Sentenza n. 6491 del 18 dicembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego emersione dal lavoro irregolare - inammissibilità in territorio Schengen

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 2843 del 2012, proposto dal signor  *****, rappresentato e difeso dall’avvocato Luana Nicolussi, con  domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma,  p.za Capo di Ferro, 13;

contro


la  Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica,  rappresentata e difesa dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Stephan  Beikircher, Laura Fadanelli, Jutta Segna e Michele Costa, con domicilio  eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio nel presente grado;

per la riforma


della  sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n.  417/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DAL LAVORO  IRREGOLARE;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. Bernhard Lageder e udito per le parti l’avvocato Costa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a., Sezione autonoma di Bolzano,  respingeva il ricorso n. 300 del 2010, proposto dal signor *****,  cittadino pachistano, avverso i provvedimenti n. 412123/2010 e n.  592092/2010 dell’Ufficio servizio lavoro della Provincia autonoma di  Bolzano ed i presupposti pareri negativi della Questura di Bolzano, di  reiezione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art.1-ter  d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102,  presentata dal signor *** a favore dello stesso ricorrente. Il rigetto  dell’istanza era basato sul rilievo assorbente dell’inserimento del  ricorrente nel sistema d’informazione relativo all’area Schengen (c.d.  S.I.S.), in Germania (in data 8 maggio 2007) e nella Repubblica Ceca (il  17 dicembre 2007).

Il T.r.g.a respingeva il ricorso sul rilievo  della natura vincolata dell’atto di diniego nei casi di inserimento del  lavoratore extracomunitario nel S.I.S., richiamando all’uopo il  consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato.

2.  Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente,  sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppure adattati  all’impianto motivazionale dell’appellata sentenza.

3. Si costituiva in giudizio l’appellata Amministrazione provinciale, resistendo, mentre non si è costituito il Ministero.

4.  Accolta con ordinanza n. 01742/2012 del 7 maggio 2012 l’istanza di  sospensiva (esclusivamente sotto il profilo del periculum in mora), la  causa all’odierna pubblica udienza veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

L’art.  1-ter, comma 13, lett. b), d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla l. n.  102 del 2009, dispone che non possono essere ammessi alla procedura di  emersione prevista dallo stesso articolo di legge i lavoratori  extracomunitari “che risultino segnalati, anche in base ad accordi o  convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non  ammissione nel territorio dello Stato”.

Costituisce quindi un  legittimo motivo ostativo a tale fine la segnalazione del lavoratore  interessato nel S.I.S. e il dato testuale normativo esclude chiaramente  che l’Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le  ragioni della segnalazione a mezzo dell’acquisizione, da parte dello  Stato estero da cui origina la segnalazione nel S.I.S., della  documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del  soggetto in area Schengen. In presenza di segnalazione nel S.I.S., il  diniego di regolarizzazione è, dunque, configurato come atto dovuto,  grazie a una scelta legislativa connessa a preminenti esigenze di buon  andamento e speditezza dell’azione amministrativa, oltre che di  sicurezza pubblica per i riflessi sul contingentamento dei flussi  migratori in Italia.

E’, altresì, indubbio che l’Italia sia  tenuta in ogni caso all’osservanza dei Trattati e degli Accordi  internazionali, ratificati con legge – in virtù di correlative  previsioni costituzionali (artt. 10 e 117, comma 1, Cost.), escludenti  il profilo d’incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost.,  paventato dall’odierno appellante –, senza che si possano sindacare e  quindi disattendere gli obblighi così contratti e i conseguenti  provvedimenti adottati in tale contesto dagli altri Stati firmatari,  salvi i casi e i motivi contemplati (sempre comunque) in via eccezionale  negli stessi Trattati, nella specie non configurabili (su tali principi  v., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 25 settembre 2012, n. 5092, e i precedenti ivi richiamati, oltre che i precedenti citati nell’appellata sentenza).

Come,  poi, correttamente precisato nell’impugnata sentenza, la cancellazione  delle segnalazioni nel S.I.S., disposta in data successiva agli  impugnati provvedimenti di diniego, è inidonea a incidere sulla  legittimità dei provvedimenti medesimi, da valutare in relazione allo  stato di fatto e di diritto vigente al momento della loro adozione, e  dovrà essere presa in considerazione in caso di riesame dell’istanza.

Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

6.  Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del  presente grado di giudizio interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),  definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto  (ricorso n. 2843 del 2012), lo

respinge

e,  per l’effetto, conferma l’appellata sentenza; dichiara le spese del  presente grado di giudizio interamente compensate fra le parti. Ordina  che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)