Sentenza n. 6621 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Protezione internazionale - invito a presentarsi presso il centro di accoglienza richiedenti asilo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5234 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Precenzano, con domicilio  eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, 39;

contro


Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


del  decreto della Questura di Roma in data 26.3.2010 e notificato in pari  data con il quale è stato invitato a presentarsi presso il centro di  accoglienza richiedenti asilo di Castelnuovo di porto;.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il  Sig. ***** impugna l’atto indicato in epigrafe con cui la Questura di  Roma in data 26.3.2010 lo ha invitato a presentarsi presso il centro di  accoglienza richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto , ai sensi  dell'art. 20, comma 2, lett. a) 1) e 2) e lett. b) del D.Lgs. 25/08,  modificato dal D.Lgs. 159/08, in quanto in data 9 giugno 2010 aveva presentato la domanda diretta ad ottenere la protezione internazionale.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come  già affermato dalla Sezione in un precedente caso analogo (T.A.R. Lazio  sez. II quater, 23.4.2012 n. 3660) la qualifica di "rifugiato politico"  ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951,  è figura riconducibile alla categoria degli status con la conseguenza  che qualsiasi provvedimento adottato in materia, avendo natura meramente  dichiarativa, non può che essere assoggettato alla giurisdizione  ordinaria (Cass. Civ., 17 dicembre 1999, n. 907; T.A.R. Lombardia Sez. I  Milano 14 giugno 2010 n. 1808). Il rispetto del principio di  ragionevole durata dei giudizi, di cui all'art. 111 Cost., impedisce di  attribuire a giudici appartenenti a plessi giurisdizionali diversi la  cognizione di situazioni giuridiche tra loro strettamente connesse, come  quella in questione in cui si controverte sul provvedimento emesso  dalla Questura nell'ambito del procedimento diretto ad ottenere lo  status di rifugiato politico. L'atto del Questore si inserisce, infatti,  in un unico procedimento, che inizia con la richiesta rivolta alla  commissione e termina con l'ordine di allontanamento, con la conseguenza  che sarebbe privo di giustificazione razionale un sistema che,  affermando esplicitamente la giurisdizione del giudice ordinario  sull'atto della commissione, la negasse rispetto all'atto propedeutico  necessario per la pronuncia della Commissione stessa (dovendo procedersi  all'identificazione del richiedente asilo privo di documenti),  costringendo lo straniero a promuovere i giudizi davanti a giudici  diversi relativamente ad atti appartenenti alla stessa procedura (arg. Cass. SS.UU. 9 settembre 2009, n. 19393).

Il  ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di  giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la presente  controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

L'accertato  difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del  c.p.a., l'applicazione dell'istituto della "translatio iudicii", in  forza del quale, sono conservati gli effetti sostanziali e processuali  dell'originaria domanda, se il presente giudizio è riproposto dinanzi al  giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio  in giudicato della presente sentenza.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per compensarle integralmente.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara

inammissibile

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)