Sentenza n. 6628 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore  età in permesso di soggiorno per attesa occupazione - lavoro  subordinato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 7133 del 2011, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio  eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso,23;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e  difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via  dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


-  del provvedimento reso dalla questura di Roma in data 03.08.2010,  notificato in data 24.05.2011, di rigetto dell'istanza di conversione  del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per  lavoro subordinato;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Maria Laura  Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del  questore di Roma con il quale gli è stata negata la conversione, una  volta raggiunta la maggiore età, del suo permesso di soggiorno per la  minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione -lavoro  subordinato.

Il ricorso, articolato in varie censure di  violazione di legge ed eccesso di potere, contesta l’interpretazione  fatta propria dalla questura.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 29 settembre 2011.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva  il collegio che la questione è già stata più volte favorevolmente  esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, anche della sezione(cfr.  ex multis TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; cfr. ex  multis TAR Lazio, sez. II quater, 27 maggio 2011, n. 4801; 28 marzo  2011, n. 2722; 25 marzo 2011, n. 2681; Cons. Stato, ord. del 15  settembre 2010, n. 4232).

In tali precedenti si affermava che la nuova disciplina, recata dalla l. 94/2009 – che anche per i minori affidati consente la conversione del permesso  di soggiorno, dopo la maggiore età, in permesso per lavoro o studio,  solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno  biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o  privato che abbia rappresentanza nazionale (art. 32, comma 1 bis. D.lgs. 286/1998) – non potesse che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Diversamente  opinando la legge avrebbe avuto un’inammissibile efficacia retroattiva  ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons.  Stato Sez. VI n. 2951/09).

Nelle  more della decisione del ricorso è intervenuto il d.l. 23 giugno 2011,  n. 89, convertito con integrazioni nella l. dall'art. 1, comma 1, L. 2  agosto 2011, n. 129, con il quale il citato art. 32, comma 1 bis, è  stato modificato nel senso di non ritenere più necessario al fine della  conversione del permesso di soggiorno, per i minori affidati ai sensi  della l. n. 184/1983, l’aver seguito per un biennio un progetto di integrazione sociale e civile.

In  sostanza, dunque, con la modifica in esame, il legislatore è tornato al  regime antecedente a quello risultante dalle modifiche apportate con la  l. 94/2009. E’ infatti solo in base a queste ultime che l’essere stati  ammessi, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di  integrazione sociale e civile, costituiva condizione sine qua non per  l’ottenimento del permesso di soggiorno a seguito di un precedente  permesso per minore età.

Viceversa, nell’attuale come nel  precedente regime, pur con alcune differenze, tale requisito è ritenuto  comunque alternativo all’affidamento o alla tutela del minore ed è  richiesto unicamente per i minori non accompagnati.

In questo  sopravvenuto quadro normativo, valorizzandosi l’art. 5, comma 5, del  d.lgs. 286/98 e le recenti aperture in tal senso del giudice di appello,  sia pure in sede per ora solo cautelare, il Tribunale ritiene di dover  accogliere il ricorso in relazione al primo motivo di ricorso, con il  quale appunto, richiamando la sent. della Corte cost. n.198/2003 e la giurisprudenza formatasi sotto la precedente disciplina, si  sostiene che il requisito della partecipazione al progetto di  integrazione deve ritenersi come alternativo rispetto allo stato di  minore affidato o sottoposto a tutela.

Va comunque per  completezza aggiunto che il ricorrente, in ogni caso, non aveva avuto a  disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto  biennio, non si trovava dunque – secondo l’interpretazione fornita da  questo Tar nei precedenti sopra richiamati - nelle condizioni previste  ai fini della applicazione della disciplina dettata dalla l. 94/2009 ed  in vigore al momento della presentazione della istanza.

In  definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente  annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata  valutazione dell’istanza a prescindere dalla partecipazione ad un  progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Il  ricorso, dunque, va accolto con annullamento del provvedimento  impugnato. L’amministrazione sarà quindi tenuta a provvedere nuovamente  sull’istanza del ricorrente tenendo conto delle statuizioni della  presente sentenza.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)