Sentenza n. 6068 del 3 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta di emersione di lavoro irregolare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul  ricorso numero di registro generale 11848 del 2010, integrato da motivi  aggiunti, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriela  Federico, con domicilio eletto presso Gabriela Federico in Roma, viale  Mazzini, 55;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello  Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Luciana  Panfili, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriela Federico, con  domicilio eletto presso Gabriela Federico in Roma, viale Mazzini, 55;

per l'annullamento


del  decreto dello Sportello Unico Immigrazione del 14.10.2010 Questore di  Roma del rigetto richiesta di emersione di lavoro irregolare

nonché con motivi aggiunti

del  decreto dello Sportello Unico Immigrazione del 29.12.2010 Questore di  Roma del rigetto richiesta di emersione di lavoro irregolare

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con  il ricorso in esame il Sig. *****, impugna, chiedendone l’annullamento,  il il decreto dello Sportello Unico Immigrazione del 14.10.2010  Questore di Roma di rigetto della richiesta di emersione di lavoro  irregolare motivato con riferimento alla mancata presentazione, da parte  della datrice di lavoro del ricorrente – Sig.ra ***, che interviene ad  adiuvandum – della documentazione richiesta.

Il ricorso è fondato  sotto l’assorbente profilo di censura dell’eccesso di potere per errata  valutazione dei presupposti in quanto nel ritenere in ottemperato  l’invito sopraindicato non tiene conto della impossibilità della  predetta datrice di lavoro di provvedere in quanto temporaneamente  allontanatosi dal luogo di residenza (all. 5 al ricorso); sicchè il  ricorso merita accoglimento, assorbita ogni altra censura, con  conseguente annullamento dell’atto impugnato. In esecuzione della  presente sentenza l’Amministrazione dovrà riprendere il procedimento  dalla fase in cui era stato interrotto, al fine di acquisire dalla  interveniente la documentazione e le osservazioni necessarie.

È  fondato altresì il ricorso per motivi aggiunti con cui viene impugnato  il decreto dello Sportello Unico Immigrazione del 29.12.2010 con cui la  richiesta di emersione di lavoro irregolare del ricorrente è respinta in  considerazione di una sentenza di condanna per furto risalente al 2006.  Il precedente penale ha infatti perduto la sua valenza ostativa al  conseguimento del beneficio richiesto per effetto dell’intervenuta  pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 e 676 cpp che,  alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale  determina il venir meno di ogni effetto di automatismo delle sentenze di  condanna in questione (Consiglio Stato , sez. VI, 08 agosto 2008 , n. 3902; sez. VI, 24 aprile 2009 , n. 2543; da ultimo, Consiglio di stato, sez. VI, 2.3.2011 , n. 1308).  Anche il ricorso per motivi aggiunti va pertanto accolto, assorbita  ogni altra censura. In esecuzione della presente sentenza  l’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione del ricorrente al fine  di effettuare una valutazione dell’effettiva pericolosità sociale dello  stesso, senza attribuire più automatica valenza ostativa al precedente  in questione, alla luce dell’inserimento socio-lavorativo e di eventuali  esigenze di tutela familiare.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

accoglie

il ricorso in epigrafe ed i motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli  atti impugnati; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti  dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)