Sentenza n. 6634 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di rilascio del permesso di soggiorno - pregresso  decreto di espulsione - mancata richiesta della speciale autorizzazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 11059 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Ventrilla, con domicilio  eletto presso Gaetano Ventrilla in Roma, via G. Pitacco, 7;

contro


Questura  di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


- rigetto istanza di rilascio del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012 il dott. Alessandro  Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel  verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Con  il ricorso in oggetto l’odierna ricorrente impugna il provvedimento  emesso dal Questore di Roma in data 23 febbraio 2010 - ed a lei  notificato il 23 agosto 2010 - con il quale veniva rigettata la  richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il provvedimento  oggetto di impugnazione risulta motivato con riferimento ad un decreto  di espulsione adottato nei confronti della ricorrente in data 9 agosto  2004 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore della legge che ha  ampliato da cinque a dieci anni la durata di efficacia del decreto.

Nel  merito la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per  violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il ricorso è infondato.

Rileva  il Collegio, quanto alla prima e quarta censura, che il pregresso  decreto di espulsione la cui efficacia - nella specie dieci anni  decorrente dalla concreta esecuzione e dimostrabile con specifici mezzi  di prova - risulti ancora in corso , è causa ostativa all’ingresso dello  straniero in Italia e quindi al rilascio del permesso di soggiorno  (art. 4 comma 6, e art. 5 comma 5, T.U. n. 286 del 1998, cfr. Consiglio  Stato , sez. VI, 27 giugno 2008 , n. 3271; Consiglio Stato , sez. VI, 05 dicembre 2007 , n. 6194; T.A.R. Campania - Napoli, 30 aprile 2009, n. 2225).

La  previsione di tale causa ostativa all’ingresso nel nostro Paese, del  resto, è stata riconosciuta conforme a Costituzione dal Giudice delle  leggi (in tema di regolarizzazione cfr. C.Cost. n. 218/2007).

Occorre,  del resto, osservare come nella perdurante efficacia del provvedimento  espulsivo l’unico strumento per consentire l’ingresso nel territorio  nazionale è costituito dalla speciale autorizzazione di cui all’art. 13  D.Lgvo n. 286/1998.,

Ne consegue che la mancata richiesta della  speciale autorizzazione non può essere qualificata quale mera  irregolarità amministrativa sanabile e ciò poiché l’autorizzazione “de  qua” risulta quale provvedimento ampiamente discrezionale e senz’altro  di natura costitutiva.

Una contraria argomentazione, del resto,  condurrebbe all’inaccettabile conclusione che il soggetto, nel periodo  di interdizione all’ingresso nel territorio nazionale, possa rientrare  in Italia nonostante la piena efficacia del provvedimento espulsivo  nella speranza di una regolarizzazione successiva. Peraltro, non sono  nemmeno valutabili eventuali nuovi elementi - che, nella fattispecie,  non appaiono evidenziati - sopraggiunti nel periodo in cui il ricorrente  ha soggiornato in Italia in quanto, ragionando diversamente, si  conseguirebbe il risultato di premiare proprio chi non rispetta gli  obblighi imposti da tale tipo di provvedimento.

Il diniego del  permesso, nel caso di specie, deve quindi ritenersi atto rigidamente  vincolato alla stregua dell’inequivoco dettato legislativo e, quindi,  appare adeguata la motivazione del provvedimento impugnato che si limita  al richiamo della causa ostativa al rilascio costituita, appunto, dal  provvedimento di espulsione presupposto.

Da ultimo occorre  osservare che in ogni caso l’istanza di regolarizzazione dell’odierna  ricorrente sarebbe stata preclusa in quanto la stessa - oltre che  espulsa - risulta anche segnalata quale persona inammissibile in ambito  Shengen [art. 33, comma 7, lett. b) L. n. 189/2002 secondo cui “Le  disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di  lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: (…) b) che  risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni  internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel  territorio dello Stato”].

Con una seconda censura, la parte  ricorrente deduce la illegittimità dell’atto impugnato per violazione  delle disposizioni normative in tema di partecipazione dell’interessato  al procedimento amministrativo.

La censura è infondata.

Così  come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, la  natura vincolata del diniego del permesso di soggiorno, nei casi in cui  sia necessario solo verificare la sussistenza di presupposti obiettivi -  come nella fattispecie di cui all’odierno ricorso - rende superflua  l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 oltre che  del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 sulla base  del disposto di cui all’art. 21 octies, L. n. 241/1990 (cfr. TAR Lazio,  Sez. I ter, 9 settembre 2009, n. 8425; TAR Campania - Napoli, Sez. VI,  30 aprile 2009, n. 2225).

Nel caso di specie, così come già  evidenziato, l’odierna ricorrente, alla data del provvedimento  impugnato, risultava destinataria di un provvedimento di espulsione  ancora efficace senza essersi munita della speciale autorizzazione al  rientro necessaria al fine di ottenere il permesso di soggiorno; ciò  determina, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente,  l’irrilevanza di una eventuale partecipazione dell’interessata al  procedimento amministrativo, che non avrebbe potuto in ogni caso  apportare alcun elemento significativo alla favorevole definizione del  procedimento amministrativo.

Con una terza censura l’odierna  ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il  profilo della violazione ed errata applicazione del disposto di cui  all’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998.

La censura è infondata.

Osserva  il Collegio come ai fini del giudizio instaurato per l’impugnazione di  un atto preclusivo in tema di permanenza dello straniero nel territorio  dello Stato, l’eventuale mancata traduzione del provvedimento di  diniego, dall’italiano in una lingua conosciuta dall’interessato,  costituisce semplice irregolarità, suscettibile, in ipotesi, di  riflettersi sulla tempestività dell’impugnazione, senza comportare  l’annullabilità e, tanto meno, la nullità del provvedimento stesso.

La  conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di traduzione, in sostanza,  si manifesta nel salvaguardare il diritto di difesa del destinatario,  reintegrandolo nelle sue facoltà impugnatorie laddove, in presenza della  mancata traduzione, non abbia tempestivamente proposto il ricorso  giurisdizionale (Cfr. anche Cons. Stato, Sez VI, 18 settembre 2009, n. 5622).

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge

.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)