Sentenza n. 6066 del 3 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza volta ad ottenere, al compimento della maggiore eta', il  rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore eta' in  permesso per lavoro subordinato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 9062 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Bucci, con domicilio eletto  presso Franco Caponi in Roma, via Anicio Gallo, 3;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,  domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


rigetto  istanza volta ad ottenere, al compimento della maggiore eta', il  rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore eta' in  permesso per lavoro subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Stefania  Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto della  Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del  suo permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per  lavoro subordinato.

Nel caso di specie il Questore di Roma ha  respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori non  accompagnati, di cui al comma 1 e 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998,  che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di  integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente  dedicata.

Sulla questione relativa alla conversione del permesso  di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per lavoro o attesa  occupazione al momento del raggiungimento della maggiore età, la  giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 18/8/2010 n. 5883)  formatasi sulla base del testo dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98 prima  della modifica apportata con la L. 15/7/09 n. 94 aveva sostenuto che:

a)  alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la  sentenza n. 198 del 1998, l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998  va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento  della maggiore età può essere rilasciato non soltanto quando  l’interessato è stato sottoposto ad affidamento amministrativo o  giudiziario ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti c.c. (Sez. VI: 24 aprile 2009, n. 2425; 23 marzo 2009, n. 1710);

b) tale conclusione non è smentita dall’introduzione nell’art. 32 del comma 1 bis (ed 1-ter) ai sensi della legge n. 189 del 2002,  riferendosi il comma 1 e il comma 1-bis a due fattispecie distinte: il  primo, a quella dei minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il  secondo, a quella dei “minori stranieri non accompagnati”, che versano  in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il  requisito dell’ammissione al “progetto di integrazione sociale e  civile”, dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti  dai due commi sono alternativi e non cumulativi (Sez. VI, 13 aprile  2005, n. 1681);

c) il minore sottoposto a tutela dispone del  requisito per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai  sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 286/98 se non vi ostano i  requisiti di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 dello stesso D.Lgs. n.  286/98.

Ne consegue che – facendo applicazione dei suddetti  principi – affermati dalla giurisprudenza con riferimento al testo  dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 anteriore alla modifica normativa  intervenuta con la L. 15 luglio 2009 n. 94 – il ricorrente disporrebbe  dei requisiti per poter richiedere la conversione del permesso di  soggiorno per minore età rilasciatogli dalla Questura di Roma in data  11/12/09, in quanto minore sottoposto a tutela con provvedimento del  Giudice Tutelare del Tribunale di Roma del 19/10/09.

La sua  posizione sarebbe quindi disciplinata dal primo comma dell’art. 32 del  D.Lgs. n. 286/98 in quanto egli non rientrerebbe nel novero dei  cosiddetti “minori stranieri non accompagnati”.

Con la L. 15 luglio 2009 n. 94,  pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2009 n. 170, il Legislatore ha  modificato il testo dell’art. 32 commi 1 e 1 bis prevedendo anche per i  minori affidati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 184/83, ovvero  sottoposti a tutela, la possibilità di conversione del permesso di  soggiorno per minore età alla condizione della previa ammissione - per  un periodo non inferiore a due anni - in un progetto di integrazione  sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e dunque  estendendo anche alla suddetta categoria il medesimo regime prima  esistente per i “minori stranieri non accompagnati”.

La Questura di Roma ha applicato al caso di specie il testo novellato dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

Pertanto,  dopo aver rilevato che il ricorrente – nato il 2/5/92 - è entrato in  Italia clandestinamente il 15/9/09, che ha ottenuto il permesso di  soggiorno per minore età il giorno 11/12/09 con scadenza 2/5/10, data di  compimento della maggiore età, ha dichiarato che il ricorrente non  dispone dei requisiti per ottenere la conversione del permesso di  soggiorno non essendo stato ammesso per un periodo non inferiore a due  anni in un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o  privato, ed ha quindi respinto la sua istanza.

Ritiene il  Collegio, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, che la  norma, così come interpretata dalla Questura, avrebbe efficacia  retroattiva in quanto imporrebbe un adempimento impossibile, e che  pertanto, non dovrebbe applicarsi all’istanza di conversione del  permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.

Il Consiglio di  Stato, con riferimento alla prima modifica apportata con la L. 189/02  all’art. 32 del D.Lgs. 286/98, che aveva previsto per i minori non  accompagnati la conversione del permesso di soggiorno da minore età a  lavoro solo a condizione dell’ammissione al percorso di integrazione  sociale e civile di due anni, aveva già rilevato che “Detti requisiti  non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto  domanda di permesso di soggiorno successivamente alla entrata in vigore  dei menzionati commi, non abbia avuto a disposizione - a partire da tale  momento - il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente  opinando, infatti, la legge avrebbe un'applicazione retroattiva” (cfr.  Cons. Stato Sez. VI 27 giugno 2007 n. 3690).

Lo  stesso Consiglio di Stato, con la successiva decisione della Sesta  Sezione n. 2951/09 ha ribadito “l’impossibilità di applicare la norma a  soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in  vigore ovvero entro i successivi due anni” in quanto altrimenti la  norma avrebbe efficacia retroattiva in quanto imporrebbe ai minori  stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Con riferimento alla novella introdotta con la L. n. 94/09, lo stesso Consiglio di Stato in sede cautelare, con ordinanza n. 4232/10,  ha ribadito quanto già dichiarato con riferimento alla modifica  apportata con la L. 189/02: i nuovi requisiti non possono essere  richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di  soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica  normativa, non abbia avuto a disposizione - a partire da tale momento -  il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando,  infatti, la legge avrebbe un’applicazione retroattiva.

Non  rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della  applicazione della nuova disciplina il ricorso è fondato e deve essere  accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai  fini della rinnovata valutazione della sua istanza ai sensi del testo  previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto,

lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)