Sentenza n. 6643 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigettata l'istanza tesa all'ottenimento del rilascio del permesso di  soggiorno - mancata dimostrazione del possesso di redditi sufficienti al  proprio sostentamento e dei propri familiari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 9794 del 2009, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Galasso, Renata Petrillo, con  domicilio eletto presso Renata Petrillo in Roma, via Trionfale, 21;

contro


Questura  di Frosinone; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei  Portoghesi, 12;

per l'annullamento


del  provvedimento reso dalla Questura di Frosinone in data 07.08.09 con il  quale veniva rigettata l'istanza presentata dal ricorrente in data  2.12.2008 tesa all'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con  il ricorso in esame il Sig. *****, cittadino albanese, impugna,  chiedendone l’annullamento, il provvedimento della Questura di Frosinone  del 7.8.2009 con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso  di soggiorno dallo stesso presentata in data 3.12.2008. Chiede altresì  il risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittimo operato  della PA.

L’atto di diniego è stato adottato in considerazione  della mancata dimostrazione da parte del ricorrente del possesso di  redditi sufficienti al proprio sostentamento e dei propri familiari.

Detto  provvedimento è impugnato lamentando la violazione dell’art. 5 del  d.lvo n. 286/98 in quanto l’autorità procedente non avrebbe attribuito  sufficiente valenza dimostrativa del requisito reddituale al contratto  di lavoro subordinato dallo stesso presentato allo Sportello Unico  Immigrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando articolato rapporto difensivo.

Con ordinanza n. 5976 del 24.1.12 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione.

All’udienza pubblica del 24.2.12. il ricorso viene trattenuto in decisione.

Il  provvedimento di diniego impugnato si fonda sulla mancata dimostrazione  di effettive fonti di reddito da parte del ricorrente che, sia in sede  di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sia in sede di  controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art.  10 bis della legge n. 241/90, ha presentato, quale unica documentazione  attestante lo svolgimento di effettiva attività lavorativa, solo il  contratto di soggiorno per lavoro subordinato come domestico presso il  Sig. ***; documento che, secondo il ricorrente, costituirebbe titolo  sufficiente a legittimare il soggiorno dello straniero, sicchè l’atto di  diniego sarebbe illegittimo in quanto non terrebbe conto della validità  e sufficienza di detto documento quale condizione per il rilascio del  permesso di soggiorno.

Non vi è dubbio che ricade sullo straniero  che richiede il permesso di soggiorno dimostrare di disporre di un  reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al  livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione  alla spesa sanitaria, sufficiente a mantenere sé e i propri congiunti e  che tale onere di allegazione e produzione documentale debba essere  adempiuto all’interno del procedimento amministrativo avanti  all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al soggiorno e  con mezzi idonei ad attestare l’effettivo svolgimento dell’attività  lavorativa (buste paga, cedolini inps, etc.), non essendo a tal fine  sufficiente la mera produzione del contratto di lavoro, che vale solo a  dimostrare l’intervenuta conclusione di un accordo, intervenuto tra le  parti, in merito al rapporto lavorativo, ma non l’effettiva  instaurazione dello stesso e tantomeno il suo attuale proseguimento.

Secondo  l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato - il requisito del  possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e  del relativo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non  eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno ,  perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella  comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve  essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e  contribuire, con il proprio impegno, allo sviluppo economico e sociale  del Paese ospitante. Detto requisito, in base al principio tempus regit  actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del  provvedimento di rinnovo, non potendo assumere rilevanza mutamenti delle  condizioni economiche dello straniero successivi a tale data (cfr., ex  multis, C.d.S., Sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5994).

Il ricorso va pertanto respinto e, conseguentemente, va disattesa altresì l’istanza risarcitoria.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

respinge

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)