Sentenza n. 6559 del 20 dicembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo di permesso di soggiorno - istanza volta ad ottenere  il rinnovo del permesso di soggiorno - interesse all’unità del nucleo  familiare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul  ricorso numero di registro generale 5914 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Aronica, con domicilio eletto  presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro


la  Questura di Pavia, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, n.  1408 del 23 maggio 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di  rinnovo di permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pavia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012 il Cons. Dante  D'Alessio e uditi per le parti l’avv. Cerceo, per delega dell’avv.  Aronica, e l’avvocato dello Stato Tito Varrone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.-  L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza  in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella  Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.-  Il sig. *****, cittadino albanese, aveva impugnato davanti al T.A.R.  per la Lombardia il provvedimento con il quale il Questore di Pavia, in  data 4 ottobre 2011, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il  rinnovo del permesso di soggiorno.

3.- Il T.A.R. per la  Lombardia, Sede di Milano, con la sentenza della Sezione IV, n. 1408 del  23 maggio 2012, ha respinto il ricorso.

Dopo aver sottolineato  che straniero era stato condannato in data 3 febbraio 2006 con sentenza  della Corte di Appello di Milano poiché riconosciuto colpevole dei reati  di prostituzione minorile e favoreggiamento dell’immigrazione  clandestina, il T.A.R. ha ritenuto che «il provvedimento impugnato sia  stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative … ed in  particolare dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98,  che così recita: “… Non è ammesso in Italia lo straniero … che sia  considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello  Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi  per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera  circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza  non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della  pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di  procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà  sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso  l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o  per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla  prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da  impiegare in attività illecite. …”, nonché adeguatamente motivato con  riferimento alle medesime disposizioni normative, che elencano tassative  ipotesi nelle quali il giudizio di pericolosità sociale dello straniero  risulta legittimamente già effettuato a monte dal legislatore».

4.- Il sig. ***** ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

5.- Il ricorso in appello deve essere accolto.

Se  è infatti vero, come affermato dal T.A.R. di Milano che, in base al  combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d. lgs. n.  286 del 1998, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate  dalla legge n. 189 del 2002,  il permesso di soggiorno non può essere rilasciato o non può essere  rinnovato nel caso di intervenuta condanna per uno dei reati ivi  specificati, tuttavia l’effetto automaticamente ostativo al rilascio e  al rinnovo del permesso di soggiorno non può trovare applicazione nel  caso disciplinato dall’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286 del 1998, come  modificato dal decreto legislativo n. 5/2007.

5.1.-  Infatti, «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di  revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero  che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del  familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto  della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e  dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese  d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio  nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio  nazionale».

In presenza di tali condizioni i reati che sono  considerati normalmente ostativi costituiscono elementi che possono  giustificare il diniego del permesso di soggiorno, ma solo all’esito di  una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con  l’interesse all’unità del nucleo familiare e con gli altri elementi  indicati dalla norma.

5.2.- Secondo un orientamento  interpretativo ormai consolidato di questa Sezione, i principi  introdotti dal d.lgs. n. 5/2007 trovano applicazione «non solo in  presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura  di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga  composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o  comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento»  (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5089 del 25 settembre 2012).

A  parità di composizione del nucleo familiare, infatti, non vi sarebbe  alcuna giustificazione razionale per riservare un trattamento più  favorevole al nucleo che si sia riunito grazie ad una procedura di  ricongiungimento ed uno meno favorevole a quello che risulti già riunito  ab origine o che si sia formato in Italia (Consiglio di Stato, sez.  III, 8 novembre 2012, n. 5679).

5.3.-  L'applicazione di tale disposizione comporta quindi che, pur in  presenza di una causa ostativa al rilascio (o rinnovo) del permesso di  soggiorno, il diniego può essere (anche) pronunciato ma solo a seguito  di una valutazione discrezionale riferita alla personalità  dell'interessato ed alla gravità dei precedenti penali, nonché alla  lunga permanenza in Italia ed al suo inserimento, con il nucleo  familiare, nel contesto sociolavorativo.

6.- Nella fattispecie l’appellante ha evidenziato (anche in primo grado) di trovarsi in tali condizioni.

Infatti  il sig. ***** vive in Italia da numerosi in anni con la moglie (****),  con la quale si è ricongiunta ai sensi dell’art. 29 del T.U. citato, e  con tre figlie nate tutte in Italia (***).

7.- In conseguenza, per gli esposti motivi, l’appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata.

Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.


Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e, per l’effetto annulla la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, n. 1408 del 23 maggio 2012.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)