Sentenza n. 6537 del 19 dicembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego emersione da lavoro irregolare - condanna penale - accertamento della pericolosità sociale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Sarno, con domicilio eletto  presso Carlo Cipriani in Roma, via Confalonieri, 1;

contro


Ministero  dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, Sportello Unico per  l'Immigrazione c/o Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00204/2012, resa  tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti  gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di  U.T.G. - Prefettura di Bari e di Sportello Unico Per L'Immigrazione c/o  Prefettura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Pier  Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia;

RITENUTO:


-  che l’appellante, già ricorrente in primo grado, è stata interessata da  una procedura di emersione (regolarizzazione) ai sensi dell’art. 1-ter  del decreto legge n. 78/2009;

-  che il beneficio è stato negato con la motivazione che l’interessata  versa in una situazione ostativa in quanto ha riportato una condanna  penale per furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.) e che l’art. 1-ter  tassativamente esclude dalla sanatoria i soggetti che abbiano riportato  condanne (anche patteggiate) per i reati previsti dagli artt. 380 e 381  c.p.p.;

- che in pendenza di giudizio peraltro è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2012, n. 172,  la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 1-ter nella  parte in cui attribuisce rilevanza tassativamente ostativa alle  condanne per i reati di cui all’art. 381 c.p.p., senza fare carico  all’autorità di p.s. di accertare in concreto e motivatamente la reale  pericolosità del soggetto;

- che in questa situazione, il  Collegio, con ordinanza cautelare n. 3774/2012 emessa alla camera di  consiglio del 14 settembre 2012, ha osservato che «risulta oggi  essenziale appurare se la ricorrente sia stata condannata per un reato  rientrante nella previsione dell’art. 380 c.p.p., oppure in quella  dell’art. 381» e che «il problema si pone perché nella fattispecie gli  atti fanno riferimento solamente ad una condanna per furto aggravato di  cui agli artt. 624 e 625 c.p., mentre per talune delle ipotesi contenute  nell’art. 625 si applica l’art. 380 c.p.p. e per altre si applica  l’art. 381 c.p.p.»;

- che pertanto la trattazione della causa è  stata rinviata alla data odierna ordinandosi all’Amministrazione  appellata, un’istruttoria rivolta ad acquisire la sentenza penale de  qua, con ogni altro elemento utile a stabilire quali aggravanti siano  state in concreto ascritte a carico dell’interessata;

- che  l’Amministrazione non ha evaso l’istruttoria, ma la difesa  dell’appellante ha prodotto copia integrale della sentenza penale in  discorso;

- che all’esito della odierna camera di consiglio, il  Collegio ritiene di poter definire immediatamente la controversia, come  già preannunciato con la suddetta ordinanza n. 3774/2012;

- che,  considerata l’inerzia dell’Amministrazione, cui era stato imposto  l’onere dell’istruttoria, si può ritenere fidefacente la copia della  sentenza penale prodotta dalla difesa dell’interessata;

- che  dalla sentenza “patteggiata” emessa dal Tribunale di Bari, sezione  staccata di Rutigliano, il 20 ottobre 2005, risulta che all’interessata è  stato contestato il reato di furto (art. 624 c.p.), con le aggravanti  di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, seconda ipotesi, e n. 7;

-  che, pertanto, il reato contestato non rientrava nella previsione  dell’art. 380 c.p.p., bensì in quella dell’art. 381, c. p.p.;

-  che di conseguenza giova all’appellante la sopravvenuta sentenza della  Corte costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012, come sopra accennato;

-  che in conclusione l’appello va accolto, e in riforma della sentenza  appellata il provvedimento di primo grado va annullato, salvi gli  ulteriori provvedimenti che eventualmente potranno essere adottati nel  rispetto delle indicazioni della sentenza n. 172/2012;

- che le  spese del giudizio possono essere compensate, visto che per  l’accoglimento dell’appello è stato risolutivo lo ius superveniens;

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

accoglie

l’appello nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)