Sentenza n. 6647 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore  età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione -  intimazione a lasciare il territorio nazionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul  ricorso numero di registro generale 9292 del 2010, proposto da: *****,  rappresentato e difeso dall'avv. Maria Eugenia Mongini, con domicilio  eletto presso Maria Eugenia Mongini in Roma, viale Giuseppe Mazzini,  121;

contro


Ministero  dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,  domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento


RIGETTO  RICHIESTA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA' IN  PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO/ATTESA OCCUPAZIONE -  INTIMAZIONE A LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Floriana  Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con  il ricorso in esame il Sig. *****, impugna, chiedendone l’annullamento,  il decreto della Questura di Roma del 8.1.2010 con il quale è stata  rigettata l'istanza conversione del permesso di soggiorno per minore età  in permesso per lavoro subordinato in pretesa applicazione dell’art. 32  co. 1 e 2 del D.Lgs. 286/98, come modificato dalla legge n. 94/2009.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria formale.

All’udienza pubblica del 24.1.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il  ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura della  violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98, come  riformulato dallo jus superveniens recato dalla l. 94/2009, che consente  la ripetuta conversione al compimento della maggiore età solo a  condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno  biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o  privato che abbia rappresentanza nazionale.

Invero tale norma,  secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia, anche di  questa Sezione, non può che essere interpretata in modo che sia  effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.  In questa prospettiva, ove il raggiungimento della maggiore età del  minore che ha fatto ingresso in Italia prima dell'entrata in vigore  della modifica legislativa intervenga prima che sia trascorso un  biennio, non può pretendersi che egli abbia già concluso il percorso  biennale di integrazione: è sufficiente dimostrare, invece, che, in tale  data, l'interessato fosse nelle condizioni di essere ammesso allo  svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato.  Del pari, non è necessario dimostrare la permanenza almeno triennale nel  territori nazionale, dal momento che tale requisito non era prescritto,  per i minori sottoposti a tutela, entrati nel territorio nazionale  prima della riforma del 2009. D'altronde, diversamente opinando, si  verrebbe ad attribuire un'inammissibile efficacia retroattiva e si  imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons.  Stato Sez. VI n. 2951/09).

Applicando  tali principi alla fattispecie in esame, il ricorrente, che è entrato  in Italia il 1.1.2009, verrebbe a trovarsi nella oggettiva impossibilità  di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma, ossia di avere  effettuato un percorso formativo biennale e di trovarsi sul territorio  nazionale da almeno tre anni, non avendo avuto a disposizione il tempo  minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle  condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In  definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente  annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata  valutazione dell'istanza ai sensi del testo previgente dell'art. 32  comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad  un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Il ricorso, dunque, va accolto, assorbite le altre censure, con annullamento del provvedimento impugnato.

Quanto  alle spese di lite, sussistono giusti motivi, attesa la natura  interpretativa della controversia, per disporne l’integrale  compensazione tra le parti.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

accoglie

il ricorso in epigrafe e per l’effetto

annulla

l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)