Sentenza n. 6646 del 21 dicembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rilascio permesso soggiorno - condanna penale - termini per le impugnazioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 5888 del 2012, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Albanese, con domicilio eletto  presso Claudio Albanese in Roma, via Marianna Dionigi N. 17;

contro


Questura  di Verona; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge  dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma


della  sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00988/2011, resa  tra le parti, concernente diniego rilascio permesso soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Pres. Pier  Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Albanese e l’avvocato  dello Stato Vessichelli;

Ritenuto di poter procedere alla  definizione immediata della controversia, come preannunciato con  l’ordinanza interlocutoria n. 5624/2012;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1.  L’appellante, già ricorrente in primo grado, presente in Italia con  regolare permesso di soggiorno, alla scadenza del permesso stesso ne ha  chiesto il rinnovo.

Il rinnovo è stato respinto con la  motivazione che l’interessato aveva riportato una condanna penale (sia  pure “patteggiata”) per un reato che secondo il combinato disposto  dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998 costituisce causa tassativamente ostativa del rilascio del permesso di soggiorno, o se del caso del suo rinnovo.

2.  L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto, contestando che  nella fattispecie la pregressa vicenda penale costituisca causa  tassativamente ostativa del rinnovo.

Il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso.

L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio.

3.  Con ordinanza collegiale interlocutoria n. 5624/2012, la Sezione ha  rilevato che «sussistono seri dubbi in ordine alla tempestività  dell’appello in relazione alla circostanza che la sentenza appellata è  stata pubblicata il 14 giugno 2011 mentre l’appello è stato notificato  il 27 luglio 2012, mentre l’art. 92 c.p.a. (al pari, del resto dell’art.  327 c.p.c. dopo la modifica apportata con decreto legge n. 69/2009)  fissa in sei mesi il termine “lungo” per le impugnazioni». Su questa  premessa, l’ordinanza collegiale ha dato alle parti un termine per  memorie relativamente alla questione procedurale, ed ha disposto il  prosieguo della trattazione alla odierna camera di consiglio.

4.  Il difensore dell’appellante ha presentato una memoria con la quale  deduce che le disposizioni transitorie annesse al decreto legge n.  69/2009 chiariscono che i nuovi termini non si applicano nei giudizi già  pendenti; e il ricorso di primo grado era già pendente davanti al  T.A.R. Veneto alla data di entrata in vigore del decreto legge.

5.  Il Collegio osserva che quando è stata pubblicata la sentenza del  T.A.R. Veneto (14 giugno 2011) aveva piena applicazione il codice del  processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2010) entrato in  vigore il 16 settembre 2010. Detto codice disciplina in modo autonomo e  diretto, fra l’altro, i termini per le impugnazioni e in particolare per  la proposizione dell’appello, laddove nel regime precedente vi era un  tacito rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

Ne  consegue che l’unica fonte normativa cui riferirsi per giudicare, nella  fattispecie, della tempestività dell’appello è, appunto, il codice del  processo amministrativo. Quest’ultimo (art. 92) fissa in sei mesi il  termine per appellare le sentenze di primo grado non notificate.

Quanto  al regime transitorio, l’art. 2 delle norme transitorie (allegato 3)  del codice del processo amministrativo dispone: «Per i termini che sono  in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare  applicazione le norme previgenti». Se ne ricava, con sufficiente  chiarezza, che invece per i termini che non avessero ancora iniziato a  decorrere vale la nuova disciplina.

6. Per quanto possa  occorrere, si rileva che la norma transitoria annessa al codice del  processo amministrativo del 2010 non si pone in contrasto con il  principio tempus regit actum (che significa: l’atto giuridico segue le  regole di forma e di procedura vigenti nel momento in cui viene posto in  essere) anzi ne costituisce una corretta applicazione; è semmai la  diversa norma transitoria annessa al d.l. n. 69/2009 che si pone in  deroga al principio tempus regit actum nella parte in cui dispone  l’ultrattività delle disposizioni abrogate per l’intera durata dei  processi pendenti.

D’altra parte, si deve presumere che l’attuale  appellante ne avesse contezza, visto che le nuove regole processuali,  introdotte dal codice del 2010, erano già in pieno vigore prima ancora  che la causa venisse discussa davanti al T.A.R. Veneto, ed è presumibile  pertanto che in quella occasione siano stati osservati i nuovi termini  relativi al deposito di documenti, memorie e repliche prima  dell’udienza.

Queste ultime considerazioni portano ad escludere che si possa riconoscere il beneficio dell’errore scusabile.

7. In conclusione l’appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Non  sarà tuttavia inutile aggiungere che la presente decisione non  preclude, di per sé, all’amministrazione di procedere ad un riesame  discrezionale della pratica, ove ne ravvisi i presupposti, anche alla  luce del nuovo testo dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, come  modificato dal d.lgs. n. 5/2007,  considerando lo stato di famiglia del ricorrente (e tenendo conto che  secondo la giurisprudenza di questa Sezione la tutela prevista per i  nuclei familiari nei quali vi sia stata una procedura di  ricongiungimento si estende ragionevolmente anche ai nuclei familiari  che si trovino già riuniti senza aver dovuto esperire l’apposita  procedura).

8. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del grado.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara irricevibile l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 21/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)