Sentenza n. 6056 del 3 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Concessione della cittadinanza italiana e di non aver avuto alcun  riscontro da parte dell’Amministrazione, nonostante l’intervenuta  scadenza del termine di 730 giorni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 1520 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto  presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro


Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


silenzio-rifiuto sull'stanza di concessione della cittadinanza italiana - (art. 117 c.p.a.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il  Sig. *****, premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia da  un decennio e di aver presentato in data 27.7.09 alla Prefettura di  Vicenza istanza per la concessione della cittadinanza italiana e di non  aver avuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione, nonostante  l’intervenuta scadenza del termine di 730 giorni previsto dall’art. 3  del d.p.r. n. 362/1994, agisce in giudizio per far dichiarare  l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza  in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento  espresso conclusivo del relativo procedimento ai sensi dell'articolo  dall'art. 117 del D. Lgvo 2.7.2010, n. 104.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che resiste solo formalmente.

Alla Camera di Consiglio del 17.5.1.2012 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso va accolto.

La  legge 5.2.1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui “La  cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente  della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del  Ministro dell’Interno”.

Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il  quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei  procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3,  espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4  della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei  procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni  dalla data di presentazione della domanda”.

A sua volta il D.M.  24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio  1993, n. 284, del Ministro dell'interno di adozione del regolamento di  attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti  imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e  periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di  competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari  speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione  generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i  termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di  concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli  articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”.

Alla  stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero  dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine  di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.  Detto termine, nella fattispecie in esame, è inutilmente spirato in data  27.7.09, non essendo stata a tutt’oggi adottata nessuna pronuncia  espressa da parte dell’amministrazione.

Il ricorso va pertanto  accolto con conseguente declaratoria dell’obbligo del Ministero  dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in  ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente  entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della  presente sentenza.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizi, compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater,

accoglie

il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per  l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di adottare una  determinazione esplicita e conclusiva in ordine alla istanza in  questione, entro il termine massimo di giorni 90 dalla comunicazione o  notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)