Sentenza n. 6473 del 17 dicembre 2012 Consiglio di Stato
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6065 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Vignali, con domicilio eletto presso Raffaella Negrini in Roma, via Gregorio VII n. 90;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e la Questura di Perugia, in persona del Questore p.t., n.c;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per l’Umbria, Sezione I, n. 121 del 3 maggio 2011, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2012 il Cons. Dante D'Alessio e udita l’avv. Rosa Vignali per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ordinanza n. 4048 del 17 settembre 2011, questa Sezione, avendo rilevato che «l’appellante risulta entrato in Italia prima delle modifiche apportate all’art. 32 del d. lgs. n. 286 del 1998 dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e che al danno prospettato può essere posto rimedio disponendo il riesame del provvedimento impugnato anche alla luce delle ulteriori modifiche apportate al predetto art. 32 dall’art. 3 del d. lgs. n. 89 del 23 giugno 2011», aveva accolto l'istanza cautelare proposta dall’interessato «ai fini del riesame»;
Considerato che, come dichiarato nel corso dell’udienza pubblica dalla procuratrice dell’appellante, l’interessato a seguito del riesame ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno;
Considerato che la procuratrice dell’appellante ha quindi chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore dell’appellante per spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)