Sentenza n. 6624 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la pratica di emersione/legalizzazione - condanna per il reato  di commercio di prodotti con segni falsi - riabilitazione con ordinanza  del Tribunale di sorveglianza di Roma

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7209 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Laura Barberio, con domicilio eletto  presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,  domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma, U.T.G. -  Prefettura di Roma;

per l'annullamento


-  del provvedimento in data 27 maggio 2010, con cui la questura di roma  ha respinto la pratica di emersione/legalizzazione inerente al sig.  *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Alessandro  Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il  ricorrente impugna il decreto del Questore di Roma notificato in data  27 maggio 2010 con cui si comunica il rifiuto della istanza di emersione  in quanto condannato per il reato di commercio di prodotti con segni  falsi, deducendo difetto di motivazione e di presupposto.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Invero  il Collegio non può non tener conto della circostanza che per la  condanna indicata dalla Questura di Roma quale unico elemento ostativo  alla istanza di emersione è intervenuta riabilitazione con ordinanza del  Tribunale di sorveglianza di Roma in data 11 aprile 2012 la quale, ai  sensi dell'art. 179 c.p. "estingue le pene accessorie ed ogni altro  effetto penale della condanna", tra i quali va ricompreso anche il  predetto effetto ostativo.

Sotto tale profilo, va altresì considerato il disposto di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 che impone alla Autorità amministrativa la valutazione delle  circostanze sopravvenute laddove le stesse consentano una determinazione  positiva sull’istanza dell’interessato (art. 5, comma 5, D.Lgs. n.  286/1998 “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se  il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando  mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il  soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi  elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di  irregolarità amministrative sanabili”).

Deve allora trovare  applicazione il principio secondo cui la condanna penale alla quale sia  sopraggiunta la dichiarazione di riabilitazione perde quella valenza  ostativa tale da giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno,  dovendo a tal punto occorrere, sulla base della predetta riabilitazione  quale lemento nuovo ex citato art. 5, un'analisi della concreta  pericolosità dell'interessato, da svolgersi anche alla luce del suo  effettivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo del Paese e  della durata della sua permanenza nello stesso.

La sopravvenuta  riabilitazione comporta in definitiva che il ricorso sia accolto, con  conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo  dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda dell’interessato  volta al rilascio del titolo abilitativo senza poter più tener conto  della ripetuta risalente condanna.

Sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie

e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)