Sentenza n. 6088 del 29 novembre 2012 Consiglio di Stato

Annullamento del contratto di soggiorno - emersione ex art. 1 ter del  d.l. n. 78/2009 - negato il nulla-osta al rilascio del permesso di  soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 6334 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Renata D'Amico, con domicilio eletto  presso Aldo Portavia in Roma, viale Regina Margherita n. 216;

contro


U.T.G. - Prefettura di Milano;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01521/2012,  resa tra le parti, concernente annullamento del contratto di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons.  Alessandro Palanza e udita per la parte appellante l’avvocato D'Amico;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato  che l’appellante, signor *****, agisce in giudizio per l'annullamento  del decreto del Prefetto della Provincia di Milano, con il quale è stato  annullato il contratto di soggiorno da lui precedentemente stipulato a  seguito di procedura di emersione ex art. 1 ter del d.l. n. 78/2009,  convertito nella legge n. 102 del 2009, e della conseguente nota con la quale la Questura ha negato il nulla-osta al rilascio del permesso di soggiorno;

Rilevato  altresì che sussistono le condizioni per decidere direttamente nel  merito la causa, sentita la parte costituitasi in giudizio ai sensi  dell’art. 60 del c.p.a.;

Considerato che la motivazione del  provvedimento concerne l’accertamento di una condanna a suo carico per  resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p, reato  rientrante nell’ambito della previsione dell’art. 381 del codice di  procedura penale e perciò ostativo al compimento della procedura di  emersione ai sensi delle disposizioni del medesimo art. 1 ter, al comma  13;

Considerato inoltre che con il provvedimento di diniego di  emersione dal lavoro irregolare, impugnato in primo grado, la condanna  riportata dal lavoratore è stata ritenuta automaticamente ostativa;

Rilevato  che la condanna in questione concerne il reato di resistenza a pubblico  ufficiale di cui all’art. 337 c.p, per il quale l’art. 381 cod. proc.  pen. prevede l’arresto facoltativo in flagranza;

Vista la sentenza 6 luglio 2012 n. 172 della Corte costituzionale, con la quale, in riferimento all’art. 3  Cost., è stata dichiarata “l’illegittimità costituzionale del citato  art. 1-ter, comma 13, lettera c), nella parte in cui fa derivare  automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del  lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una  sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 cod. proc.  pen. permette l’arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che  la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo  rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello  Stato”;

Osservato che la pronunzia menzionata è puntualmente applicabile alla fattispecie in esame;

Ritenuto,  pertanto, che in accoglimento dell’appello la sentenza appellata deve  essere riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado,  con conseguente annullamento del diniego impugnato, salvi gli ulteriori  provvedimenti dell’Amministrazione;

Ritenuto altresì che, in  ragione della recente sopravvenienza della dirimente pronunzia della  Corte Costituzionale, le spese di entrambi i gradi possano restare  compensate.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e in, riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)