in cui sono consentiti dalla  disciplina ora vigente per effetto della pronuncia della Corte.

Il fatto che si applichi lo ius superveniens giustifica la compensazione delle spese per l’intero giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

accoglie

il ricorso e in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di  primo grado, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)