Sentenza n. 6622 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Annullamento del permesso di soggiorno - diniego di iscrizione anagrafica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7671 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Acconcia, con domicilio eletto  presso Tommaso Acconcia in Roma, viale delle Milizie, 76 Pal. Iii;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per  legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei  Portoghesi, 12; Questura di Viterbo;
Comune di Viterbo, rappresentato  e difeso dagli avv. Fernando Valeri, Raffaella Valeri, con domicilio  eletto presso Paola Mataluno in Roma, via Pompeo Trogo, 21;

per l'annullamento


-del  provvedimento della questura di Viterbo prot. cat a12/imm, n. 2011/94,  datato 10.5.2011 di annullamento del permesso di soggiorno, notificato  in data 01.06.2011;

-della nota prot. 247/an del 28.01.2011 del  comune di Viterbo-servizi demografici, di comunicazione del rigetto  della dichiarazione di iscrizione anagrafica di diniego di iscrizione  anagrafica, conosciuta in data 29.06.2011;

-della nota prot. 3060 del 27.7.2011 del comune di Viterbo-servizi demografici di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di Viterbo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Maria Laura  Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il ricorso in epigrafe, la ricorrente, cittadina ucraina, impugna il  provvedimento con il quale la Questura di Viterbo ha annullato il  permesso di soggiorno, appena rinnovatole, sul presupposto della  comunicazione dell’Ufficio anagrafico del comune di Viterbo secondo il  quale la sua. istanza di iscrizione anagrafica non poteva essere accolta  in quanto non sussisterebbe la sua dimora abituale.

Espone la  ricorrente di convivere con il sog. *** presso l’abitazione da questi  condotta in colazione a Viterbo, via ***; di aver richiesto, in data  18.3.2010, l’iscrizione presso il comune di Viterbo per trasferimento da  Roma; di essere venuta a conoscenza, a seguito di accesso ai documenti,  che la polizia locata aveva effettuato un unico accesso presso la sua  abitazione, in data 8 settembre 2010, e le aveva inviato due  comunicazione, dalla stessa però mai ricevute, e sulla scorta di tali  accertamenti aveva ritenuto che ella non avesse dimora abituale presso  l’indirizzo indicato.

La ricorrente deduce vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il  comune di Viterbo si è costituito ed ha eccepito l’inammissibilità del  ricorso per difetto di giurisdizione, chiedendone comunque anche il  rigetto perché infondato.

L’avvocatura dello Stato s è costituita con mero atto di stile e l’amministrazione dell’interno ha fatto pervenire una nota.

Con  ordinanza del 28 ottobre 2011, il collegio ha accolto l’istanza  cautelare, ordinando al comune di Viterbo di effettuare nuovi  accertamenti circa la sussistenza della dimora abituale della  ricorrente.

Detti accertamenti sono stati espletati e le  risultanze sono state depositate in data 21 aprile 2012. Da esse risulta  che la ricorrente effettivamente ha la dimora abituale all’indirizzo  indicato (via ***).

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Va  preliminarmente rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione in  quanto il ricorso è volto in via principale alla impugnazione del  provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno già rilasciato  alla ricorrente, mentre la nota del comune di Viterbo è stata impugnata  solo come atto presupposto.

Se dunque è vero che per le questioni  concernenti le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche la giurisdizione  spetta al giudice ordinario, in quanto esse attengono a diritti  soggettivi, tuttavia nel caso di specie non trattandosi dell’oggetto  principale del giudizio, il quale invece sicuramente appartiene alla  giurisdizione del giudice amministrativo, deve applicarsi l’art. 8  c.p.a. che consente al giudice amministrativo di conoscere, senza  efficacia di giudicato - delle questioni pregiudiziali o incidentali  relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare  sulla questione principale.

Nel merito il ricorso è fondato in  quanto, alla luce degli stessi accertamenti effettuati dal comune di  Viterbo, su ordine del collegio, è emerso che effettivamente la  ricorrente abitava con il convivente presso l’indirizzo indicato, doveva  aveva dunque la dimora abituale.

Il provvedimento di  annullamento del permesso di soggiorno, dunque, è viziato per difetto di  istruttoria e errore nei presupposti, perché si è fondato su  accertamenti superficiali, e che poi sono risultati non attendibili, del  comune di Viterbo.

Le ulteriori censure possono essere assorbile.

Il  provvedimento della Questura di Viterbo va pertanto annullato. Non è  possibile invece procedere in questa sede all’annullamento anche della  nota del comune di Viterbo del 28.1.2011 né della nota di rigetto  dell’istanza di autotutela del 27.7.2011., in quanto la cognizione che  ha questo giudice su di esse non ha – ai sensi del citato art. 8 –  efficacia di giudicato. E’ tuttavia ipotizzabile che lo stesso comune di  Viterbo provveda, sulla scorta dei nuovi accertamenti, a rivedere le  sue precedenti determinazioni.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

accoglie

e per effetto annulla  il provvedimento della questura di Viterbo prot. cat a12/imm, n.  2011/94, datato 10.5.2011 di annullamento del permesso di soggiorno,  notificato in data 01.06.2011.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)