Sentenza n. 6629 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato al  ricorrente in esito alla procedura di emersione dal lavoro irregolare -  datore di lavoro ha denunciato di non aver mai presentato alcuna domanda  di assunzione nei confronti del ricorrente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 97 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Precenzano, con domicilio  eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, 39;

contro


Ministero  dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e  difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via  dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


provvedimento  del 22.8.2011 della Questura di Roma recante la revoca del permesso di  soggiorno precedentemente rilasciato al ricorrente in esito alla  procedura di emersione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Maria Laura  Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui  la Questura di Roma gli revocato il permesso di soggiorno  precedentemente rilasciatogli in esito alla procedura di emersione dal  lavoro irregolare. Il provvedimento di revoca è motivato in base alla  circostanza che, dopo la stipula del contratto di soggiorno e il  rilascio del titolo di soggiorno, la datrice di lavoro del ricorrente ha  sporto querela, denunciando di non aver mai presentato alcuna domanda  di assunzione nei confronti del ricorrente.

Espone, nell’atto di  ricorso, il ricorrente di essersi recato, insieme alla propria datrice  di lavoro, presso gli uffici dello Sportello Unico per l’immigrazione in  data 18.3.2011 e di aver là sottoscritto il contratto di soggiorno. Il  testo di detto contratto è stato prodotto agli atti e reca la firma  della datrice di lavoro, ***.

Dichiara inoltre che detto rapporto  di lavoro si è successivamente interrotto e di essere stato assunto da  un’impresa di Arezzo, stipulando quindi un altro contratto di soggiorno  presso lo Sportello Unico di Arezzo.

Nel ricorso, deduce quindi la violazione dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/98 e dell’art. 10 bis l. 241/90.

Con  due ordinanze istruttorie, il collegio ha chiesto chiarimenti circa il  contenuto della denuncia querela presentata dalla datrice di lavoro e  l’esito dell’eventuale procedimento penale da essa originato.

L’amministrazione  ha prodotto copia del verbale di ricezione di denuncia-querela della  datrice di lavoro del ricorrente, ***, ma non ha saputo dare indicazioni  circa lo stato del procedimento penale.

All’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con  il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5,  comma 5, del d.lgs. 286/98 nonché l’insufficienza e contraddittorietà  della motivazione, in quanto la Questura non ha considerato che la  procedura per l’ottenimento della emersione prevede la presentazione del  datore di lavoro e del lavoratore dinanzi ad un funzionario dello  Sportello Unico. Essi infatti devono sottoscrivere dinanzi al pubblico  ufficiale il contratto di soggiorno. Ora poiché nel caso di specie ciò è  avvenuto, tanto che la procedura di emersione si è conclusa  favorevolmente, ciò è incompatibile con la dichiarazione della datrice  di lavoro di non aver mai assunto il ricorrente, a meno di non voler  ipotizzare una sostituzione di persona, ipotesi piuttosto inverosimile.  Sostiene inoltre il ricorrente che, comunque, la Questura avrebbe dovuto  almeno attendere gli esiti della denuncia querela, prima di procedere a  revocare il permesso di soggiorno.

La censura deve essere accolta.

Come  si è detto, è agli atti il contratto di soggiorno firmato in data 18  marzo 2010 sia dal lavoratore che dalla datrice di lavoro dinanzi ad un  funzionario dello Sportello Unico per l’immigrazione. Inoltre, tale di  tale circostanza lo stesso provvedimento dà atto.

In questo  quadro, l’amministrazione non poteva basarsi unicamente sulla denuncia  querela della datrice di lavoro, di non aver mai richiesto l’assunzione  del ricorrente, la cui veridicità è sconfessata dai documenti allegati.  Si ravvisa pertanto il dedotto vizio di contraddittorietà della  motivazione.

Anche sotto il profilo della violazione dell’art. 5,  comma 5, del tu immigrazione, la censura deve essere accolta,  risultando . Risulta infatti che il ricorrente aveva già nel frattempo  firmato un altro contratto di soggiorno con un altro datore di lavoro  (v. documenti allegati al ricorso) ???.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure di natura procedimentale.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.


Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda  Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo

accoglie

e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 27 aprile 2012 e 31 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)